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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01169/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21513/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] spa, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 190/15 depositata il 10.2.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della CTP Genova che aveva accolto il ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento recante la pretesa di pagamento di euro 23.182,00 per IVA per l’anno 1985, euro 73.907,00 per sanzioni ed euro 8.738,00 per compensi di riscossione.

La cartella era stata emessa a seguito di definizione di un precedente contenzioso con sentenza n. 18/2010 della [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto valido l’accertamento dell’Ufficio.

La sentenza della CTR Liguria n. 190/15, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia, ha dichiarato dovuta l’imposta di cui alla cartella e non spettanti né le sanzioni néi compensi di riscossione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a due motivi.

Rimangono intimate la Simonelli ed [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA]: Dagli atti di causa non risulta allegato all'originale del ricorso in cassazione proposto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche a mezzo posta alle intimate.

Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9782 del 1995; Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; v. anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008).

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21513/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] spa, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 190/15 depositata il 10.2.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della CTP Genova che aveva accolto il ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento recante la pretesa di pagamento di euro 23.182,00 per IVA per l’anno 1985, euro 73.907,00 per sanzioni ed euro 8.738,00 per compensi di riscossione. La cartella era stata emessa a seguito di definizione di un precedente contenzioso con sentenza n. 18/2010 della [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto valido l’accertamento dell’Ufficio. La sentenza della CTR Liguria n. 190/15, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia, ha dichiarato dovuta l’imposta di cui alla cartella e non spettanti né le sanzioni néi compensi di riscossione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a due motivi. Rimangono intimate la Simonelli ed [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA]: Dagli atti di causa non risulta allegato all'originale del ricorso in cassazione proposto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche a mezzo posta alle intimate. Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9782 del 1995; Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; v. anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008). Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio.
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