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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21333/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO_ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede; [OSCURATO:PERSONA] che, con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore ha documentato l'intervenuta remissione di querela (dichiarazione resa alla Questura di Prato il 2 dicembre 2025) e l'accettazione dell'imputato (formalizzata il 30 dicembre 2025) ed ha chiesto emettersi relativa declaratoria; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela.

Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, RV. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti; [OSCURATO:PERSONA] che deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza tempestivamente impugnata; P. Q. M. a P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO_ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede; [OSCURATO:PERSONA] che, con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore ha documentato l'intervenuta remissione di querela (dichiarazione resa alla Questura di Prato il 2 dicembre 2025) e l'accettazione dell'imputato (formalizzata il 30 dicembre 2025) ed ha chiesto emettersi relativa declaratoria; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, RV. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti; [OSCURATO:PERSONA] che deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza tempestivamente impugnata; P. Q. M. a P.Q.M
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