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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19388/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22735/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] -Locazione di immobile ad uso non abitativo - Mancato ottenimento dei titoli abilitativi per l’attività dedotta in contratto - Nullità del contratto - Esclusione - Responsabilità del locatore -Limiti avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5683 /20 1 9 , depositata il 28 novembre2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2011,davanti al Tribunale di Napoli,Gianna e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi risolto, per loro inadempimento, il contratto con il qual e essi , nel 2006, le avevano concesso in locazione immobile di loro proprietà , « ad uso ristorante e pizzeria»; ne chiese anche la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 101.920,00, di cui € 34.720,00 per rimborso lavori di ristrutturazione ed acquisto arredi e forniture, € 62.400,00 per mancata concessione del contributo in conto capitale di pari importo, € 4.800,00 per rimborso canoni dilocazione corrisposti, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

Dedusse a fondamento che: ─ aveva ottenutodalla Regione, alla fine dell’anno 2004, un contributo in conto capitale di € 62.400,00 per la realizzazione di un programma di investimenti nella suddetta impresa, subordinato alla sua ultimazione entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione ed alla trasmissione della documentazione finale di spesa entro e non oltre il 24 marzo 2007; ─ a tal fine aveva stipulato il contratto di locazione, nel cui art. 5 era stato convenuto che i locali oggetto della locazione erano già «comprensivi di tutti i servizi utili per lo svolgimento dell'attività di ristorante e pizzeria»; ─ per la completa ristrutturazione dei locali e per l'avviamento dell'attività di ristorazione aveva sostenuto spese per il complessivo importo di € 34.720,00; ─ dopo la consegna dell'immobile era però emerso che l'impianto fognario non era idoneo al fine di ottenere «l’autorizzazione in fogna»da parte degli enti competenti e, quindi, che l'immobile non era realmente comprensivo di tutti i servizi utili per lo svolgimento dell'attività di ristorante e pizzeria come, invece, contrattualmente garantito dai locatori.

2. Instaurato il contraddittorio e disposto il mutamento di rito, l’adito Tribunale, con sentenza n. 6285 del 2018, in parziale accoglimento della domanda, ritenuta la mancanza di una condizione essenziale per l'esercizio dell'attività a cui l'immobile era stato contrattualmente destinato, condannò i convenuti al risarcimento dei danni liquidati in € 30.000,00, in tali limiti avendo ritenuto provata la domanda.

3. Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5683/2019, resa pubblica il 28 novembre 2019: ─ in accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in conseguente riforma della decisione di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda della Liccardo; ─ ha dichiarato improcedibile l’appello da quest’ultima proposto per ottenere una maggiore quantificazione del risarcimento accordatole in primo grado; ─ ha condannato la stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In motivazione ha,infatti, osservat o che: ─ alla luce della clausola contrattuale n. 7, da considerarsi non di mero stile, con cui la conduttrice aveva dichiarato «di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato», nessun dubbio può nutrirsi sulla rinuncia a far valere vizi inerenti all'impianto fognario, presenti secondo la stessa prospettazione dell'appellata fin dall'inizio della locazione; ─ avendo accettato la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, ella non può chiedere, pertanto, la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., dal momento che non si può escludere che il conduttore abbia ritenuto di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto (vengono in tal senso richiamati gli arresti di Cass. n. 25278 del 01/12/2009;n. 12708 del 25/05/2010; n. 12708 del 25/05/2010); ─ in ogni caso, la parte locatrice non ha assunto alcun obbligo in ordine alla destinazione d'uso dei locali e l'obbligo del locatore relativo al godimento dell'immobile quanto all'uso convenuto deriva da una garanzia negoziale che le parti devono istituire mediante una specifica pattuizione, non discendendo invece ex legedal contratto locatizio di per sé (richiamati gli arresti di Cass. n. 6123 del 14/03/2018; n. 15377 del 26/07/2016). ─ il mancato ottenimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale convenuta non determina la nullità del contratto per difetto di causa, ma dà luogo alla responsabilità del locatore solo nel caso in cui lo stesso abbia assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero se il loro ottenimento sia reso definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento: nella specie, però, l'appellata non si è fatta carico di detto onere probatorio non avendo affatto dimostrato di avere inoltrato alcuna richiesta di tal genere e, vieppiù, che il relativo mancato ottenimento fosse dipeso dalle caratteristiche intrinseche dell'immobile,peraltro, non si comprende se privo di impianto fognario ovvero dotatone, ma, inidoneo allo scopo; ─ è peraltro fondata anche la censura con la quale gli appellanti principali deducono l'assenza di prova di alcun danno; ─ l'appello incidentale, seppure tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., non è stato notificato alla controparte nel termine perentorio previsto dalla norma citata e, in conformità al principio enunciato da Cass. Sez.

U. n. 20604 del 2008, non è dato assegnare un ulteriore termine exart. 291 c.p.c..

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con tre mezzi, cui resistono gli intimati , depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 436 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello dichiarato improcedibile l’appello incidentale da essa proposto.

Sostiene che il principio evocato dalla Corte territoriale a fondamento di tale statuizione si riferisce all’ipotesi in cui la notificazione dell'appello non sia avvenuta e non a quella in cui, come nella fattispecie, l'appello sia stato notificato tardivamente.

2. Con il secondo motivo essa denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1460, 1575, 1578, 1579 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto insussistente l’inadempimento da essa ascritto ai locatori.

Questi, in sintesi,gli argomenti di critica: ─ diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’art. 7 del contratto contiene una clausola di stile, talmente ampia e generica da escludere che possa corrispondere alla concreta ed effettiva volontà delle parti in ordine ad un determinato aspetto della regolamentazione dei reciproci interessi; ─ nella specie, la mancanza dei titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'attività di ristorazione non solo dipende in maniera diretta da «carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato»,tali da impedire ab origine il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ma l'obbligo specifico di consentire al conduttore l'esercizio lecito della descritta attività è stato esplicitamente assunto dai locatori nel contratto sia a pag. 1, nel quale i convenuti dichiarano di concedere in locazione all'attrice «l'immobile ad uso ristorante e pizzeria», sia con la clausola n.5 di pag. 2, che prevede che «i locali si concedono già ristrutturati e comprensivi di tutti i servizi utili per lo svolgimento dell'attività di ristorante e pizzeria, pertanto il conduttore al termine della locazione non avrà diritto ad alcun rimborso spese per ristrutturazioni».

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ..

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto mancare prova adeguata dei dedotti danni, avendo ingiustificatamente attribuito prevalenza alle prove testimoniali rispetto a quelle documentali.

4. Il primo motivo è inammissibile,ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ., per la non decisività del dedotto errore.

4.1. È vero infatti che, secondo più recente e qui condiviso orientamento, nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione,non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma terzo, c.p.c. (Cass. n. 5166 del 17/02 /2023 , cui si rimanda per più ampi riferimenti circa altri precedenti in tal senso e le ragioni giuridiche che stanno a fondamento del principio).

4.2. L’errore in cui è incorsa sul punto la Corte d’appello è , però, privo di decisività, dal momento che l’accoglimento dell’appello principale ─ correttamente pronunciato per le ragioni che saranno appresso esposte ─ nel comportare il rigetto anche della domanda di risarcimento, avrebbe dovuto comunque condurre a ritenere assorbito l’appello incidentale.

Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario, cioè, che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi regolatori del giusto processo».

Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bis n. 2 , si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019).Nella specie, l’errore dedotto, inerente alla violazione di una norma del procedimento è, per l’appunto, privo di decisività poiché, per le ragioni dette, non incidente sul contenuto della decisione e, dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

5.1. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

5.2. Pure ricondotta la censuraa tale diversa prospettiva, peraltro contestualmente evocata in rubrica, non potrebbe comunque pervenirsi a diversa valutazione, per la palese estraneità delle doglianze al relativo paradigma censorio.

Queste invero si risolvono nella prospettazione di una interpretazione del contratto diversa da quella postulata in sentenza, in termini però ben diversi da quelli nei quali la giurisprudenza di questa Corte, per consolidato indirizzo, ne consente la sindacabilità.

6. A supporto delle svolte considerazioni giova rammentare che, sui temi agitati dalla censura in esame, la giurisprudenza di questa Corte, pur a seguito di talune oscillazioni nel tempo, si è da ultimo attestatanell'affermazione dei seguenti principi: ─ non è configurabile la nullità del contratto di locazione a uso diverso da abitazione per l'a ssenza o il difetto del requisito causale, ove il bene concesso in godimento venga ritenuto inidoneo all'uso pattuito in ragione dell'impossibilità di ottenere i provvedimenti o i titoli amministrativi, autorizzativi o abilitativi, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale dedotta in contratto ; la nullità del contratto per difetto di causa può essere ravvisata nei soli casi in cui l'ordinamento proibisce in modo espresso e diretto un determinato uso del bene concesso in locazione, attraverso un interven to legislativo che incida in modo immediato emirato sulla conformazione giuridica del diritto di proprietà del locatore (cfr. Cass. n. 11964 del 16/05/2013; n. 20796 del 20/08/2018; n. 17557 del 21/08/2020); ─ nel diverso caso, assimilabile a quello di specie, in cui il bene concesso in godimento non risulti utilizzabile per il mancato ottenimento dei titoli amministrativi abilitativi, occorre piuttosto ragionare sul piano dei reciproci obblighi contrattualmente assunti dalle parti e, conseguentemente, sul terreno delle responsabilità dell'una o dell'altra parte per l'inadempimento delle obbligazioni contratte; ─ il locatore è chiamato a rispondere del mancato conseguimento dei titoli amministrativi e/o abilitativi per l'esercizio dell'attività dedotta in contratto esclusivamente nel caso in cui abbia espressamente assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero nel (solo) caso in cui il conseguimento di tali titoli debba ritenersi totalmente e definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento (Cass. n. 13651 del 16/06/2014; n. 26907 del 19/12/2014; n. 666 del 18/01/2016; n. 15377 del 26/07/2016; n. 20796 del 2018, cit.; n. 17557 del 2020, cit.); ─ ne consegue che, ove i titoli abilitativi di caratt ere amministrativo siano conseguibili attraverso il compimento di talune opere di modificazione o di trasformazione del bene, e il locatore non abbia espressamente assunto l'impegno di compiere tali opere, le stesse saranno totalmente a carico del conduttore che ne assume l'onere, non potendo chiamarne a rispondere il locatore; ─ ai sensi dell'art. 1578 c.c., il conduttore ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto, o la riduzione del corrispettivo, là dove la cosa locata sia affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, mentre il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati dai vizi della cosa, se non prova di avere senzacolpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

7. Nel caso di specie,la qualificazione operata in sentenza rispetta pienamente le indicate coordinate giuridiche, avendo la Corte di merito escluso, sulla base degli elementi istruttori analizzati, che si vertesse in un caso di vizi occulti tali da rendere l'immobile inidoneo all'uso pattuito ma anzi avendo ritenuto che, con la dichiarazione contenuta nell’art. 7 del contratto, la conduttrice aveva rinunciato a far valere vizi inerenti all'impianto fognario, presenti secondo la stessa prospettazione dell'appellata fin dall'inizio della locazione, ed avendo essa inoltre evidenziato come i locatori non potesse ro ritenersi responsabili di alcun inadempimento, non essendo emers e , né l'impossibilità totale e definitiva di conseguire i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività programmata all'interno dell'immobile (salvo il compimento delle necessarie opere di adeguamento, ordinarie o straordinarie, che, tuttavia, non poteva escludersi che l a società conduttrice avesse interamente assunto a proprio carico), né l'esistenza di impegni dei locatori diretti all'assunzione di opere necessarie a consentire il conseguimento dei detti titoli abilitativi.

8. Né la corte territoriale risulta essere incorsa nella violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, costituendo, le corrispondenti doglianze della ricorrente, censure che nel caso di specie incidono sugli ambiti della legittima esplicazione dei poteri di valutazione discrezionale delgiudice di merito (come tali sottratti alla competenza del giudice di legittimità), in quanto non correttamente dedotte in relazione all'eventuale violazione in iure dei principi che presiedono alla valutazione delle prove o dell'interpretazione della volontà negoziale delle parti.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.).

Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v.

Cass.20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539).

Con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26/10/2007, n. 22536).

Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Nella specie non si ricavadalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.

La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, né quello della interpretazione sistematica, ma ben diversamente, in virtù della loro applicazione, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dallaricorrente.

È dunque appena il caso di soggiungere che a palesarsi in contrasto con tali canoni è piuttosto l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, non ravvisandosi -né essendo per vero evidenziata in ricorso- alcuna ragione di carattere testuale o logico che possa indurre ad attribuire alla locuzione ed alla clausola evidenziate in ricorso il significato che da esse la parte intende trarne.

9. Resta assorbito l’esame del terzo motivo.

L’esclusione di alcun profilo di responsabilità in capo ai locatori rende priva di fondamento, in radice, l’accessoria pretesa risarcitoria avanzata dalla conduttrice ed assorbe, dunque , ogni questione in ordine alla quantificazione dei danni, da intendersi esaminata dalla Corte di merito solo ad abundantiam.

10. Il ricorso deve essere in conclusione dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

A tale attestazione non può ostare l’attuale condizione de lla ricorrente, risultante dagli atti, di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve quiessere ribadito, «il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo delcontributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315).

Spetterà dunque all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22735/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] -Locazione di immobile ad uso non abitativo - Mancato ottenimento dei titoli abilitativi per l’attività dedotta in contratto - Nullità del contratto - Esclusione - Responsabilità del locatore -Limiti avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5683 /20 1 9 , depositata il 28 novembre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2011,davanti al Tribunale di Napoli,Gianna e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi risolto, per loro inadempimento, il contratto con il qual e essi , nel 2006, le avevano concesso in locazione immobile di loro proprietà , « ad uso ristorante e pizzeria»; ne chiese anche la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 101.920,00, di cui € 34.720,00 per rimborso lavori di ristrutturazione ed acquisto arredi e forniture, € 62.400,00 per mancata concessione del contributo in conto capitale di pari importo, € 4.800,00 per rimborso canoni dilocazione corrisposti, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Dedusse a fondamento che: ─ aveva ottenutodalla Regione, alla fine dell’anno 2004, un contributo in conto capitale di € 62.400,00 per la realizzazione di un programma di investimenti nella suddetta impresa, subordinato alla sua ultimazione entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione ed alla trasmissione della documentazione finale di spesa entro e non oltre il 24 marzo 2007; ─ a tal fine aveva stipulato il contratto di locazione, nel cui art. 5 era stato convenuto che i locali oggetto della locazione erano già «comprensivi di tutti i servizi utili per lo svolgimento dell'attività di ristorante e pizzeria»; ─ per la completa ristrutturazione dei locali e per l'avviamento dell'attività di ristorazione aveva sostenuto spese per il complessivo importo di € 34.720,00; ─ dopo la consegna dell'immobile era però emerso che l'impianto fognario non era idoneo al fine di ottenere «l’autorizzazione in fogna»da parte degli enti competenti e, quindi, che l'immobile non era realmente comprensivo di tutti i servizi utili per lo svolgimento dell'attività di ristorante e pizzeria come, invece, contrattualmente garantito dai locatori. 2. Instaurato il contraddittorio e disposto il mutamento di rito, l’adito Tribunale, con sentenza n. 6285 del 2018, in parziale accoglimento della domanda, ritenuta la mancanza di una condizione essenziale per l'esercizio dell'attività a cui l'immobile era stato contrattualmente destinato, condannò i convenuti al risarcimento dei danni liquidati in € 30.000,00, in tali limiti avendo ritenuto provata la domanda. 3. Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5683/2019, resa pubblica il 28 novembre 2019: ─ in accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in conseguente riforma della decisione di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda della Liccardo; ─ ha dichiarato improcedibile l’appello da quest’ultima proposto per ottenere una maggiore quantificazione del risarcimento accordatole in primo grado; ─ ha condannato la stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In motivazione ha,infatti, osservat o che: ─ alla luce della clausola contrattuale n. 7, da considerarsi non di mero stile, con cui la conduttrice aveva dichiarato «di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato», nessun dubbio può nutrirsi sulla rinuncia a far valere vizi inerenti all'impianto fognario, presenti secondo la stessa prospettazione dell'appellata fin dall'inizio della locazione; ─ avendo accettato la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, ella non può chiedere, pertanto, la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., dal momento che non si può escludere che il conduttore abbia ritenuto di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto (vengono in tal senso richiamati gli arresti di Cass. n. 25278 del 01/12/2009;n. 12708 del 25/05/2010; n. 12708 del 25/05/2010); ─ in ogni caso, la parte locatrice non ha assunto alcun obbligo in ordine alla destinazione d'uso dei locali e l'obbligo del locatore relativo al godimento dell'immobile quanto all'uso convenuto deriva da una garanzia negoziale che le parti devono istituire mediante una specifica pattuizione, non discendendo invece ex legedal contratto locatizio di per sé (richiamati gli arresti di Cass. n. 6123 del 14/03/2018; n. 15377 del 26/07/2016). ─ il mancato ottenimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale convenuta non determina la nullità del contratto per difetto di causa, ma dà luogo alla responsabilità del locatore solo nel caso in cui lo stesso abbia assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero se il loro ottenimento sia reso definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento: nella specie, però, l'appellata non si è fatta carico di detto onere probatorio non avendo affatto dimostrato di avere inoltrato alcuna richiesta di tal genere e, vieppiù, che il relativo mancato ottenimento fosse dipeso dalle caratteristiche intrinseche dell'immobile,peraltro, non si comprende se privo di impianto fognario ovvero dotatone, ma, inidoneo allo scopo; ─ è peraltro fondata anche la censura con la quale gli appellanti principali deducono l'assenza di prova di alcun danno; ─ l'appello incidentale, seppure tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., non è stato notificato alla controparte nel termine perentorio previsto dalla norma citata e, in conformità al principio enunciato da Cass. Sez. U. n. 20604 del 2008, non è dato assegnare un ulteriore termine exart. 291 c.p.c.. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con tre mezzi, cui resistono gli intimati , depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 436 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello dichiarato improcedibile l’appello incidentale da essa proposto. Sostiene che il principio evocato dalla Corte territoriale a fondamento di tale statuizione si riferisce all’ipotesi in cui la notificazione dell'appello non sia avvenuta e non a quella in cui, come nella fattispecie, l'appello sia stato notificato tardivamente. 2. Con il secondo motivo essa denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1460, 1575, 1578, 1579 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto insussistente l’inadempimento da essa ascritto ai locatori. Questi, in sintesi,gli argomenti di critica: ─ diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’art. 7 del contratto contiene una clausola di stile, talmente ampia e generica da escludere che possa corrispondere alla concreta ed effettiva volontà delle parti in ordine ad un determinato aspetto della regolamentazione dei reciproci interessi; ─ nella specie, la mancanza dei titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'attività di ristorazione non solo dipende in maniera diretta da «carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato»,tali da impedire ab origine il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ma l'obbligo specifico di consentire al conduttore l'esercizio lecito della descritta attività è stato esplicitamente assunto dai locatori nel contratto sia a pag. 1, nel quale i convenuti dichiarano di concedere in locazione all'attrice «l'immobile ad uso ristorante e pizzeria», sia con la clausola n.5 di pag. 2, che prevede che «i locali si concedono già ristrutturati e comprensivi di tutti i servizi utili per lo svolgimento dell'attività di ristorante e pizzeria, pertanto il conduttore al termine della locazione non avrà diritto ad alcun rimborso spese per ristrutturazioni». 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.. Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto mancare prova adeguata dei dedotti danni, avendo ingiustificatamente attribuito prevalenza alle prove testimoniali rispetto a quelle documentali. 4. Il primo motivo è inammissibile,ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ., per la non decisività del dedotto errore. 4.1. È vero infatti che, secondo più recente e qui condiviso orientamento, nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione,non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma terzo, c.p.c. (Cass. n. 5166 del 17/02 /2023 , cui si rimanda per più ampi riferimenti circa altri precedenti in tal senso e le ragioni giuridiche che stanno a fondamento del principio). 4.2. L’errore in cui è incorsa sul punto la Corte d’appello è , però, privo di decisività, dal momento che l’accoglimento dell’appello principale ─ correttamente pronunciato per le ragioni che saranno appresso esposte ─ nel comportare il rigetto anche della domanda di risarcimento, avrebbe dovuto comunque condurre a ritenere assorbito l’appello incidentale. Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario, cioè, che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi regolatori del giusto processo». Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bis n. 2 , si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019).Nella specie, l’errore dedotto, inerente alla violazione di una norma del procedimento è, per l’appunto, privo di decisività poiché, per le ragioni dette, non incidente sul contenuto della decisione e, dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte. 5. Il secondo motivo è inammissibile. 5.1. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. 5.2. Pure ricondotta la censuraa tale diversa prospettiva, peraltro contestualmente evocata in rubrica, non potrebbe comunque pervenirsi a diversa valutazione, per la palese estraneità delle doglianze al relativo paradigma censorio. Queste invero si risolvono nella prospettazione di una interpretazione del contratto diversa da quella postulata in sentenza, in termini però ben diversi da quelli nei quali la giurisprudenza di questa Corte, per consolidato indirizzo, ne consente la sindacabilità. 6. A supporto delle svolte considerazioni giova rammentare che, sui temi agitati dalla censura in esame, la giurisprudenza di questa Corte, pur a seguito di talune oscillazioni nel tempo, si è da ultimo attestatanell'affermazione dei seguenti principi: ─ non è configurabile la nullità del contratto di locazione a uso diverso da abitazione per l'a ssenza o il difetto del requisito causale, ove il bene concesso in godimento venga ritenuto inidoneo all'uso pattuito in ragione dell'impossibilità di ottenere i provvedimenti o i titoli amministrativi, autorizzativi o abilitativi, per l'esercizio dell'attività imprenditoriale dedotta in contratto ; la nullità del contratto per difetto di causa può essere ravvisata nei soli casi in cui l'ordinamento proibisce in modo espresso e diretto un determinato uso del bene concesso in locazione, attraverso un interven to legislativo che incida in modo immediato emirato sulla conformazione giuridica del diritto di proprietà del locatore (cfr. Cass. n. 11964 del 16/05/2013; n. 20796 del 20/08/2018; n. 17557 del 21/08/2020); ─ nel diverso caso, assimilabile a quello di specie, in cui il bene concesso in godimento non risulti utilizzabile per il mancato ottenimento dei titoli amministrativi abilitativi, occorre piuttosto ragionare sul piano dei reciproci obblighi contrattualmente assunti dalle parti e, conseguentemente, sul terreno delle responsabilità dell'una o dell'altra parte per l'inadempimento delle obbligazioni contratte; ─ il locatore è chiamato a rispondere del mancato conseguimento dei titoli amministrativi e/o abilitativi per l'esercizio dell'attività dedotta in contratto esclusivamente nel caso in cui abbia espressamente assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero nel (solo) caso in cui il conseguimento di tali titoli debba ritenersi totalmente e definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento (Cass. n. 13651 del 16/06/2014; n. 26907 del 19/12/2014; n. 666 del 18/01/2016; n. 15377 del 26/07/2016; n. 20796 del 2018, cit.; n. 17557 del 2020, cit.); ─ ne consegue che, ove i titoli abilitativi di caratt ere amministrativo siano conseguibili attraverso il compimento di talune opere di modificazione o di trasformazione del bene, e il locatore non abbia espressamente assunto l'impegno di compiere tali opere, le stesse saranno totalmente a carico del conduttore che ne assume l'onere, non potendo chiamarne a rispondere il locatore; ─ ai sensi dell'art. 1578 c.c., il conduttore ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto, o la riduzione del corrispettivo, là dove la cosa locata sia affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, mentre il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati dai vizi della cosa, se non prova di avere senzacolpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna. 7. Nel caso di specie,la qualificazione operata in sentenza rispetta pienamente le indicate coordinate giuridiche, avendo la Corte di merito escluso, sulla base degli elementi istruttori analizzati, che si vertesse in un caso di vizi occulti tali da rendere l'immobile inidoneo all'uso pattuito ma anzi avendo ritenuto che, con la dichiarazione contenuta nell’art. 7 del contratto, la conduttrice aveva rinunciato a far valere vizi inerenti all'impianto fognario, presenti secondo la stessa prospettazione dell'appellata fin dall'inizio della locazione, ed avendo essa inoltre evidenziato come i locatori non potesse ro ritenersi responsabili di alcun inadempimento, non essendo emers e , né l'impossibilità totale e definitiva di conseguire i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività programmata all'interno dell'immobile (salvo il compimento delle necessarie opere di adeguamento, ordinarie o straordinarie, che, tuttavia, non poteva escludersi che l a società conduttrice avesse interamente assunto a proprio carico), né l'esistenza di impegni dei locatori diretti all'assunzione di opere necessarie a consentire il conseguimento dei detti titoli abilitativi. 8. Né la corte territoriale risulta essere incorsa nella violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, costituendo, le corrispondenti doglianze della ricorrente, censure che nel caso di specie incidono sugli ambiti della legittima esplicazione dei poteri di valutazione discrezionale delgiudice di merito (come tali sottratti alla competenza del giudice di legittimità), in quanto non correttamente dedotte in relazione all'eventuale violazione in iure dei principi che presiedono alla valutazione delle prove o dell'interpretazione della volontà negoziale delle parti. Occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.). Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass.20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539). Con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26/10/2007, n. 22536). Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni. Nella specie non si ricavadalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale. La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, né quello della interpretazione sistematica, ma ben diversamente, in virtù della loro applicazione, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dallaricorrente. È dunque appena il caso di soggiungere che a palesarsi in contrasto con tali canoni è piuttosto l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, non ravvisandosi -né essendo per vero evidenziata in ricorso- alcuna ragione di carattere testuale o logico che possa indurre ad attribuire alla locuzione ed alla clausola evidenziate in ricorso il significato che da esse la parte intende trarne. 9. Resta assorbito l’esame del terzo motivo. L’esclusione di alcun profilo di responsabilità in capo ai locatori rende priva di fondamento, in radice, l’accessoria pretesa risarcitoria avanzata dalla conduttrice ed assorbe, dunque , ogni questione in ordine alla quantificazione dei danni, da intendersi esaminata dalla Corte di merito solo ad abundantiam. 10. Il ricorso deve essere in conclusione dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. A tale attestazione non può ostare l’attuale condizione de lla ricorrente, risultante dagli atti, di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve quiessere ribadito, «il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo delcontributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315). Spetterà dunque all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà at
Sentenza Cassazione n. 19388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris