CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 45182/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t=/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i che i 14-42paeti-Fate-Fe-Ge4444a14 in accoglimento del ricorso del PUBBLICO MINISTERO, chiede l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 2) e conclude per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] udito 4-el+fefeete -L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deposita memoria difensiva già inviata mezzo pec il 26 agosto, e conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del PUBBLICO MINISTERO / .4:avvocato [OSCURATO:PERSONA]i difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 2 settembre 2021 il G.I.P. del Tribunale di Palermo, a seguito di trasmissione degli atti per competenza territoriale da parte del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emetteva ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso pluriaggravata (capo 1), concorso in tentata estorsione aggravata (capo 2) e concorso in autoriciclaggio (capo 7). 2. Con ordinanza resa in esito all'udienza del 25 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Palermo annullava il provvedimento cautelare impugnato dallo [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai delitti di cui ai capi 2) e 7), confermandolo nel resto anche con riferimento alla misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] de libertate disattendeva, in primo luogo, l'eccezione di nullità dell'ordinanza coercitiva derivata dalla nullità dell'udienza di convalida del fermo, dedotta per non essere stati i difensori messi in condizione di partecipare ad essa, osservando che gli eventuali vizi della procedura attinente allo svolgimento dell'interrogatorio incidevano solo sulla perdurante efficacia della cautela e non ne precludevano la rinnovazione; detti vizi, pertanto, esulavano dalla cognizione affidata al Tribunale del riesame, da considerarsi circoscritta alla valutazione dei presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare e non anche di quelli incidenti sulla persistenza della stessa. 3. Richiamato il contenuto del decreto di fermo per la ricostruzione della storia recente della famiglia mafiosa di Bolognetta, al cui vertice si erano avvicendati, in una sorta di co- reggenza, Salvatore GIAMMANCO, Piero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], evidenziava, nel merito, l'organo del riesame che il ruolo dinamico e funzionale svolto all'interno del clan dall'indagato si apprezzava proprio con riguardo ai qualificati rapporti dal predetto intessuti con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], oltre che con il coindagato Mario [OSCURATO:PERSONA], nipote di Salvatore GIAMMANCO. 3.1. Tale ruolo si era concretizzato, in primo luogo, nel mantenimento della famiglia del [OSCURATO:PERSONA], con il quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto, anche durante la detenzione, uno stretto rapporto di fiducia e stima reciproca, tanto da essere destinatario di una missiva riservata inviatagli dal capofamiglia, contenente non solo una richiesta di sostentamento economico, ma anche una direttiva. Da numerose conversazioni intercettate era emerso, in particolare, il concreto apporto economico fornito dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal socio [OSCURATO:PERSONA] a Carmelo [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], il quale (Carmelo) a più riprese si era rivolto ai due imprenditori per chiedere e ottenere denaro. 3.1.1. Non potevano condividersi, ad avviso del Tribunale siciliano, i rilievi difensivi secondo i quali le dazioni di denaro in questione, peraltro incontestate, dovevano giustificarsi in forza dei legami di amicizia intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato e di presunti rapporti lavorativi esistenti tra quest'ultimo e i figli dell'esponente mafioso. Tale prospettazione risultava, in particolare, smentita: - dalla conversazione intercorsa il 3 luglio 2020 tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (prog. 245), nella quale i due concordavano di destinare una somma di denaro al [OSCURATO:PERSONA] fingendo che quest'ultimo fosse presente in cantiere con loro; - dalle conversazioni attestanti l'assoluta urgenza con la quale i due imprenditori erano soliti esaudire le richieste economiche di Carmelo [OSCURATO:PERSONA], per soddisfare le quali erano persino disposti a non pagare i loro operai; - dalle conversazioni dimostrative del concreto supporto dato dagli imprenditori ai figli del [OSCURATO:PERSONA], i quali, grazie alla copertura garantita dai due indagati, avevano ottenuto da tale VISCONTI l'affidamento di un lavoro di ristrutturazione di un immobile; lavoro che, al fine di celare il coinvolgimento nel cantiere del [OSCURATO:PERSONA], il cui patrimonio era stato di recente colpito da misure di prevenzione, risultavano formalmente affidati alla ditta SAGIM, di fatto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; - da altre conversazioni rivelatrici di uno stretto rapporto di fiducia e di stima reciproca fra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], che di tale rapporto confidenziale si era vantato anche con il [OSCURATO:PERSONA], compiacendosi, unitamente al complice,- della imminente scarcerazione del capofamiglia: a riprova di tale rapporto fiduciario, andava citato l'episodio, pure emerso dalle intercettazioni, dell'invio di una missiva riservata da parte del [OSCURATO:PERSONA], ancora detenuto, allo [OSCURATO:PERSONA], in cui non era stata veicolata solo una richiesta di sostentamento economico, ma anche una sorta di direttiva su una determinata questione. 3.1.2. Secondo la lettura del Tribunale, le riportate evidenze attestavano un costante sforzo dell'indagato nel favorire la famiglia [OSCURATO:PERSONA], destinataria non solo di contributi economici da parte degli imprenditori, almeno in parte non giustificati da pretesi rapporti di lavoro, ma anche supportata nel garantire la possibilità ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] di lavorare al riparo dalle restrizioni connesse alle misure di prevenzione, mediante la copertura della impresa SAGIM. 3.2. Ad ulteriore conferma della intraneità dello [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia mafiosa di Bolognetta, andavano segnalate le conversazioni attestanti come i due imprenditori indagati, con l'avallo della famiglia GIAMMANCO e di Pietro [OSCURATO:PERSONA], avessero acquistato una quota dell'agenzia funebre [OSCURATO:SOCIETA]. pari a 80.000,00 euro, vicenda che, al contempo, dimostrava che la rete di contatti e rapporti associativi di cui godeva [OSCURATO:PERSONA] non si esauriva affatto nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA]. Sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo BISCONTI che da talune conversazioni captate era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agivano nel settore delle onoranze funebri imponendosi alle imprese concorrenti grazie alla forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza mafiosa e investendo, per tale ragione, il capo-mandamento [OSCURATO:PERSONA] di questioni attinenti all'agenzia. Significative conversazioni, in particolare, dimostravano come i due imprenditori fossero capaci di influire sull'esito di una gara pubblica (nella specie, per l'esecuzione di lavori di tumulazione presso il Comune di Bolognetta) e come il loro monopolio fosse nei fatti riconosciuto dagli imprenditori concorrenti, i quali si rivolgevano al [OSCURATO:PERSONA] per ricevere direttive sulle condizioni della loro eventuale partecipazione. 3.3. Infine, ulteriore dimostrazione dell'addebito associativo si traeva dalla conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] nella quale lo [OSCURATO:PERSONA] si riprometteva di interloquire con Filippo RIOLO per valutare l'incidenza sugli equilibri mafiosi della decisione del BISCONTI di collaborare con la giustizia. 3.4. A fronte dei raccolti elementi, il Tribunale del riesame giudicava infondate le critiche difensive basate sul mancato riconoscimento fotografico dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del BISCONTI e sul fatto che tra Pietro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], alle dipendenze dei quali avrebbe operato [OSCURATO:PERSONA], vi fossero insanabili contrasti. 3.4.1. Sotto tale ultimo aspetto rilevavano i Giudici palermitani: in primo luogo, che i rapporti di affari intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risalivano ai tempi in cui GIAMMANCO era ancora vivo (prima del 2010), mentre i contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano insorti in epoca ben più recente (intorno al 2017); in ogni caso, andava rimarcato come, in epoca più recente, anche i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero incrinati per ragioni (eccessiva venalità del [OSCURATO:PERSONA]) analoghe a quelle che avevano determinato la rottura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'ulteriore profilo messo in risalto dalla difesa, doveva ritenersi irrilevante la circostanza dei mancato riconoscimento in fotografia dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del BISCONTI: l'imprenditore, infatti, era mero partecipe dell'associazione mafiosa, subordinato alle direttive di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale era l'unico soggetto a potersi rapportare con i vertici del mandamento mafioso, come dimostrato dal fatto, accertato dai servizi di osservazione, che l'imprenditore non era stato ammesso a partecipare all'incontro avvenuto nel settembre 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur avendo accompagnato il primo, a tal fine, a Palermo. 3.5. Non sussistevano, viceversa, gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per il delitto di tentata estorsione di cui al capo 2), posto che era stato solo il [OSCURATO:PERSONA] a minacciare il [OSCURATO:PERSONA] e non potendo desumersi dalla sola circostanza di essere socio dell'autore della minaccia un concorso morale nel reato in capo allo [OSCURATO:PERSONA]. 3.6. Quanto al delitto di cui al capo 7), i Giudici della cautela reputavano fondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che il Giudice emittente, in sede di rinnovazione, aveva pretermesso l'esame della predetta contestazione provvisoria, in relazione alla quale, comunque, non si ravvisavano gravi indizi di colpevolezza, in mancanza di dimostrazione dell'impiego, della sostituzione o del trasferimento dei proventi del delitto di falso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 3.7. Con riferimento alla scelta della misura, escludeva il Tribunale distrettuale la presenza di elementi positivi che consentissero di superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, per mancanza della motivazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo — D.D.A. con riferimento all'annullamento della misura cautelare per l'episodio di tentata estorsione di cui al capo 2) della rubrica. Dal contesto delle indagini era emerso che in tutte le iniziative mafiose lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano operato di comune accordo, sicché non si poteva escludere il concorso dello [OSCURATO:PERSONA] nella condotta estorsiva perpetrata ai danni del [OSCURATO:PERSONA], illogicamente attribuita dal Tribunale del riesame al solo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un'unica conversazione intercettata (il 19 novembre 2020). Immotivatamente, i Giudici della libertà non avevano considerato e valorizzato numerose altre conversazioni (richiamate in ricorso), dalle quali era risultato con evidenza che entrambi gli indagati, ricorrendo a metodi tipicamente mafiosi, erano intervenuti nella vicenda estorsiva: - il [OSCURATO:PERSONA] minacciando direttamente Salvatore [OSCURATO:PERSONA] e facendo espresso riferimento a possibili aggressioni fisiche; - lo [OSCURATO:PERSONA] portando addirittura all'attenzione del capo mandamento Salvatore [OSCURATO:PERSONA] la questione delle onoranze funebri, proprio nel momento in cui si era posto il problema della possibile concorrenza dell'impresa del [OSCURATO:PERSONA], nonché paventando atti ritorsivi anche nei confronti dei soggetti vicini a quest'ultimo, come Jonathan GUTTILLA; - entrambi rimarcando la loro appartenenza a 'Cosa nostra' quali elementi di riferimento per il territorio di Bolognetta autorizzati, in quanto tali, a formalizzare richieste estorsive. 5. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando i seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), cod proc. pen., 23, comma 4, d.l. n. 137/2020 e 146-bis, disp. att. cod. proc. pen. L'eccezione difensiva non riguardava la procedura successiva all'emissione e all'applicazione del vincolo cautelare, ma la nullità dell'udienza di convalida del fermo, e, quindi, di un'attività antecedente e prodromica alla emissione dell'ordinanza impugnata, che doveva necessariamente essere valutata dal Tribunale. Quanto al diritto di presenziare all'udienza di convalida del fermo, ai sensi degli artt. 23, comma 4, d.l. n. 137/2020 e 146-bis disp. att. cod. proc. pen., i difensori si dolgono del divieto di accesso al carcere dov'era ristretto l'indagato opposto da personale della struttura, il che aveva comportato la partecipazione all'udienza da remoto e la scelta, da parte dell'indagato, di avvalersi della facoltà di non rispondere, dettata dalla impossibilità di confrontarsi previamente con i suoi legali su un provvedimento lungo oltre 600 pagine. Tale situazione, seguita dalla negazione di colloqui telefonici o visivi con lo [OSCURATO:PERSONA] e dalla mancata fissazione dell'interrogatorio di garanzia, aveva compromesso il pieno diritto di assistenza dell'indagato previsto, a pena di nullità, dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Illogica era la motivazione del Tribunale del riesame nel ritenere "irrilevante" che il collaboratore di giustizia BISCONTI, reggente dal 2014 il mandamento mafioso cui apparteneva lo [OSCURATO:PERSONA], non avesse riconosciuto in foto e neppure accusato quest'ultimo in virtù del fatto che il propalante rivestisse un ruolo di vertice nel mandamento, mentre l'altro fosse un mero partecipe. Ed invero, BISCONTI, nel rendere dichiarazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA], aveva dimostrato di conoscere anche meri partecipi dell'associazione. Quanto al rapporto intercorso tra le famiglie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente, il Tribunale aveva omesso, illogicamente, di considerare che le somme versate ai familiari del [OSCURATO:PERSONA] non provenivano dalle casse dell'organizzazione mafiosa, ma da quelle della società edile gestita dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. Le ulteriori somme versate ai familiari del [OSCURATO:PERSONA] trovavano giustificazione nel rapporto di amicizia delle due famiglie, come desumibile dalla conversazione intercettata il 3 luglio 2020 debitamente evidenziata nella memoria difensiva, di cui il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto. Illogica, inoltre, era la conclusione cui erano pervenuti i Giudici della libertà a proposito dell'invio per lettera di una direttiva dal carcere allo [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi sulla natura della direttiva medesima. Quanto alla cointeressenza dell'indagato e del [OSCURATO:PERSONA] nell'agenzia di pompe funebri [OSCURATO:PERSONA] Mario &. [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che, secondo l'assunto accusatorio, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un socio occulto, il fatto che gli indagati avessero effettivamente acquistato la società confliggeva con la massima di esperienza secondo cui gli appartenenti a Cosa nostra agiscono attraverso prestanomi. Le intercettazioni in atti non dimostravano l'influenza dell'appoggio mafioso a beneficio dell'agenzia dell'indagato, valorizzato dal Tribunale distrettuale in ottica associativa. Già l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza per la tentata estorsione di cui al capo 2) non poteva non determinare una ricaduta sulla contestazione associativa. Apodittica, poi, era la motivazione dell'organo del riesame sulle dichiarazioni del BISCONTI in merito all'interesse della famiglia mafiosa di Bolognetta per il settore delle onoranze funebri, riferibili alla gestione da parte del [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, era uscito dalla società prima che vi subentrasse lo [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla ipotizzata discussione, nel corso dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] (che vi fu accompagnato dallo [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], circa l'imminente apertura dell'agenzia di onoranze funebri concorrente di [OSCURATO:PERSONA], la persistente valenza indiziaria assegnata al colloquio tra i due, anche ammettendo che non potesse dimostrarsi che quello fosse il tema trattato, costituiva una contraddizione inficiante la logicità della motivazione. Inoltre, l'asserita perpetrazione di condotte di concorrenza sleale non poteva reputarsi univocamente dimostrativa della mafiosità dell'autore. Quanto, infine, alla valorizzazione della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 2020 a proposito dell'omicidio di Agostino MIGLIORE, illogicamente il Tribunale di Palermo aveva apprezzato, come sintomatica di intraneità mafiosa, l'interpretazione della causale ritorsiva rispetto alla decisione di collaborare con la giustizia intrapresa dal BISCONTI fatta propria dallo [OSCURATO:PERSONA], quando tale chiave di lettura era già rinvenibile sugli organi di stampa. 6. Nella memoria difensiva successivamente depositata nell'interesse del ricorrente, sono stati sviluppati rilievi critici in ordine al ricorso proposto dal rappresentante della Pubblica accusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato e va, pertanto, accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - D.D.A., proposto con esclusivo riferimento all'annullamento della misura cautelare per l'episodio di tentata estorsione pluriaggravata in concorso di cui al capo 2) della rubrica. 2. Esaminando il tenore letterale del capo 2) citato, si rileva che la condotta materiale contestata agli indagati di aver "profferito minaccia grave e mafiosa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo e Salvatore al fine di ihdurli a non avviare un esercizio di onoranze funebri a Bolognetta" viene articolata in una sequenza di atti, descritti come segue: "contattando e incontrando a Palermo il capomandamento [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, da cui si recavano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di intervenire a sostegno delle onoranze funebri Sant'Antonio (condotta posta in essere d'accordo con il PECORAR0); portando i [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza dell'interessamento mafioso e del rischio di subire ritorsioni gravi da parte di "palermitani"; inducendo il [OSCURATO:PERSONA] a non estendere la sua operatività a Bolognetta". Il Tribunale del riesame, nell'escludere la gravità indiziaria a carico dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione a detto specifico reato, si è soffermato solo sul momento terminale dell'azione delittuosa, costituito dal proferimento della minaccia verbale ai danni del [OSCURATO:PERSONA] posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione con la persona offesa del 19.11.2020 (prog. 538), richiamata a pag. 26 dell'ordinanza impugnata, aggiungendo che non poteva desumersi la sussistenza di un concorso morale dello [OSCURATO:PERSONA] nel reato del [OSCURATO:PERSONA] dalla mera circostanza che il primo fosse socio del secondo. Tale iter motivazionale, tuttavia, presta il fianco a indubbi rilievi critici sotto il duplice profilo della carenza e della contraddittorietà: da un lato, infatti, non si misura con la complessiva sequenza di azioni che, secondo l'incolpazione provvisoria, avrebbero integrato il tentativo di estorsione, omettendo di apprezzare l'eventuale contributo apportato dallo [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione di alcuna di esse in direzione dell'obiettivo perseguito; dall'altro, non lascia comprendere perché, dopo aver valorizzato in chiave associativa la prima delle azioni elencate ("contattando e incontrando a Palermo il capomandamento [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, da cui si recavano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di intervenire a sostegno delle onoranze funebri Sant'Antonio (condotta posta in essere d'accordo con il [OSCURATO:PERSONA])"), non ne abbia, contraddittoriamente, tenuto conto nel compendio indiziario relativo alla tentata estorsione sub capo 2) di cui si discute. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso del P.M., l'ordinanza impugnata va annullata, limitatamente al delitto di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, di cui al capo 2) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo, che provvederà a sanare i vizi motivazionali rilevati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] va, viceversa, dichiarato inammissibile. 3.1. Manifestamente infondato in diritto è il primo motivo di ricorso, dedotto in rito. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, né sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida (Sez. U, n. 17 del 14/7/1999, Salzano, Rv. 214238; Sez. 2, n. 26605 del 14/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276449; Sez. 3, n. 42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv. 241498). È stato, inoltre, precisato dal Supremo consesso che, siccome il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne discende che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o, comunque, invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice (Sez. U, n. 26 del 5/7/1995, Galletto, Rv. 202015). Si è, ancora, statuito, in coerenza con i già enunciati principi, che, in tema di procedimento di convalida dell'arresto, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e dell'ordinanza di convalida (nella specie, determinata dal divieto di colloquio dell'arrestato con il difensore), sebbene ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata (Sez. n. 5675 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mauro, Rv. 274973). Sullo stesso tema, si è, infine, affermato che l'omesso avviso dell'udienza di convalida del fermo al difensore di ufficio integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.; tuttavia, la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida preclude la rilevabilità del vizio relativo alla costituzione delle parti ed alla invalidità derivata degli atti in essa compiuti (Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets ed altro, Rv. 267366). È chiaro, dunque, alla luce dei ricordati principi, che la difesa dello [OSCURATO:PERSONA], non avendo impugnato, in relazione alla ipotizzata nullità dell'udienza di convalida del fermo (che si fosse trattato di nullità assoluta o a regime intermedio), l'ordinanza di convalida medesima, non avrebbe potuto dedurre, in sede di riesame, in quanto preclusa, l'invalidità dell'udienza; fermo restando che tale eventuale nullità non avrebbe mai potuto determinare la nullità derivata del distinto e concettualmente autonomo provvedimento coercitivo. 3.2. Il secondo motivo, attinente alla contestazione del quadro indiziario relativo all'appartenenza dell'indagato al clan mafioso della Bolognetta, è inammissibile perché sviluppa censure non consentite in sede di legittimità. Giova premettere che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (fra le più recenti, cfr. Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv, 279789). A tale regola si è puntualmente attenuto il Tribunale del riesame, che, essenzialmente sulla base del contenuto di plurime conversazioni intercettate, ha correttamente enucleato e poi globalmente valutato, secondo un itinerario argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, la sussistenza dello standard probatorio richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'appartenenza dello [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso di Bolognetta. Sul punto, per evitare inutili ripetizioni, si richiamano le considerazioni svolte ai paragrafi da 3.1 a 3.4.1. della superiore esposizione in fatto dal Tribunale sul significativo contributo efficiente, economico e non, apportato dall'odierno ricorrente all'associazione investigata, tramite il rapporto preferenziale intrattenuto con la famiglia del capoclan [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. A fronte dell'adeguata motivazione articolata dal Giudice a quo, la struttura del ricorso sconta una impostazione, oltre che parcellizzata, tendenzialmente protesa ad una rilettura degli elementi indiziari apprezzati dal giudice cautelare in senso favorevole all'indagato, che non ha diritto di ingresso nel giudizio di legittimità. Invero, sono precluse, nella presente sede, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (fra molte, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in materia di analisi del contenuto delle conversazioni intercettate, atteso che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se - come nel caso in esame - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; v. anche Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558, in cui si è statuito che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile). Dunque, non possono essere prese in considerazione, in questa sede, le censure difensive miranti a "rileggere" le conversazioni intercettate in senso favorevole al ricorrente, non potendosi ravvisare alcuna illogicità manifesta nella decodificazione interpretativa offertane dal Tribunale, peraltro agevolata dal ricorso dei loquenti ad un linguaggio assai spesso esplicito e molto poco 'criptico'. 4. Per le esposte ragioni, il ricorso proposto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in tremila euro. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. • Annulla l'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, 2 limitatamente al reato di tentata estorsione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di a3 l • t, CD Palermo, Sezione del riesame. Dichiara inammissibi