CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 dicembre 2023
Cassazione n. 27395/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10815/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -controricorrenti, ricorrenti incidentali – avverso il decreto n. 46/2023 emesso dalla Corte d’appello Perugia il 18/12/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorsoprincipale; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di c assazione limitatamente al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 280,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate al debito. Manda alla cancelleria per quanto di competenza per la prosecuzione del giudizio in relazione al ricorso inciden