CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28752/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla omessa riqualificazione nel reato di furto, sia manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione tutt'altro che illogica, ha evidenziato la estrema genericità delle dichiarazioni dell'imputato e ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite: l'evidenza della detenzione per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della immediata riconducibilità della detenzione al furto, fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato solo se circostanziate e dunque attendibili (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i