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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 1985

Cassazione n. 50068/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 del TRIB.

LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e uditi gli stessi, che hanno insistito nei motivi di ricorso e della memoria depositata; [OSCURATO:PERSONA]

1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento che, in parziale accoglimento del riesame proposto, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari anziché quella della custodia cautelare ìn carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di riciclaggio di somme derivanti dalla vendita di sostanza stupefacente, escludendo la gravità indiziaria per quanto riguardava il reato di riciclaggio. 1.1 Al riguardo i difensori rilevano che dalla chat scambiata tra ì due soggetti apicali che avevano concertato l'incontro di Rizziconi del 13 giugno 2020 in cui un corriere avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro ad un agente sotto copertura, risultava che il corriere era un certo Santi, che non parlava italiano, per cui non poteva essere identificato tale soggetto nel ricorrente, tanto che lo stesso agente, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (che parlava solo italiano) senza che vi fosse alcun riscontro, aveva riferito che il soggetto da lui incontrato si era espresso solamente a gesti.

Il difensore aggiunge che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione era stata desunta solo dal singolo episodio descritto per cui l'insussistenza del quadro di gravità indiziaria rispetto al fatto-reato di riciclaggio, riconosciuta dallo stesso tribunale, comportava a cascata una inconfigurabilità dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve innanzitutto rilevare come il capo di incolpazione riportato alle pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata, prevede, quanto al reato associativo "un livello inferiore, operante in Italia, composto da corrieri, tra cui l'indagato, che provvedevano a trasportare e consegnare al prelevatore le somme da riciclare, provento della vendita della cocaina, dopo che erano stati contattati dagli associati del livello superiore per le indicazioni necessarie sul luogo, tempo e modalità della consegnai,' e che il reato fine contestato all'indagato è relativo ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa della somma di Euro 74.900,00 proveniente dalla vendita di stupefacenti, somma che una "persona non identificata" consegnava ad un agente sotto copertura.

Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto non sussistente la gravità indiziaria, in capo all'indagato, del reato di riciclaggio "in quanto nel corpo della esj, contestazione si esclude che fosse proprio lui il soggetto che ebbe ad effettuare materialmente la consegna della somma di denaro" (pag.12 ordinanza impugnata); nella prima parte della motivazione, però, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione viene ritenuta sussistente sulla base dell'unico reato fine a lui addebitato, per il quale è stata ritenuta insussistente la gravità indiziaria.

E' corretto il ragionamento del Tribunale nella parte in cui afferma che "non può sostenersi l'estraneità dell'indagato all'associazione per il ruolo svolto nell'unica occasione" (pag.6, in cui si parla della "unicità" della consegna) in cui è stato coinvolto, ed è anche vero che in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (vedi Sez.4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02), ma il Tribunale avrebbe dovuto spiegare, una volta ritenuta l/ insussistenza la gravità indiziaria per il reato-fine, se sussistevano altri elementi dai quali si poteva trarre la partecipazione dell'indagato all'associazione.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame su quanto sopra evidenziato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento competente ai sensi del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e uditi gli stessi, che hanno insistito nei motivi di ricorso e della memoria depositata; [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento che, in parziale accoglimento del riesame proposto, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari anziché quella della custodia cautelare ìn carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di riciclaggio di somme derivanti dalla vendita di sostanza stupefacente, escludendo la gravità indiziaria per quanto riguardava il reato di riciclaggio. 1.1 Al riguardo i difensori rilevano che dalla chat scambiata tra ì due soggetti apicali che avevano concertato l'incontro di Rizziconi del 13 giugno 2020 in cui un corriere avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro ad un agente sotto copertura, risultava che il corriere era un certo Santi, che non parlava italiano, per cui non poteva essere identificato tale soggetto nel ricorrente, tanto che lo stesso agente, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (che parlava solo italiano) senza che vi fosse alcun riscontro, aveva riferito che il soggetto da lui incontrato si era espresso solamente a gesti. Il difensore aggiunge che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione era stata desunta solo dal singolo episodio descritto per cui l'insussistenza del quadro di gravità indiziaria rispetto al fatto-reato di riciclaggio, riconosciuta dallo stesso tribunale, comportava a cascata una inconfigurabilità dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve innanzitutto rilevare come il capo di incolpazione riportato alle pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata, prevede, quanto al reato associativo "un livello inferiore, operante in Italia, composto da corrieri, tra cui l'indagato, che provvedevano a trasportare e consegnare al prelevatore le somme da riciclare, provento della vendita della cocaina, dopo che erano stati contattati dagli associati del livello superiore per le indicazioni necessarie sul luogo, tempo e modalità della consegnai,' e che il reato fine contestato all'indagato è relativo ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa della somma di Euro 74.900,00 proveniente dalla vendita di stupefacenti, somma che una "persona non identificata" consegnava ad un agente sotto copertura. Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto non sussistente la gravità indiziaria, in capo all'indagato, del reato di riciclaggio "in quanto nel corpo della esj, contestazione si esclude che fosse proprio lui il soggetto che ebbe ad effettuare materialmente la consegna della somma di denaro" (pag.12 ordinanza impugnata); nella prima parte della motivazione, però, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione viene ritenuta sussistente sulla base dell'unico reato fine a lui addebitato, per il quale è stata ritenuta insussistente la gravità indiziaria. E' corretto il ragionamento del Tribunale nella parte in cui afferma che "non può sostenersi l'estraneità dell'indagato all'associazione per il ruolo svolto nell'unica occasione" (pag.6, in cui si parla della "unicità" della consegna) in cui è stato coinvolto, ed è anche vero che in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (vedi Sez.4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02), ma il Tribunale avrebbe dovuto spiegare, una volta ritenuta l/ insussistenza la gravità indiziaria per il reato-fine, se sussistevano altri elementi dai quali si poteva trarre la partecipazione dell'indagato all'associazione. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame su quanto sopra evidenziato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento competente ai sensi del
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