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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33222/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura l'operata valutazione delle prove, nonché il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia da disporre sulla documentazione prodotta dalla difesa (ossia, sui libretti attestanti i dati del corso di laurea in medicina e chirurgia seguito dalla ricorrente, ivi compresi quelli riguardati gli esami sostenuti e il diploma di laurea conseguito), è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che l'operata valutazione delle prove, a seguito di un doppio conforme accertamento di merito sulla responsabilità, non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità, salvo che non sia specificamente dedotto un decisivo ed inopinabile travisamento di una ben individuata prova, onere, questo, la ricorrente non ha affatto adempiuto, tantomeno con il dovuto rigore, e considerato che è jus receptum che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936); che, in ogni caso, poiché rerror in procedendo", rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con 'e motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa e che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008, Rv. 240839), è evidente che il vizia denunciato non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte territoriale ritenuto inutile l'accertamento peritale richiesto, risultando per tabulas che la ricorrente, diversamente da quanto attesl:ato, non solo non aveva mai conseguito la laurea in medicina e chirurgia, ma neanche la specializzazione in neurologia (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti ex art.62 bis cod. pen., prospetta, peraltro in maniera assolutamente generica, questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la statuizione in materia di attenuanti innominate esprime un giudizio in fatto, non sindacabile in Cassazione ove sorretto da adeguata motivazione, che può dirsi tale quando il giudice di merito abbia fatto riferimento, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, o all'assenza di elementi positivamente valutabili, come nel caso di specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, il cui la Corte territoriale ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche date l'assenza di elementi positivamente valutabili e la gravità della condotta posta in essere); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che censura l'operata valutazione delle prove, nonché il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia da disporre sulla documentazione prodotta dalla difesa (ossia, sui libretti attestanti i dati del corso di laurea in medicina e chirurgia seguito dalla ricorrente, ivi compresi quelli riguardati gli esami sostenuti e il diploma di laurea conseguito), è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che l'operata valutazione delle prove, a seguito di un doppio conforme accertamento di merito sulla responsabilità, non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità, salvo che non sia specificamente dedotto un decisivo ed inopinabile travisamento di una ben individuata prova, onere, questo, la ricorrente non ha affatto adempiuto, tantomeno con il dovuto rigore, e considerato che è jus receptum che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936); che, in ogni caso, poiché rerror in procedendo", rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con 'e motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa e che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008, Rv. 240839), è evidente che il vizia denunciato non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte territoriale ritenuto inutile l'accertamento peritale richiesto, risultando per tabulas che la ricorrente, diversamente da quanto attesl:ato, non solo non aveva mai conseguito la laurea in medicina e chirurgia, ma neanche la specializzazione in neurologia (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti ex art.62 bis cod. pen., prospetta, peraltro in maniera assolutamente generica, questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la statuizione in materia di attenuanti innominate esprime un giudizio in fatto, non sindacabile in Cassazione ove sorretto da adeguata motivazione, che può dirsi tale quando il giudice di merito abbia fatto riferimento, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, o all'assenza di elementi positivamente valutabili, come nel caso di specie (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, il cui la Corte territoriale ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche date l'assenza di elementi positivamente valutabili e la gravità della condotta posta in essere); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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