CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 18809/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con loro elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, alla via Arcione, n. 98. - ricorrenti - contro FaLe oTem CE SuCi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],V [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alla lite rep. n. 96982 del 1° settembre 2017 per il notaio [OSCURATO:PERSONA] in Airoia (BN), per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alla lite, rep. n. 584 del 12 settembre 2017 del dott. [OSCURATO:PERSONA], delegato alle funzioni notarili con decreto n. 23 del 2016 del Console Generale d'Italia in [OSCURATO:PERSONA] (USA) per [OSCURATO:PERSONA] e giusta procura speciale del 23 settembre 2017, in calce al controricorso, per Falco MariaAna e [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti- 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Oraz RG 18809/2017 e Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Benevento CASI provincia di Benevento), in persona del legale rappresentante pro tempore). -intimato - avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli n. 971/2017, depositata in data 28 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con distinti decreti di esproprio nn. 500 del 20 maggio 2013 e 621 del 19 giugno 2013, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Benevento (ASI) ha provveduto all'espropriazione in favore, rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]. di aree site nella zona P.I.P. del Comune di Airola per la realizzazione di opifici industriali. I terreni oggetto di espropriazione erano nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] (terreni in catasto al foglio 4, particella n. 466 per metri quadri 6487; particella n. 467, per metri quadri 160), di [OSCURATO:PERSONA] (terreno in catasto al foglio 14, particella n. 437, per mq 6648), di [OSCURATO:PERSONA] (terreni distinti in catasto al foglio 4, particella n. 265, per mq 1.700, particella n. 504, per mq 1665, dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] concessi in affitto a [OSCURATO:PERSONA]). I terreni oggetto di esproprio in favore della [OSCURATO:SOCIETA], distinti in catasto al foglio 14, particella n. 100, per mq 13.295, erano nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'autorità espropriante aveva determinato le indennità provvisorie nella misura di euro 19 m2, con determinazione del 25 gennaio 2012; la stima definitiva veniva effettuata dalla Commissione provinciale espropri, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella misura di euro 24,54 m 2. 2. Da tale valutazione definitiva erano scaturiti i procedimenti di opposizione alla stima proposti sia dai proprietari dei terreni espropriati (giudizio n. 1377/2014), sia dai beneficiari dell'esproprio (giudizio n. 1449/2014 promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e n. 1450/2014, promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). 3. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza n. 971 del 2017, pubblicata il 28 aprile 2017, dopo aver riunito i tre procedimenti, ha accolto «per quanto di 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 809/2017 ragione» le domande degli opponenti proprietari dei terreni espropriati, determinando l'indennità di esproprio in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 148.060,00, di [OSCURATO:PERSONA] in euro 292.468,00, di [OSCURATO:PERSONA] in euro 292.872,00, di [OSCURATO:PERSONA] in euro 584.980,00, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'indennità di soprassuolo nella misura di € 13.997,00. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che il primo elaborato peritale, stilato dall'arch. [OSCURATO:PERSONA], aveva errato nel procedere alla stima comparativa dei terreni, avendo utilizzato valori comparativi relativi a suoli stimati aventi caratteristiche diverse, per ubicazione territoriale e geografica, trattandosi di terreni siti nel comune di Marcianise e ricadenti nella zona destinata all'interporto, con conseguente disomogeneità del comprensorio. Il medesimo errore era stato commesso, però, anche nel secondo elaborato peritale, avendo comparato terreni edificabili con terreni agricoli, oltre che con terreni di edificabilità residenziale privata («atti di compravendita erogati da notai in Benevento aventi ad oggetto terreni edificabili in Airola (euro/mq 44,30); terreni agricoli (valore medio euro/mq 15,72, non considerato dal CTU perché troppo basso); atti reperiti da uffici relativi a stime per terreni edificabili (edilizia residenziale privata) in Airola (valore medio euro/mq 108,81) e per terreni agricoli siti in Airola (euro/mq 2,42, non considerata in quanto fuori dalla media); atti reperiti da uffici relativi ad abitazioni civili, terreni agricoli e stime reperite da precedenti decisioni giudiziarie avente ad oggetto suoli ricadenti in zone di edificabilità residenziale privata e zone agricole, concludendo il CTU per la determinazione di un valore unitario medio di euro/mq 40,00)». La Corte d'appello, però, dopo aver sottolineato che CTU aveva utilizzato atti di raffronto assolutamente inidonei in quanto riferiti a terreni aventi una diversa destinazione urbanistica e, quindi, privi del carattere di omogeneità, ha fondato la stima comparativa sul raffronto tra gli atti indicati dai consulenti tecnici di parte, Ing. Mainolfi, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], e dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA], per la società [OSCURATO:SOCIETA], rappresentati da un precedente giudiziario (relativo ad un terreno sito nel comune di Cervinara (AV), distante 5 km dai terreni di causa siti in Airola; valore euro 55,00 al mq), indicato dal primo consulente tecnico, e dall'atto di compravendita per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Benevento registrato in data 8 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 409/2017 ottobre 2015, indicato dal secondo consulente tecnico di parte. Il giudice d'appello, tuttavia, avendo rilevato la non coincidenza geografica dei terreni e, quindi, la diversità dei comparti produttivi in cui i beni ricadevano, in Avellino, e quello oggetto di causa sito in Airola, ed avendo reputato che, in relazione al rogito per notaio Romano, la «verosimile indicazione delle parti contrattuali di un valore prossimo ai valori di rendita catastale, quale circostanza rientrante nella comune esperienza e, quindi, inferiore al reale valore di mercato indicato», ha stimato il valore unitario medio di terreni agricoli in euro 40,00 m 2. Non si doveva procedere alla riduzione del 25% dell'indennità ex art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, non essendogli gli espropri finalizzati all'attuazione di interventi di riforma economico-sociale. Il giudice d'appello ha, poi, riconosciuto l'indennità aggiuntiva di soprassuolo per l'indennizzo della perdita delle piante esistenti sul terreno alla data di immissione in possesso, essendo stati rinvenuti 81 ciliegi (di 13 anni), alberi di nocciole di anni 15, n. 6 noci di anni 16 e 4 alberi di fico di anni 20. 4. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affittuaria dei terreni espropriati già di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.E' rimasto intimato il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di ricorso per cassazione le società ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 32, del d.P.R. n. 327 del 2001,112 e 116 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.». In particolare, nei quesiti di stima la Corte d'appello aveva dichiarato la determinazione del valore venale dei fondi attraverso il metodo di stima sintetico comparativo, con specifico riferimento a dati omogenei, precisando, poi, che, in assenza di dati omogenei sufficientemente attendibili o per confrontare le risultanze del metodo di stima 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG3O9/2O17 sintetico comparativo, il CTU avrebbe dovuto utilizzare il criterio di stima analitica. Pertanto, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto erronea la stima effettuata dal CTU, Arch. Trapanese, con il metodo sintetico comparativo, avrebbe dovuto utilizzare il criterio analitico. Il criterio sintetico comparativo è stato utilizzato utilizzando «dati non sufficientemente idonei anche in termini numerici». I dati presi a raffronto sono soltanto due: un precedente giudiziario della Corte d'appello, indicato dal consulente tecnico di parte degli espropriati, Ing. Mainolfi, ed un atto di compravendita, indicato dal consulente tecnico di parte dei beneficiari dei beni espropriati, avente ad oggetto un terreno ricadente per intero nel piano ASI di [OSCURATO:PERSONA] nel comune di Airola, dove sono ubicati terreni per cui è causa. Tuttavia, l'utilizzo del metodo comparativo non può basarsi solo su due elementi di raffronto, mentre avrebbe dovuto essere integrato con ulteriore analisi con il metodo analitico. Inoltre, quanto al rogito redatto dal notaio Romano, era erronea l'affermazione della Corte territoriale ordine alla «verosimile indicazione delle parti contrattuali di un valore prossimo ai valori di rendita catastale, quale circostanza rientrante nella comune esperienza e, quindi, inferiore al reale valore di mercato indicato». Anzi, i valori catastali dei terreni ricadenti nel piano ASI di via Fonna del Comune di Airola presentano valori di euro 1,83, al metro quadrato, per la particella 161, euro 1,83 al metro quadrato per la particella n. 162 ed euro 2,90, al metro quadrato, per la particella n. 515, mentre i valori risultanti dal rogito erano rispettivamente di euro 17,07,18,47 e 18,47. 2.Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 37, del d.P.R. n. 327 del 2001, dell'art.116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c., n. 3». La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto di escludere ogni rilevanza ai prezzi di espropriazione per aree destinate ad insediamenti produttivi determinati dall'ente comunale di Montesarchio e dai comuni di Paolisi e Moiano, oggetto di esproprio da parte degli enti comunali. La Corte d'appello non ha preso in considerazione, dunque, un terreno industriale ubicato nel comune di Paolisi (BN), distante 3 km dal piano ASI di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha fatto riferimento ad un altro terreno ubicato nel comune di Cervinara (AV), distante 5 km. In ogni 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 1,409/2017 caso, l'utilizzo del metodo sintetico comparativo comporta il raffronto con elementi omogenei che siano, anche in termini numerici, particolarmente rappresentativi delle caratteristiche dei terreni oggetto della procedura ablativa. Ciò che rileva è il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, e cioè l'accertamento che essi riguardino terreni muniti di caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti. Il giudice d'appello non ha valutato ulteriori elementi di comparazione prospettati dal consulente tecnico di parte delle società ricorrenti, Ing. [OSCURATO:PERSONA], che riguardavano proprio alcune aree edificabili comprese nella stessa zona dei beni espropriati ed aventi caratteristiche similari. Peraltro, il consulente tecnico di parte delle società aveva utilizzato anche il metodo analitico («in definitiva il prezzo di mercato dell'area ASI, ubicata nel comune di Airola alla via Fonna, stimato mediante il procedimento analitico del-valore di trasformazione-è pari ad euro 21,92 m2. Tale valore risulta molto prossimo al valore di mercato calcolato con il procedimento di stima sintetico comparativo, euro 19,95 al mq»). 3. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti si dolgono della «violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 37, del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Il giudice d'appello avrebbe errato nel non riconoscere la riduzione del 25% dell'indennità ex art. 37, comma uno, del d.P.R. n. 327 del 2001; nella specie ricorrerebbe un obiettivo di pubblica utilità, per lo sviluppo industriale della zona di riferimento, apparendo giustificabile l'indicazione di un'indennità di esproprio calcolata con la riduzione del 25% del valore venale, attesa la rilevante funzione di equilibrio socio- economico e di tutela del lavoro connessa alle opere da realizzare, che soddisfano un'esigenza di pubblica utilità. 4. Con il quarto motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 32,37 e 43, del d.P.R. n. 327 2001, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte d'appello ha riconosciuto l'indennizzo del soprassuolo, non avendo però le parti fornito adeguata prova circa il valore delle piantagioni insistenti sui 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 809/2017 terreni. Inoltre, l'indennità di soprassuolo non può essere riconosciuta indistintamente in ogni caso e laddove venga fornita la prova dell'esistenza di piantagioni, ma soltanto quando queste diano incremento di valore dei terreni. Dallo stesso modico valore delle piantagioni come liquidato dalla corte di merito, desunto impropriamente da una mera perizia di parte, parametrata al notevole valore di mercato attribuito ai beni su cui insistono le piantagioni, emerge che il soprassuolo non avrebbe mai potuto incidere sul prezzo dei terreni in un'eventuale compravendita e, quindi, i beni non avrebbero mai potuto essere appetibili proprio in virtù delle piantagioni ivi esistenti. 5. Con il quinto motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». Nessuna valutazione sarebbe stata operata dal collegio in riferimento ad elementi prospettati dalla difesa delle società. In particolare, la C.P.E., nel determinare l'indennità spettante agli espropriati nella misura di euro 24,54 m 2, sarebbe incorsa in una serie di errori:a) gli oneri professionali, assunti nella percentuale approssimativa del 6°/o Sul costo teorico delle opere, sono stati applicati al solo costo di trasformazione delle superfici coperte, invece che al costo teorico di tutte le opere trasformazione;b) è stato stimato il costo unitario di costruzione di strutture industriali pari ad euro 400 m2, ma senza alcuna indicazione dei nominativi e delle sedi dei "rivenditori di elementi in c.a.p.", ossia capannoni industriali prefabbricati, consultati per raccogliere gli elementi indispensabili al calcolo;c) non si è tenuto conto dei provvedimenti adottati dallo stesso Comune di Airola per la rimodulazione dei valori minimi di riferimento per le aree edificabili ai fini Ici, con i quali veniva stabilito, per i terreni ricadenti nell'area di sviluppo industriale, un valore di euro 16,00 al metro quadrato. 6. Con il sesto motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la «violazione e falsa applicazione dell'art. 37, del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Il risultato raggiunto nella determinazione del valore dell'indennità di esproprio in euro 40,00 m 2 sarebbe erroneo, in quanto basato su un valore relativo ad un'area produttiva residente nel comune di 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R 18809/2017 Cervinara, espropriato nell'anno 2010, a sua volta fondato su elementi contenuti in una sentenza della stessa corte per il 2011. La scarsità di valori mediati nella decisione impugnata (esclusivamente due) non fornisce un dato statistico robusto, in quanto la media risente notevolmente dei valori anomali (outlier) che sono il più grande di più piccolo. Andavano dunque scrutinati anche altri indici, come la mediana, che sono più affidabili rispetto ai valori anomali ed andava eseguita un'analisi comparata sulla base dei maggiori dati di raffronto omogenei. 7. E' fondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione sollevata dai controricorrenti, che hanno provveduto alla notifica dell'ordinanza di prime cure al difensore delle società nel giudizio dinanzi alla Corte d'appello. La notifica dell'ordinanza della Corte di appello è stata effettuata 1'8 maggio 2017, come risulta dagli atti del fascicolo ove sono state rinvenute le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, recanti entrambe la data dell'8 maggio 2017, sicché il termine breve di 60 giorni per la notifica del ricorso per cassazione scadeva il 7 luglio 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario solo in data 20 luglio 2017. 7.1. Invero, dalla ordinanza pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli n. 971/2017, il 28 aprile 2017, emerge che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., erano rappresentate entrambe dall'[OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio «presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 24». La notifica della ordinanza di prime cure è invece avvenuta presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL] tratto dall'elenco pubblico INI-Pec), difensore delle due società nel giudizio di appello. 7.2.Per questa Corte la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte (Cass., sez. 1, 16 aprile 2021, n. 10129; Cass., sez. 1, 31 agosto 2017, n. 20625; Cass., 27 maggio 2011, n. 11744; Cass., 31 maggio 2006, n. 12963, Cass., 10 maggio 2000, n. 5961). 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio I5 18809/2017 Si è chiarito che la ratio acceleratoria di cui all'art. 325 c.p.c. si giustifica nell'ottica del rispetto del principio di effettività della difesa; tale diritto, dunque, viene tutelato dall'impostazione accolta nel codice di procedura civile che, attraverso il combinato disposto degli articoli 285 e 170 c.p.c., individua nel procuratore costituito il soggetto abilitato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni effettuate a seguito della costituzione in giudizio delle parti, in quanto dotato delle necessarie capacità e competenze professionali, funzionali alla decisione circa l'opportunità di procedere all'impugnazione (Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20866). L'art. 285 c.p.c., infatti, prevede che «la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c.». Inoltre, l'art. 170 c.p.c., primo comma, dispone che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga diversamente». Pertanto, è evidente l'irrilevanza della domiciliazione, essendo richiesto unicamente che la notificazione avvenga presso il procuratore costituito, senza necessità che la parte elegga domicilio presso di lui, in quanto la norma lo individua sulla base della relazione che si determina con la parte rappresentata. La domiciliazione ha rilievo, infatti, solo se la notificazione debba essere fatta nei confronti della parte e non già allorché debba essere indirizzata, come nel caso in esame, al solo procuratore. La nomina, contemporanea o successiva, di un secondo difensore presso il quale è eletto domicilio-determina che entrambi difensori, quali procuratori costituiti, devono considerarsi legittimati a ricevere la notificazione la quale, una volta perfezionata, è idonea quindi a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. 7.3. Nel caso in esame, la notifica della ordinanza della Corte d'appello è avvenuta presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata del difensore costituito. Si è ritenuto che, in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è valida la notificazione 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R 18809/2017 al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri [OSCURATO:PERSONA], sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia (Cass., sez.un., 28 settembre 2018, n. 23620). 7.4.Inoltre, si è chiarito che la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo pec è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza (Cass., sez. L, 19 giugno 2019, n. 16421). Tale dimostrazione è stata effettuata dai controricorrenti, che nel controricorso avevano anche dedotto che l'avvenuta notificazione della ordinanza della Corte di appello emergeva «da relativi messaggi di notifica, di accettazione e di avvenuta consegna di posta elettronica certificata che si depositano in allegato al presente controricorso». Le ricorrenti, invece, che non hanno depositato alcuna memoria scritta, nel ricorso hanno erroneamente affermato che l'ordinanza era stata loro notificata il 23 maggio 2017 (mentre la notifica era dell'8 maggio 2007). 8.Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico delle ricorrenti e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti a rimborsare in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi C 10.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, Iva e CPA, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15 %. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d