CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria trasmessa in data 14 gennaio u.s., Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen deve ritenersi inammissibile in quanto meramente di produttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito che, a pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato, ha correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta SN edilizia, che hanno rappresentato riscontro obiettivo della deposizione testimoniare del Di salvo , della cui attendibilità non vi è pertanto ragione di dubitare. Come correttamente osservato dai giudici di merito, il giudice può valorizzare, quale elemento sintomatico del dolo, l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, trattandosi di circostanza che rivela una precisa volontà di occultamento, logicamente riconducibile a un acquisto in mala fede. Nel caso di specie, l'imputato, essendosi sottratto all'esame dibattimentale, non ha fornito alcuna spiegazione alternativa idonea a giustificare il possesso del titolo risultato oggetto di furto. Ne consegue che deve ritenersi pienamente integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Osservato che il secondo motivo di che deduce la intervenuta prescrizione del reato di ricettazione (ancorché attenuata ai sensi del comma quarto dell'art. 648 cod. pen.) è manifestamente infondato in diritto, in quanto ai fini della prescrizione del reato, non può tenersi conto delle attenuanti (quale quella di cui al quarto comma cit., da ultimo Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01) e deve tenersi conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen., esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato (nei termini giur. consolidata da Sez. U. "Schettino" del 2019, citata dallo stesso ricorrente; da ultimo v. Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288869 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C, 3 1AR 2026