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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03627/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigl'e e [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG T k\etiv,3 i h 0- Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha proceduto alla correzione del dispositivo della sentenza di patteggiamento emessa in data 7 ottobre 2016, e già divenuta irrevocabile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato, aggravato ex art. 7 d.

I. n. 152 del 1991, di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina - art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 -, fatto commesso in Gela nel marzo 2015, con applicazione della pena concordata di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 917,00 di multa.

Ha così inserito nel dispositivo della sentenza la statuizione di revoca, ai sensi dell'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012, dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale o della pensione per gli invalidi civili di cui eventualmente il condannato fosse titolare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha il potere di attivare d'ufficio la procedura di correzione dell'errore materiale e disporre l'inserimento in dispositivo della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] ha poi omesso di considerare che la sentenza di patteggiamento, che ha applicato una pena interamente espiata, non può contenere l'applicazione di pene accessorie.

La correzione illegittimamente operata ha alterato il contenuto dell'accordo tra le parti; la sanzione peraltro non poteva essere applicata anche in ragione del fatto che l'interessato ha interamente espiato la pena.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il rilievo preliminare del ricorso è fondato e ha forza assorbente rispetto alle altre doglianze.

2. Il giudice che ha provveduto alla correzione dell'errore materiale ha agito quale giudice dell'esecuzione in ragione della irrevocabilità della sentenza emendata.

Ha sì fatto richiamo alle disposizioni sulla correzione dell'errore materiale / ma il contesto procedimentale in cui ha operato è stato individuato, peraltro correttamente, nel procedimento di esecuzione.Il giudice dell'esecuzione ha certo il potere di intervenire sulla sentenza irrevocabile - eventualmente completando le statuizioni di condanna in punto di pene accessorie, a prescindere ora dal rilievo di ricorso della incompatibilità delle pene accessorie con la sentenza di patteggiamento - ma ciò può fare, per espressa previsione di legge, utilizzando il modello procedimentale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., salvi i casi in cui provvede in prima battuta senza formalità a norma del successivo art. 667, comma 4.

In ogni caso, ed è ciò che ora rileva, sia che operi in contradditorio camerale sia che agisca de plano, può procedere esclusivamente su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore, e mai d'ufficio.

Nella vicenda in esame, invece, il giudice ha ritenuto di poter attivarsi senza richiesta di parte, utilizzando, appunto, lo strumento della correzione dell'errore materiale, che prescinde dalla necessità di una richiesta e abilita il giudice, individuato in quello che ha emesso il provvedimento da emendare, ad agire d'ufficio.

Si tratta allora di verificare se il giudice dell'esecuzione - che di regola si riconosce nel giudice che ha deliberato il provvedimento della cui esecuzione si tratti e quindi a volte coincide con quello abilitato alla correzione dell'errore materiale - possa incidere sulla sentenza non già utilizzando il modulo procedimentale tipico della fase, appunto il procedimento di esecuzione - altrimenti appellato con formula desueta "incidente di esecuzione" -, ma facendo uso dello strumento diverso della correzione dell'errore materiale.

3. Nella giurisprudenza di legittimità sono stati accreditati, in vicende del tutto sovrapponibili a quella che ora viene in rilievo - ossia la mancanza nella sentenza di condanna irrevocabile di pene accessorie obbligatorie e predeterminate -, ora il procedimento di esecuzione ora il procedimento di correzione dell'errore materiale ad opera pur sempre del giudice dell'esecuzione.

Per la prima soluzione è sufficiente richiamare Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 262327, secondo cui "l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione".

Per la seconda si sono pronunciate, ma senza una riflessione sulle ragioni sottese all'ammissibilità dello specifico modulo procedimentale, alcune decisioni, tutte precedenti alla appena richiamata sentenza delle Sezioni unite.

Si è così detto che "all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, può porsi rimedio, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali" - Sez. 1, n. 43085 del 17/10/2012, Rv. 253701; v., anche, Sez. 1, n. 23661 del 29/04/2014, Rv. 259689 È bene ora chiarire che non è in discussione che il procedimento di correzione di errore materiale sia oggettivamente adeguato a rimediare alle omissioni di cui hanno detto le sentenze appena richiamate; il punto è piuttosto se, una volta che la decisione segnata dalla incompletezza sia divenuta irrevocabile, possa essere corretta in fase esecutiva al di fuori o facendo prevalere sullo schema procedimentale di esecuzione quello della correzione dell'errore materiale.

4. Non è parimenti dubbio che il procedimento di correzione dell'errore materiale sia strumento azionabile anche in fase esecutiva, non scorgendosi ragione per confinarlo al giudizio di cognizione.

Nulla impedisce, così, che il giudice dell'esecuzione corregga l'errore materiale caduto su atto da lui emesso nella indicata qualità, e che ciò faccia utilizzando lo schema procedimentale di cui all'art.130 cod. proc. pen., eventualmente ex officio.

Quel che occorre stabilire è, come già anticipato, se un atto proprio della fase di cognizione, quale è appunto la sentenza poi divenuta irrevocabile, e quindi non un provvedimento adottato in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione, possa essere emendato in detta fase con lo strumento della correzione dell'errore materiale che, come è noto, è esclusivamente affidato al giudice che l'ha emessa.

A tal proposito si consideri: che, per regola generale, la competenza a provvedere viene meno in capo al giudice che ha emesso il provvedimento se questo è fatto oggetto di impugnazione e se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile.

Spetta in tal caso al giudice dell'impugnazione provvedere all'eliminazione dell'errore, perché nei suoi poteri di controllo resta assorbito quel compito.

A maggior ragione - può allora dirsi - il venir meno della competenza in capo al giudice che ha emesso l'atto deve connotare il passaggio non già di grado, come da espressa regola codicistica, quanto di fase di giurisdizione, dalla cognizione all'esecuzione; che la correzione dell'errore materiale rientra ordinariamente nelle attribuzioni del giudice che è autore dell'atto da emendare, e che, una volta che la sentenza, ove si tratti appunto dell'errore materiale ad essa inerente, sia divenuta irrevocabile, ogni competenza decisoria su IJ qualunque questione che possa sorgere intorno ad essa è propria del giudice dell'esecuzione.

Questi, ed è rilievo già espresso, non coincide per necessità con il giudice che ha emesso il provvedimento, in specie la sentenza della cui esecuzione si tratta, ben potendo diversificarsi sia se l'esecuzione abbia ad oggetto più provvedimenti emessi da giudici diversi, sia se l'unica sentenza sia stato oggetto, in fase di cognizione, di impugnazione, dovendo in tal caso verificarsi di qual tipo e contenuto sia stato l'intervento del giudice superiore.

5. La conseguenza è che dal momento in cui ha inizio la fase esecutiva non residuano competenze correttive sulla sentenza, - o del provvedimento - della cui esecuzione si tratta, in capo al giudice che ne è l'autore perché ogni attribuzione, entro l'ambito delineato per legge, spetta al giudice dell'esecuzione.

Quest'ultimo esercita le sue attribuzioni unicamente attraverso lo strumento del procedimento di esecuzione e non può, rispetto alla sentenza - o al provvedimento - in esecuzione, che sono atti del giudizio di cognizione e quindi di una fase del tutto diversa e autonoma, fare ricorso al modulo procedimentale della correzione dell'errore materiale.

Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può intervenire sul titolo ex officio, ma necessita di una richiesta di parte, presupposto necessario per dare avvio al procedimento di esecuzione in ogni sua forma.

6. Nel caso in esame, l'assenza della domanda di parte, presupposto per la valida instaurazione del procedimento di esecuzione, ha radicalmente invalidato il provvedimento impugnato, che va pertanto an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigl'e e [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG T k\etiv,3 i h 0- Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha proceduto alla correzione del dispositivo della sentenza di patteggiamento emessa in data 7 ottobre 2016, e già divenuta irrevocabile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato, aggravato ex art. 7 d. I. n. 152 del 1991, di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina - art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 -, fatto commesso in Gela nel marzo 2015, con applicazione della pena concordata di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 917,00 di multa. Ha così inserito nel dispositivo della sentenza la statuizione di revoca, ai sensi dell'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012, dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale o della pensione per gli invalidi civili di cui eventualmente il condannato fosse titolare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha il potere di attivare d'ufficio la procedura di correzione dell'errore materiale e disporre l'inserimento in dispositivo della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] ha poi omesso di considerare che la sentenza di patteggiamento, che ha applicato una pena interamente espiata, non può contenere l'applicazione di pene accessorie. La correzione illegittimamente operata ha alterato il contenuto dell'accordo tra le parti; la sanzione peraltro non poteva essere applicata anche in ragione del fatto che l'interessato ha interamente espiato la pena. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il rilievo preliminare del ricorso è fondato e ha forza assorbente rispetto alle altre doglianze. 2. Il giudice che ha provveduto alla correzione dell'errore materiale ha agito quale giudice dell'esecuzione in ragione della irrevocabilità della sentenza emendata. Ha sì fatto richiamo alle disposizioni sulla correzione dell'errore materiale / ma il contesto procedimentale in cui ha operato è stato individuato, peraltro correttamente, nel procedimento di esecuzione.Il giudice dell'esecuzione ha certo il potere di intervenire sulla sentenza irrevocabile - eventualmente completando le statuizioni di condanna in punto di pene accessorie, a prescindere ora dal rilievo di ricorso della incompatibilità delle pene accessorie con la sentenza di patteggiamento - ma ciò può fare, per espressa previsione di legge, utilizzando il modello procedimentale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., salvi i casi in cui provvede in prima battuta senza formalità a norma del successivo art. 667, comma 4. In ogni caso, ed è ciò che ora rileva, sia che operi in contradditorio camerale sia che agisca de plano, può procedere esclusivamente su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore, e mai d'ufficio. Nella vicenda in esame, invece, il giudice ha ritenuto di poter attivarsi senza richiesta di parte, utilizzando, appunto, lo strumento della correzione dell'errore materiale, che prescinde dalla necessità di una richiesta e abilita il giudice, individuato in quello che ha emesso il provvedimento da emendare, ad agire d'ufficio. Si tratta allora di verificare se il giudice dell'esecuzione - che di regola si riconosce nel giudice che ha deliberato il provvedimento della cui esecuzione si tratti e quindi a volte coincide con quello abilitato alla correzione dell'errore materiale - possa incidere sulla sentenza non già utilizzando il modulo procedimentale tipico della fase, appunto il procedimento di esecuzione - altrimenti appellato con formula desueta "incidente di esecuzione" -, ma facendo uso dello strumento diverso della correzione dell'errore materiale. 3. Nella giurisprudenza di legittimità sono stati accreditati, in vicende del tutto sovrapponibili a quella che ora viene in rilievo - ossia la mancanza nella sentenza di condanna irrevocabile di pene accessorie obbligatorie e predeterminate -, ora il procedimento di esecuzione ora il procedimento di correzione dell'errore materiale ad opera pur sempre del giudice dell'esecuzione. Per la prima soluzione è sufficiente richiamare Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 262327, secondo cui "l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione". Per la seconda si sono pronunciate, ma senza una riflessione sulle ragioni sottese all'ammissibilità dello specifico modulo procedimentale, alcune decisioni, tutte precedenti alla appena richiamata sentenza delle Sezioni unite. Si è così detto che "all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, può porsi rimedio, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali" - Sez. 1, n. 43085 del 17/10/2012, Rv. 253701; v., anche, Sez. 1, n. 23661 del 29/04/2014, Rv. 259689 È bene ora chiarire che non è in discussione che il procedimento di correzione di errore materiale sia oggettivamente adeguato a rimediare alle omissioni di cui hanno detto le sentenze appena richiamate; il punto è piuttosto se, una volta che la decisione segnata dalla incompletezza sia divenuta irrevocabile, possa essere corretta in fase esecutiva al di fuori o facendo prevalere sullo schema procedimentale di esecuzione quello della correzione dell'errore materiale. 4. Non è parimenti dubbio che il procedimento di correzione dell'errore materiale sia strumento azionabile anche in fase esecutiva, non scorgendosi ragione per confinarlo al giudizio di cognizione. Nulla impedisce, così, che il giudice dell'esecuzione corregga l'errore materiale caduto su atto da lui emesso nella indicata qualità, e che ciò faccia utilizzando lo schema procedimentale di cui all'art.130 cod. proc. pen., eventualmente ex officio. Quel che occorre stabilire è, come già anticipato, se un atto proprio della fase di cognizione, quale è appunto la sentenza poi divenuta irrevocabile, e quindi non un provvedimento adottato in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione, possa essere emendato in detta fase con lo strumento della correzione dell'errore materiale che, come è noto, è esclusivamente affidato al giudice che l'ha emessa. A tal proposito si consideri: che, per regola generale, la competenza a provvedere viene meno in capo al giudice che ha emesso il provvedimento se questo è fatto oggetto di impugnazione e se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile. Spetta in tal caso al giudice dell'impugnazione provvedere all'eliminazione dell'errore, perché nei suoi poteri di controllo resta assorbito quel compito. A maggior ragione - può allora dirsi - il venir meno della competenza in capo al giudice che ha emesso l'atto deve connotare il passaggio non già di grado, come da espressa regola codicistica, quanto di fase di giurisdizione, dalla cognizione all'esecuzione; che la correzione dell'errore materiale rientra ordinariamente nelle attribuzioni del giudice che è autore dell'atto da emendare, e che, una volta che la sentenza, ove si tratti appunto dell'errore materiale ad essa inerente, sia divenuta irrevocabile, ogni competenza decisoria su IJ qualunque questione che possa sorgere intorno ad essa è propria del giudice dell'esecuzione. Questi, ed è rilievo già espresso, non coincide per necessità con il giudice che ha emesso il provvedimento, in specie la sentenza della cui esecuzione si tratta, ben potendo diversificarsi sia se l'esecuzione abbia ad oggetto più provvedimenti emessi da giudici diversi, sia se l'unica sentenza sia stato oggetto, in fase di cognizione, di impugnazione, dovendo in tal caso verificarsi di qual tipo e contenuto sia stato l'intervento del giudice superiore. 5. La conseguenza è che dal momento in cui ha inizio la fase esecutiva non residuano competenze correttive sulla sentenza, - o del provvedimento - della cui esecuzione si tratta, in capo al giudice che ne è l'autore perché ogni attribuzione, entro l'ambito delineato per legge, spetta al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo esercita le sue attribuzioni unicamente attraverso lo strumento del procedimento di esecuzione e non può, rispetto alla sentenza - o al provvedimento - in esecuzione, che sono atti del giudizio di cognizione e quindi di una fase del tutto diversa e autonoma, fare ricorso al modulo procedimentale della correzione dell'errore materiale. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può intervenire sul titolo ex officio, ma necessita di una richiesta di parte, presupposto necessario per dare avvio al procedimento di esecuzione in ogni sua forma. 6. Nel caso in esame, l'assenza della domanda di parte, presupposto per la valida instaurazione del procedimento di esecuzione, ha radicalmente invalidato il provvedimento impugnato, che va pertanto an
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