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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 44700/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 21.1.2021 il GUP di Napoli, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto (tra gli altri imputati) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per la scelta del rito premiale, aveva condannato: [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 800 di multa; [OSCURATO:PERSONA], alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 30.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 900 di multa, aveva inoltre applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quelle principali;

2. la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le proposte di concordato avanzate dai difensori degli imputati, a tal fine munti di procura speciale, che hanno formalizzato la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quelli articolati sul trattamento sanzionatorio formulando una proposta di nuova quantificazione su cui ha convenuto anche il PG; la Corte ha perciò rideterminato le pene, in adesione al contenuto dell'accordo processuale, in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 700 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 di reclusione ed Euro 25.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 di reclusione ed Euro 1.200 per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 di reclusione ed Euro 1.200 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed Euro 800 di multa per [OSCURATO:PERSONA], con i conseguenti provvedimenti in punto di pene accessorie e confermando nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorrono per cassazione: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 133 e 62bis cod. pen. e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rileva, infatti, che l'impeccabile condotta processuale unitamente allo stato di incensuratezza dell'imputato gli avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite quanto alla pena base che agli aumenti ex art. 81 cod. pen. che, infine, per il riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura massima; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 129, 125 e 599bis cod. proc. pen., 62bis cod. pen.; segnala che la Corte di Appello ha motivato sulla mancanza di presupposti per l'immediato proscioglimento con il ricorso ad una mera formula di stile laddove la motivazione risulta invece inesistente quanto al diniego delle attenuanti generiche; 3.3 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccependo la nullità della sentenza per erronea qualificazione del fatto: rileva che, nonostante la difesa avesse rinunciato ai motivi sulla responsabilità, era dovere del giudice di appello verificare la corretta qualificazione del fatto che, alla luce degli elementi di indagine, andava in realtà più correttamente ricondotto alla ipotesi del furto con strappo, connotata anch'essa da un profilo di violenza ma limitato ed incidente sulla "res"; 3.4 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 3.4.1 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa considerazione di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 3.4.2 nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: segnala, infatti, che la difesa aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità ma non al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche su cui la Corte non ha motivato; 3.5 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge ed omessa motivazione con riguardo alle attenuanti generiche: rileva che la Corte ha omesso di motivare sugli elementi addotti dalla difesa a sostegno della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle concorrenti aggravanti così omettendo di prendere posizione sulle censure articolate dalla difesa e, in tal modo, dando luogo ad un vizio rilevabile in questa sede.

4. I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure non consentite, a partire da quella concernente la errata qualificazione del fatto formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] come, anche, a quelle concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la loro valenza, su cui hanno insistito le difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non consentite, inoltre, sono anche le doglianze sulla omessa motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. su cui hanno invece fatto leva le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti al contrario denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, e tra le altre, Cass. Pen., 4, 21.11.2017 n. 827, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Cass. Pen., 4, 24.11.2016 n. 53.340, Castiglione ed altri, rv 268696; Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli, rv 252861; Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, [OSCURATO:PERSONA], rv 274315 e Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech, rv 259825, concernenti la recidiva).

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.1.2021 il GUP di Napoli, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto (tra gli altri imputati) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per la scelta del rito premiale, aveva condannato: [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 800 di multa; [OSCURATO:PERSONA], alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 30.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 900 di multa, aveva inoltre applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quelle principali; 2. la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le proposte di concordato avanzate dai difensori degli imputati, a tal fine munti di procura speciale, che hanno formalizzato la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quelli articolati sul trattamento sanzionatorio formulando una proposta di nuova quantificazione su cui ha convenuto anche il PG; la Corte ha perciò rideterminato le pene, in adesione al contenuto dell'accordo processuale, in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 700 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 di reclusione ed Euro 25.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 di reclusione ed Euro 1.200 per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 di reclusione ed Euro 1.200 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed Euro 800 di multa per [OSCURATO:PERSONA], con i conseguenti provvedimenti in punto di pene accessorie e confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorrono per cassazione: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 133 e 62bis cod. pen. e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rileva, infatti, che l'impeccabile condotta processuale unitamente allo stato di incensuratezza dell'imputato gli avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite quanto alla pena base che agli aumenti ex art. 81 cod. pen. che, infine, per il riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura massima; 3.2 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 129, 125 e 599bis cod. proc. pen., 62bis cod. pen.; segnala che la Corte di Appello ha motivato sulla mancanza di presupposti per l'immediato proscioglimento con il ricorso ad una mera formula di stile laddove la motivazione risulta invece inesistente quanto al diniego delle attenuanti generiche; 3.3 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccependo la nullità della sentenza per erronea qualificazione del fatto: rileva che, nonostante la difesa avesse rinunciato ai motivi sulla responsabilità, era dovere del giudice di appello verificare la corretta qualificazione del fatto che, alla luce degli elementi di indagine, andava in realtà più correttamente ricondotto alla ipotesi del furto con strappo, connotata anch'essa da un profilo di violenza ma limitato ed incidente sulla "res"; 3.4 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 3.4.1 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa considerazione di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 3.4.2 nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: segnala, infatti, che la difesa aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità ma non al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche su cui la Corte non ha motivato; 3.5 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge ed omessa motivazione con riguardo alle attenuanti generiche: rileva che la Corte ha omesso di motivare sugli elementi addotti dalla difesa a sostegno della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle concorrenti aggravanti così omettendo di prendere posizione sulle censure articolate dalla difesa e, in tal modo, dando luogo ad un vizio rilevabile in questa sede. 4. I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure non consentite, a partire da quella concernente la errata qualificazione del fatto formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] come, anche, a quelle concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la loro valenza, su cui hanno insistito le difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non consentite, inoltre, sono anche le doglianze sulla omessa motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. su cui hanno invece fatto leva le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti al contrario denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, e tra le altre, Cass. Pen., 4, 21.11.2017 n. 827, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Cass. Pen., 4, 24.11.2016 n. 53.340, Castiglione ed altri, rv 268696; Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli, rv 252861; Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, [OSCURATO:PERSONA], rv 274315 e Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech, rv 259825, concernenti la recidiva). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 44700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris