CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39422/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 novembre 2019, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso per avere falsamente dichiarato, nella richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], di essere ivi abitualmente dimorante. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità per avere reputato che l'imputato non abitasse a Capo d'Orlando, nonostante gli accessi dei VV.UU. fossero avvenuti in orari lavorativi e nonostante le testimonianze che deponevano in tal senso. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la qualificazione giuridica del fatto come reato ex art. 495 cod. proc. pen., piuttosto che la riconducibilità all'art. 483 cod. pen. 2.3. Il terzo motivo di ricorso invoca il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. nel caso di riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è versato in fatto ed aspecifico, giacché propone una propria ricostruzione dei fatti, peraltro trascurando il ragionamento probatorio della Corte territoriale, che ha ricavato la conferma della falsità della dichiarazione da una serie di dichiarazioni testimoniali, che il ricorrente cerca di contrastare indicando dichiarazioni che supporterebbero la sua tesi, senza tuttavia lamentare che la lettura della Corte territoriale sia affetta da travisamento della prova. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche la dichiarazione circa la falsità della residenza o la dimora rientra nella previsione normativa di cui all'art. 495 cod. pen.; ciò in quanto, per qualità personali, devono intendersi non solo lo stato e l'identità della propria persona, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona e che servono ad individuare un soggetto e ad identificarlo, tra cui rientrano la residenza o il domicilio. (Sez. 5, n. 1789 del 08/11/2011, dep. 2012, Sclafani, Rv. 251713; Sez. 5, n. 11885 del 05/10/1998, Fabiani, Rv. 211924; Sez. 1, n. 370 del 29/11/1977, dep. 1978, Meschino, Rv. 137621). 3. L'inammissibilità del terzo motivo di ricorso consegue a quella del secondo, in quanto il proscioglimento per particolare tenuità del fatto era subordinato alla riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., non essendo altrimenti possibile stante la pena edittale per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre