CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 febbraio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, la decisione del Tribunale di Torino, in data 12 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di indebita utilizzazione di carte di credito nella forma tentata, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033), secondo cui il reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta bancomat di provenienza furtiva, da parte di chi non è in possesso del codice PIN, è effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr