CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 06994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 17934/2024 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.176/2023 depositatail 06/02/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17934/2024Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 6994/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 17934/2024Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 6994/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 17934/2024 R.G. proposto da:rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.176/2023 depositatail 06/02/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 17934/2024Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 6994/2026Data pubblicazione 24/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, in relazione all’[OSCURATO:PERSONA], alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge e, in relazione all’ADER, spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, in relazione all’[OSCURATO:PERSONA], alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge e, in relazione all’ADER, spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese