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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 33637/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5133-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alle gestione commercianti per i familiari R.G.N. 5133/2017 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 85/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/08/2016 R.G.N. 56/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’iscrizione a ruolo della pretesa dell’Inps per mancata contribuzione alla Gestione speciale commercianti in relazione all’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore, non socio, [OSCURATO:PERSONA].

Riteneva la Corte che l’iscrizione del titolare dell’impresa commerciale per l’attività lavorativa svolta in essa dai familiari fosse prevista solo in caso di società di persone, e non anche in caso di [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza, Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.613/66, e degli artt.1 e 2 l. n.1397/60, per avere la Corte escluso l’obbligo di iscrizione in capo al titolare di s.r.l. rispetto all’attività lavorativa svolta dai familiari coadiutori.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di s.r.l., deve essere iscritto alla Gestione commercianti e pagare la relativa contribuzione per l’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore (Cass.31286/19, Cass.1559/20).

La sentenza impugnata non si è conformata al suddetto orientamento e va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, per i conseguenti acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5133-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alle gestione commercianti per i familiari R.G.N. 5133/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 85/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/08/2016 R.G.N. 56/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’iscrizione a ruolo della pretesa dell’Inps per mancata contribuzione alla Gestione speciale commercianti in relazione all’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore, non socio, [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva la Corte che l’iscrizione del titolare dell’impresa commerciale per l’attività lavorativa svolta in essa dai familiari fosse prevista solo in caso di società di persone, e non anche in caso di [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza, Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.613/66, e degli artt.1 e 2 l. n.1397/60, per avere la Corte escluso l’obbligo di iscrizione in capo al titolare di s.r.l. rispetto all’attività lavorativa svolta dai familiari coadiutori. Il motivo è fondato. Questa Corte ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di s.r.l., deve essere iscritto alla Gestione commercianti e pagare la relativa contribuzione per l’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore (Cass.31286/19, Cass.1559/20). La sentenza impugnata non si è conformata al suddetto orientamento e va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, per i conseguenti acce
Sentenza Cassazione n. 33637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris