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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 45460/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 15/06/2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 7 luglio 2020 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Gela, all'esito di rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 7, 423 cod. pen., condannando l'imputato alla pena di quattro anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

2. Con sentenza emessa il 15 giugno 2021 la Ccrte di appello di Caltanissetta, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione appellata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] riguardano la distruzione, mediante incendio, del [OSCURATO:PERSONA] di Gela, sito sul centrale [OSCURATO:PERSONA] della cittadina siciliana, avvenuta nella notte tra il 18 ed il 19 ottobre 2018.

Secondo i Giudici di merito, l'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'autore materiale del gesto criminale avveniva grazie all'esame dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza installati presso l'esercizio commerciale incendiato e in altri punti della cittadina siciliana.

Tali verifiche, a loro volta, venivano correlate agli esiti delle ulteriori attività di osservazione e delle perquisizioni operate all'interno del veicolo nella disponibilità di Comes e della sua abitazione.

In questa cornice, veniva valorizzata la compatibilità dal punto di vista antropometrico, con specifico riferimento all'altezza e alla corporatura, tra l'imputato e il soggetto ripreso dalle telecamere, che, per accedere ai locali del bar incendiato, utilizzava, indossando dei guanti bianchi, un attrezzo indicato come una cesoia o un piede di porco.

Subito dopo Comes, si allontanava a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di colore azzurro - che presentava quali segni caratteristici, gli specchietti retrovisori neri, fasce laterali paracolpi di uguale colore e un adesivo sulla parte inferiore del lato guida - transitando dalla [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente risiedeva.

L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'incendio dell'esercizio commerciale gelese si riteneva ulteriormente corroborato dagli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di appurare che il ricorrente deteneva, tra l'altro, un paio di guanti, una cesoia e un passamontagna.

Si accertava, al contempo, che l'imputato era il proprietario di una [OSCURATO:PERSONA] di colore azzurro del tutto corrispondente a quella utilizzata dall'autore dell'incendio.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti c:riminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle incertezze, non superate nei giudizi di merito, sull'identificazione dell'imputato quale autore dell'incendio del [OSCURATO:PERSONA] di Gela.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a Comes, del quale si chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art. 424 cod. pen., attese le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata e la propagazione delle fiamme conseguenti all'innesco incendiario, la cui diffusione non consentiva di ritenere concretizzato il pericolo per la pubblica incolumità indispensabile alla configurazione del delitto ascritto all'imputato.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di modesta entità, il cui riconoscimento in favore del ricorrente si imponeva alla luce dell'obiettiva esiguità dei pregiudizi patrimoniali riportati dall'esercizio commerciale gelese a seguito dell'attività incendiaria eseguita dall'imputato.

Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in quattro anni di reclusione, che veniva censurato per il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e per l'eccessività dosimetrica della sanzione penale applicata all'imputato dai Giudici di merito.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle incertezze, non superate nei giudizi di merito, sull'identificazione dell'imputato quale autore dell'incendio del [OSCURATO:PERSONA] di Gela.

Osserva il Collegio che i Giudici di merito pervenivano all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA], quale autore della distruzione, mediante incendio, del [OSCURATO:PERSONA] di Gela, ubicato nel [OSCURATO:PERSONA] di Gela, avvenuta nella notte tra il 18 ed il 19 ottobre 2018, all'esito di un percorso argomentativo ineccepibile.

Si consideri, che, secondo i Giudici di merito, l'individJazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'autore materiale del gesto criminale avveniva grazie all'esame dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza installati presso l'esercizio commerciale incendiato e in altri punti della cittadina siciliana, che riprendevano in diverse occasioni il passaggio dell'imputato.

Gli esiti di tali verifiche investigative, peraltro, non venivano valutati isclatamente, ma in correlazione ai risultati delle ulteriori attività di osservazione e delle perquisizioni operate all'interno del veicolo nella disponibilità di Comes e della sua abitazione, svolte dal N.O.R.M. dei Carabinieri che fornivano un ulteriore riscontro dell'ipotesi accusatoria.

In questa, univoca, cornice probatoria, veniva valorizzata la compatibilità antropometrica, effettuata utilizzando i parametri dell'altezza e della struttura corporea, tra [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto ripreso dalle telecamere, che, per accedere ai locali del bar incendiato, utilizzava, indossando dei guanti di colore bianco, un attrezzo che veniva indicato come una cesoia o un piede di porco.

Il rinvenimento di tali attrezzi assumevano una particolare valenza corroborativa, atteso che, nel corso di uno dei passaggi registrati dalle telecamere di cui si è detto, accertato alle ore 0.27 del 19 ottobre 2018, si accertava che dal veicolo scendeva un individuo, armato di un piede di porco, con cui si dirigeva verso la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale, che, successivamente sarebbe stato incendiato.

Immediatamente dopo avere eseguito l'incendio dell'esercizio commerciale gelese, Comes, si allontanava a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di colore azzurro - che presentava quali segni caratteristici, gli specchietti retrovisori neri, fasce laterali paracolpi di uguale colore e un adesivo sulla parte inferiore del lato guida - transitando dalla [OSCURATO:PERSONA] di Gela, dove il ricorrente risiedeva; connotazioni, queste, che imponevano di ritenere che l'autovettura ripresa dalle telecamere era quella utilizzata dall'imputato per recarsi sul luogo del delitto e appiccare l'incendio in contestazione, rappresentata, per l'appunto, da una [OSCURATO:PERSONA] di colore azzurro.

L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'incendio dell'esercizio commerciale gelese, inoltre, si riteneva corroborata dagli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di appurare che il ricorrente deteneva un paio di guanti, una cesoia e un passamontagna.

Le considerazioni esposte imponevano di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

3. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a Comes, del quale si chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art. 424 cod. pen., attese le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata e la propagazione delle fiamme conseguenti all'innesco incendiario, la cui diffusione non consentiva di ritenere concretizzato il pericolo per la pubblica incolumità indispensabile alla configurazione del delitto ascritto all'imputato.

Osserva il Collegio che le caratteristiche dell'incendio che coinvolgeva il [OSCURATO:PERSONA] di Gela, come attestato dalla relazione tecnica redatta il 19 ottobre 2018 dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gela intervenuti sul posto per domare le fiamme che si erano sviluppate, acquisita al fascicolo del dibattimento e richiamata dalla decisione impugnata, non lasciano spazio per interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito.

Tali conclusioni, del resto, appaiono corroborate dalle verifiche eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Gela intervenuti sul posto, che evidenziavano la natura dolosa dell'incendio, peraltro incontroversa, dalla quale era derivata la distruzione di una parte dei locali.

In questa cornice, occorre rilevare che questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 423 cod. pen. consiste nel dolo generico, certamente riscontrabile nel comportamento criminoso di [OSCURATO:PERSONA], funzionale al perseguimento della finalità distruttive su cui si è soffermati nel paragrafo 3, cui si rinvia.

Ne consegue che, nelle ipotesi di azioni incendiarie commesse al fine di danneggiamento, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., come nel caso di specie, deve applicarsi questa disposizione e non quella dell'art. 424 cod. pen., che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente (Sez. 2, n. 17558 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantano, Rv. 269466-01; Sez. 1, n. 5362 del 07/02/1997, D'Avanzo, Rv. 207813-01; Sez. 3, n. 1731 del 26/11/1998, dep. 1999, Buda, Rv. 212549-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che come costantemente affermato da questa Corte: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella, quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16925 del 04/03/2010, Paragona, Rv. 246660-01; Sez. 1, n. 11061 del 29/02/1988, Iannone, Rv. 179712-01).

Queste ragioni impongono di ribadire Vinfondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di modesta entità, il cui riconoscimento in favore del ricorrente si imponeva alla luce dell'obiettiva esiquità dei pregiudizi patrimoniali riportati dall'esercizio commerciale gelese a seguito dell'attività incendiaria eseguita dall'imputato.

L'infondatezza della censura difensiva discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo precedente, cui si rinvia ulteriormente, che impongono di ribadire le connotazioni di diffusività dell'incendio dell'esercizio commerciale gelese, che appaiono corroborate dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Gela intervenuti sul posto, che evidenziavano la natura dolosa dell'incendio, peraltro incontroversa, dalla quale era derivata la distruzione di una parte dei locali incendiati.

Occorre, in proposito, tenere conto del valore economico, tutt'altro che esiguo, dei danni prodotti con l'incendio del [OSCURATO:PERSONA], a iproposito dei quali, a pagina 6 della sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta evidenziava correttamente che «la rilevante entità del danno ai locali nel loro complesso e anche ai beni che si trovavano all'interno si ricavano dalla documentazione investigativa e si ricava agevolmente dalla totale distruzione dell'esercizio [...]».

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in quattro anni di reclusione, che veniva censurato per il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e per l'eccessività dosimetrica della sanzione penale applicata all'imputato dai Giudici di merito.

Non può, in proposito, non rilevarsi che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti che gli venivano contestati, che risultavano vagliati dalla Corte territoriale nissena nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte incendiarie poste in essere dall'imputato, che non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata dal suo difensore.

Le condotte incendiarie poste in essere del ricorrente, al contempo, per le connotazioni di diffusività su cui ci si è già soffermati nei paragrafi 3 e 4, cui si rinvia, apparivano espressive di un sostanziale rifiuto del prevenuto rispetto alle prescrizioni di legge, che imponevano di applicare la recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., rispetto alla quale assumeva un rilievo decisivo l'esistenza di plurimi precedenti penali, correttamente richiamati dalla Corte di appello di Caltanissetta.

6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue, infine, a tali statuizioni la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Gela, che liquida in complessivi 4.000,00 euro, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi 1.705,00 euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 15/06/2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 luglio 2020 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Gela, all'esito di rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 7, 423 cod. pen., condannando l'imputato alla pena di quattro anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 2. Con sentenza emessa il 15 giugno 2021 la Ccrte di appello di Caltanissetta, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione appellata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] riguardano la distruzione, mediante incendio, del [OSCURATO:PERSONA] di Gela, sito sul centrale [OSCURATO:PERSONA] della cittadina siciliana, avvenuta nella notte tra il 18 ed il 19 ottobre 2018. Secondo i Giudici di merito, l'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'autore materiale del gesto criminale avveniva grazie all'esame dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza installati presso l'esercizio commerciale incendiato e in altri punti della cittadina siciliana. Tali verifiche, a loro volta, venivano correlate agli esiti delle ulteriori attività di osservazione e delle perquisizioni operate all'interno del veicolo nella disponibilità di Comes e della sua abitazione. In questa cornice, veniva valorizzata la compatibilità dal punto di vista antropometrico, con specifico riferimento all'altezza e alla corporatura, tra l'imputato e il soggetto ripreso dalle telecamere, che, per accedere ai locali del bar incendiato, utilizzava, indossando dei guanti bianchi, un attrezzo indicato come una cesoia o un piede di porco. Subito dopo Comes, si allontanava a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di colore azzurro - che presentava quali segni caratteristici, gli specchietti retrovisori neri, fasce laterali paracolpi di uguale colore e un adesivo sulla parte inferiore del lato guida - transitando dalla [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente risiedeva. L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'incendio dell'esercizio commerciale gelese si riteneva ulteriormente corroborato dagli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di appurare che il ricorrente deteneva, tra l'altro, un paio di guanti, una cesoia e un passamontagna. Si accertava, al contempo, che l'imputato era il proprietario di una [OSCURATO:PERSONA] di colore azzurro del tutto corrispondente a quella utilizzata dall'autore dell'incendio. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti c:riminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle incertezze, non superate nei giudizi di merito, sull'identificazione dell'imputato quale autore dell'incendio del [OSCURATO:PERSONA] di Gela. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a Comes, del quale si chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art. 424 cod. pen., attese le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata e la propagazione delle fiamme conseguenti all'innesco incendiario, la cui diffusione non consentiva di ritenere concretizzato il pericolo per la pubblica incolumità indispensabile alla configurazione del delitto ascritto all'imputato. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di modesta entità, il cui riconoscimento in favore del ricorrente si imponeva alla luce dell'obiettiva esiguità dei pregiudizi patrimoniali riportati dall'esercizio commerciale gelese a seguito dell'attività incendiaria eseguita dall'imputato. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in quattro anni di reclusione, che veniva censurato per il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e per l'eccessività dosimetrica della sanzione penale applicata all'imputato dai Giudici di merito. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava priva di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle incertezze, non superate nei giudizi di merito, sull'identificazione dell'imputato quale autore dell'incendio del [OSCURATO:PERSONA] di Gela. Osserva il Collegio che i Giudici di merito pervenivano all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA], quale autore della distruzione, mediante incendio, del [OSCURATO:PERSONA] di Gela, ubicato nel [OSCURATO:PERSONA] di Gela, avvenuta nella notte tra il 18 ed il 19 ottobre 2018, all'esito di un percorso argomentativo ineccepibile. Si consideri, che, secondo i Giudici di merito, l'individJazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'autore materiale del gesto criminale avveniva grazie all'esame dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza installati presso l'esercizio commerciale incendiato e in altri punti della cittadina siciliana, che riprendevano in diverse occasioni il passaggio dell'imputato. Gli esiti di tali verifiche investigative, peraltro, non venivano valutati isclatamente, ma in correlazione ai risultati delle ulteriori attività di osservazione e delle perquisizioni operate all'interno del veicolo nella disponibilità di Comes e della sua abitazione, svolte dal N.O.R.M. dei Carabinieri che fornivano un ulteriore riscontro dell'ipotesi accusatoria. In questa, univoca, cornice probatoria, veniva valorizzata la compatibilità antropometrica, effettuata utilizzando i parametri dell'altezza e della struttura corporea, tra [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto ripreso dalle telecamere, che, per accedere ai locali del bar incendiato, utilizzava, indossando dei guanti di colore bianco, un attrezzo che veniva indicato come una cesoia o un piede di porco. Il rinvenimento di tali attrezzi assumevano una particolare valenza corroborativa, atteso che, nel corso di uno dei passaggi registrati dalle telecamere di cui si è detto, accertato alle ore 0.27 del 19 ottobre 2018, si accertava che dal veicolo scendeva un individuo, armato di un piede di porco, con cui si dirigeva verso la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale, che, successivamente sarebbe stato incendiato. Immediatamente dopo avere eseguito l'incendio dell'esercizio commerciale gelese, Comes, si allontanava a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di colore azzurro - che presentava quali segni caratteristici, gli specchietti retrovisori neri, fasce laterali paracolpi di uguale colore e un adesivo sulla parte inferiore del lato guida - transitando dalla [OSCURATO:PERSONA] di Gela, dove il ricorrente risiedeva; connotazioni, queste, che imponevano di ritenere che l'autovettura ripresa dalle telecamere era quella utilizzata dall'imputato per recarsi sul luogo del delitto e appiccare l'incendio in contestazione, rappresentata, per l'appunto, da una [OSCURATO:PERSONA] di colore azzurro. L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'incendio dell'esercizio commerciale gelese, inoltre, si riteneva corroborata dagli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di appurare che il ricorrente deteneva un paio di guanti, una cesoia e un passamontagna. Le considerazioni esposte imponevano di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 3. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a Comes, del quale si chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art. 424 cod. pen., attese le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata e la propagazione delle fiamme conseguenti all'innesco incendiario, la cui diffusione non consentiva di ritenere concretizzato il pericolo per la pubblica incolumità indispensabile alla configurazione del delitto ascritto all'imputato. Osserva il Collegio che le caratteristiche dell'incendio che coinvolgeva il [OSCURATO:PERSONA] di Gela, come attestato dalla relazione tecnica redatta il 19 ottobre 2018 dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gela intervenuti sul posto per domare le fiamme che si erano sviluppate, acquisita al fascicolo del dibattimento e richiamata dalla decisione impugnata, non lasciano spazio per interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito. Tali conclusioni, del resto, appaiono corroborate dalle verifiche eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Gela intervenuti sul posto, che evidenziavano la natura dolosa dell'incendio, peraltro incontroversa, dalla quale era derivata la distruzione di una parte dei locali. In questa cornice, occorre rilevare che questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 423 cod. pen. consiste nel dolo generico, certamente riscontrabile nel comportamento criminoso di [OSCURATO:PERSONA], funzionale al perseguimento della finalità distruttive su cui si è soffermati nel paragrafo 3, cui si rinvia. Ne consegue che, nelle ipotesi di azioni incendiarie commesse al fine di danneggiamento, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., come nel caso di specie, deve applicarsi questa disposizione e non quella dell'art. 424 cod. pen., che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente (Sez. 2, n. 17558 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantano, Rv. 269466-01; Sez. 1, n. 5362 del 07/02/1997, D'Avanzo, Rv. 207813-01; Sez. 3, n. 1731 del 26/11/1998, dep. 1999, Buda, Rv. 212549-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che come costantemente affermato da questa Corte: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella, quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16925 del 04/03/2010, Paragona, Rv. 246660-01; Sez. 1, n. 11061 del 29/02/1988, Iannone, Rv. 179712-01). Queste ragioni impongono di ribadire Vinfondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di modesta entità, il cui riconoscimento in favore del ricorrente si imponeva alla luce dell'obiettiva esiquità dei pregiudizi patrimoniali riportati dall'esercizio commerciale gelese a seguito dell'attività incendiaria eseguita dall'imputato. L'infondatezza della censura difensiva discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo precedente, cui si rinvia ulteriormente, che impongono di ribadire le connotazioni di diffusività dell'incendio dell'esercizio commerciale gelese, che appaiono corroborate dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Gela intervenuti sul posto, che evidenziavano la natura dolosa dell'incendio, peraltro incontroversa, dalla quale era derivata la distruzione di una parte dei locali incendiati. Occorre, in proposito, tenere conto del valore economico, tutt'altro che esiguo, dei danni prodotti con l'incendio del [OSCURATO:PERSONA], a iproposito dei quali, a pagina 6 della sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta evidenziava correttamente che «la rilevante entità del danno ai locali nel loro complesso e anche ai beni che si trovavano all'interno si ricavano dalla documentazione investigativa e si ricava agevolmente dalla totale distruzione dell'esercizio [...]». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in quattro anni di reclusione, che veniva censurato per il riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e per l'eccessività dosimetrica della sanzione penale applicata all'imputato dai Giudici di merito. Non può, in proposito, non rilevarsi che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti che gli venivano contestati, che risultavano vagliati dalla Corte territoriale nissena nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte incendiarie poste in essere dall'imputato, che non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata dal suo difensore. Le condotte incendiarie poste in essere del ricorrente, al contempo, per le connotazioni di diffusività su cui ci si è già soffermati nei paragrafi 3 e 4, cui si rinvia, apparivano espressive di un sostanziale rifiuto del prevenuto rispetto alle prescrizioni di legge, che imponevano di applicare la recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., rispetto alla quale assumeva un rilievo decisivo l'esistenza di plurimi precedenti penali, correttamente richiamati dalla Corte di appello di Caltanissetta. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Gela, che liquida in complessivi 4.000,00 euro, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi 1.705,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gela,
Sentenza Cassazione n. 45460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris