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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 04304/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12799/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale e controricorrente alricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA C RESCENZIO, N. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresentano e difend ono unitamente a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 579/2019 d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositata il24/12/2019, R.G.N. 344/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 579 del 24.12.2019, la Corte d'appello di Genova, respingendo il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto da [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto del lavoratore all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto; il giudice ha compensato le spese di lite in considerazione della “obiettiva controvertibilità delle questioni decise” (come dimostrato da precedenti giurisprudenziali di merito di segno diverso);

2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore, che a sua volta ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo;

3. la parte ricorrente principale, il 9.11.2022, ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.” limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso attinenti al merito della causa e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi;

4. con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e per l’accoglimento del ricorso incidentale;

5. la società, con memoria, ha insistito per la trattazione del quinto motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. rispetto ai primi quattro motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n. 17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, da essere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v.

Cass.n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata; con riguardo a fattispecie concernenti le medesime questioni proposte nel presente ricorso, cfr. Cass.nn. 36066 e 36108 del 2022);

2. con il quinto motivo di ricorso principale la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metusa fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro;

3. il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf.

Cass. n. 29831 del 2022; Cass.n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022);

4. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass.

SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass.

SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass.

SS.UU. n. 11747 del 2019);

5. con l’unico motivo di ricorso incidentale è denunziata violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. non potendo ritenere che alcune decisioni di merito favorevoli alla società configurassero una “obbiettiva controvertibilità delle questioni decise” né che le questioni (pur in assenza di precedenti giurisprudenziali, di legittimità, specifici) fossero di difficile risoluzione, alla luce dei principi affermati in materia dal giudice delle leggi e dalla Corte di Cassazione;

6. il ricorso incidentale non è fondato;

6.1. nel caso di specie si applica l’art. 92 come interpretato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedeva che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

6.2. questa Corte ha, recentemente, affermato il seguente principio di diritto: la compensazione delle spese legali, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del cod.proc.civ., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.

Della sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” può essere chiamato a conoscere il giudice della legittimità e ove il giudice del merito si fosse limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente.

Tuttavia il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495 del 2022); invero, il “peso” della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in questa sede al difuori dell’ipotesi della motivazione apparente, siccome delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 13977 del 2019, ma già Cass.

S.U. n. 22232 del 2016, Cass.

S.U., n. 8053 del 2014, Cass.

S.U. n. 8054 del 2014, Cass. n. 21257 del 2014); inoltre, questa Corte ha già spiegato che nell’ambito della formula "gravi ed eccezionali ragioni" rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, trattandosi di nozione elastica (Cass. n. 21157 del 2019);

6.3. la Corte d’appello, nella piena consapevolezza della disposizione normativa “ratione temporis” applicabile, non si è trincerata dietro una insondabile formula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha esplicitamente indicato quelle che per essa costituivano “gravi ed eccezionali ragioni” riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto e alle questioni giuridiche controverse, fornendo una sintetica motivazione conforme ai principi affermati da questa Corte;

7. complessivamente vanno rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si pongono a carico della società, dovendosi ritenere prevalente la soccombenza della stessa;

8. al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022;

9. nella presente causa, che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v.

Cass.

SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass.

SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore inferiore a euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso;

10. occorre dare atto della sussistenza, sia per il ricorrente principale che per quello incidentale, dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12799/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale e controricorrente alricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,VIA C RESCENZIO, N. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresentano e difend ono unitamente a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 579/2019 d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositata il24/12/2019, R.G.N. 344/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 579 del 24.12.2019, la Corte d'appello di Genova, respingendo il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto da [OSCURATO:PERSONA] ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto del lavoratore all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto; il giudice ha compensato le spese di lite in considerazione della “obiettiva controvertibilità delle questioni decise” (come dimostrato da precedenti giurisprudenziali di merito di segno diverso); 2. avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore, che a sua volta ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo; 3. la parte ricorrente principale, il 9.11.2022, ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.” limitatamente ai primi quattro motivi di ricorso attinenti al merito della causa e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi; 4. con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e per l’accoglimento del ricorso incidentale; 5. la società, con memoria, ha insistito per la trattazione del quinto motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. rispetto ai primi quattro motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n. 17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, da essere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v. Cass.n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata; con riguardo a fattispecie concernenti le medesime questioni proposte nel presente ricorso, cfr. Cass.nn. 36066 e 36108 del 2022); 2. con il quinto motivo di ricorso principale la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della “tutela forte” (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metusa fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro; 3. il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass.n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022); 4. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019); 5. con l’unico motivo di ricorso incidentale è denunziata violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. non potendo ritenere che alcune decisioni di merito favorevoli alla società configurassero una “obbiettiva controvertibilità delle questioni decise” né che le questioni (pur in assenza di precedenti giurisprudenziali, di legittimità, specifici) fossero di difficile risoluzione, alla luce dei principi affermati in materia dal giudice delle leggi e dalla Corte di Cassazione; 6. il ricorso incidentale non è fondato; 6.1. nel caso di specie si applica l’art. 92 come interpretato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedeva che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; 6.2. questa Corte ha, recentemente, affermato il seguente principio di diritto: la compensazione delle spese legali, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del cod.proc.civ., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Della sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” può essere chiamato a conoscere il giudice della legittimità e ove il giudice del merito si fosse limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495 del 2022); invero, il “peso” della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in questa sede al difuori dell’ipotesi della motivazione apparente, siccome delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 13977 del 2019, ma già Cass. S.U. n. 22232 del 2016, Cass. S.U., n. 8053 del 2014, Cass. S.U. n. 8054 del 2014, Cass. n. 21257 del 2014); inoltre, questa Corte ha già spiegato che nell’ambito della formula "gravi ed eccezionali ragioni" rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, trattandosi di nozione elastica (Cass. n. 21157 del 2019); 6.3. la Corte d’appello, nella piena consapevolezza della disposizione normativa “ratione temporis” applicabile, non si è trincerata dietro una insondabile formula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha esplicitamente indicato quelle che per essa costituivano “gravi ed eccezionali ragioni” riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto e alle questioni giuridiche controverse, fornendo una sintetica motivazione conforme ai principi affermati da questa Corte; 7. complessivamente vanno rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si pongono a carico della società, dovendosi ritenere prevalente la soccombenza della stessa; 8. al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; 9. nella presente causa, che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore inferiore a euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso; 10. occorre dare atto della sussistenza, sia per il ricorrente principale che per quello incidentale, dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contrib
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