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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20381/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2879 - resistente con mandato –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimati -avverso la sentenza n. 159/2021 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 02/05/2022 R.G.N. 215/2019;Numero registro generale 26963/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 20381/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 17/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugna per due motivi la sentenza n.159/2021 con cui la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la pronuncia del Tribunale di Locri che avevarigettato il ricorso in opposizione ad avviso di addebito, aventead oggetto contributi a percentuale nella gestione artigiani perl’anno 2007 scaturenti da un controllo eseguito da Agenzia delleEntrate, che aveva accertato un reddito maggiore rispetto aquello dichiarato.2. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede ed INPSè rimasto intimato.3.

Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Lamenta il ricorrente “grave e manifesta violazione dell’art. 3della legge n. 335/1995 e dell’art. 2935 cod. civ.” nella parte incui il Collegio “ha ravvisato nell’accertamento [di [OSCURATO:PERSONA]] unvalido substrato motivazione e atto interruttivo nonostante –nelle rispettive memorie – si fossero dichiarati, gli enticonvenuti, estranei al giudizio”, nonché “grave e manifestaviolazione e apparente motivazione in relazione alla questionepregiudiziale della maturata e non rilevata prescrizione ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., poiché ricavabile dagli attiun’affermazione incompatibile con i dati evidenziati da cuiemerge il decorso del termine di prescrizione”.2.

In ordine alla prescrizione, unico profilo ancora sub iudNicuem,e rol are gistro generale 26963/2022Numero sezionale 2879/2026Corte ha ritenuto infondato il gravame, “con il quale siN uinmesrios dti era ccolta generale 20381/2026nell’eccezione di prescrizione, negando la notifica di atti idonDeait a pubblicazione 17/06/2026ad interrompere il termine prescrizionale a far data dall’anno2007 e fino alla data di notifica dell’avviso di addebito del[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che un verbale di accertamentoproveniente da un ente diverso dall’INPS – ente creditore, nonsarebbe idoneo a interrompere la prescrizione.

In contrario bastirichiamare il consolidato principio (Cass. n. 13643/2017, n.5439/2019 e n. 18140/2020) secondo cui in tema di iscrizionea ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del d.lgs. n.462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del d.P.R.n. 600 del 1973 art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del1999, ossia per i redditi del 1998) un’attività di controllo sui datidenunciati dal contribuente richiedendo anche il pagamento deicontributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissioneall’INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale siaaccertato dall’Agenzia prima dello spirare del termine diprescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sulrapporto tributario che su quello contributivo, determinandol’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS”.3.

Le doglianze, da valutarsi congiuntamente per l‘intimaconnessione che le unisce, sono inammissibili.3.1.

In primo luogo, non scalfiscono il decisum, laddoveinsistono sul fatto che, alla data di notifica dell’avviso diaddebito (il 18 marzo 2013), la prescrizione doveva ritenersimaturata, riferendosi i contributi all’anno 2007, ed il “giudice diappello non si è avveduto che si trattava di un regime diprescrizione a carattere speciale in quanto derogatorio rispettoai principi generali in materia di prescrizione”, di tal chè “èevidente la lacuna valutativa del giudice di appello sullaNumero registro generale 26963/2022maturata e non rilevata prescrizione di cui all’avviso di addebitoN umero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 20381/2026impugnato notificato in data 18/03/2013”.

Data pubblicazione 17/06/20263.2.

La Corte ha chiarito che il termine di prescrizione era statovalidamente interrotto dalla notifica, pacificamente avvenuta indata 21 marzo 2011, dell’accertamento di [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrentenulla dice in ordine a tale parte nodale della motivazione – cheè corretta alla luce della costante giurisprudenza di questa Cortedi legittimità (ex multis, Cass. n. 6193/2026 e precedenti ivirichiamati) – se non che si sarebbe trattato “di un accertamentoIVA e non di un accertamento di un maggior contributoprevidenziale”, non aggredendo, quindi, la ratio decidendi.3.3.

Quanto alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., non solo non è denunciato un omesso esame di fattodecisivo secondo i canoni della novella che ha modificato lanorma processuale, ma la doglianza, per cui la Corte d’appelloavrebbe disatteso “dati evidenti, omettendo di apprezzareadeguatamente elementi oggettivi, data della notificadell’avviso di addebito, e decisivi per il giudizio”, si traduce neldolersi di un deficit motivazionale che oggi non è più predicabilein seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., non essendo più ammissibili, nel ricorso percassazione, le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaNumero registro generale 26963/2022impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeN umero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 20381/2026processuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis).

Data pubblicazione 17/06/20264.

Nulla quanto alle spese di legittimità, in assenza di attivitàdifensiva delle controparti.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, va datoparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2879 - resistente con mandato –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimati -avverso la sentenza n. 159/2021 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 02/05/2022 R.G.N. 215/2019;Numero registro generale 26963/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 20381/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 17/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugna per due motivi la sentenza n.159/2021 con cui la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la pronuncia del Tribunale di Locri che avevarigettato il ricorso in opposizione ad avviso di addebito, aventead oggetto contributi a percentuale nella gestione artigiani perl’anno 2007 scaturenti da un controllo eseguito da Agenzia delleEntrate, che aveva accertato un reddito maggiore rispetto aquello dichiarato.2. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede ed INPSè rimasto intimato.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Lamenta il ricorrente “grave e manifesta violazione dell’art. 3della legge n. 335/1995 e dell’art. 2935 cod. civ.” nella parte incui il Collegio “ha ravvisato nell’accertamento [di [OSCURATO:PERSONA]] unvalido substrato motivazione e atto interruttivo nonostante –nelle rispettive memorie – si fossero dichiarati, gli enticonvenuti, estranei al giudizio”, nonché “grave e manifestaviolazione e apparente motivazione in relazione alla questionepregiudiziale della maturata e non rilevata prescrizione ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., poiché ricavabile dagli attiun’affermazione incompatibile con i dati evidenziati da cuiemerge il decorso del termine di prescrizione”.2. In ordine alla prescrizione, unico profilo ancora sub iudNicuem,e rol are gistro generale 26963/2022Numero sezionale 2879/2026Corte ha ritenuto infondato il gravame, “con il quale siN uinmesrios dti era ccolta generale 20381/2026nell’eccezione di prescrizione, negando la notifica di atti idonDeait a pubblicazione 17/06/2026ad interrompere il termine prescrizionale a far data dall’anno2007 e fino alla data di notifica dell’avviso di addebito del[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che un verbale di accertamentoproveniente da un ente diverso dall’INPS – ente creditore, nonsarebbe idoneo a interrompere la prescrizione. In contrario bastirichiamare il consolidato principio (Cass. n. 13643/2017, n.5439/2019 e n. 18140/2020) secondo cui in tema di iscrizionea ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del d.lgs. n.462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma del d.P.R.n. 600 del 1973 art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del1999, ossia per i redditi del 1998) un’attività di controllo sui datidenunciati dal contribuente richiedendo anche il pagamento deicontributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissioneall’INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale siaaccertato dall’Agenzia prima dello spirare del termine diprescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sulrapporto tributario che su quello contributivo, determinandol’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS”.3. Le doglianze, da valutarsi congiuntamente per l‘intimaconnessione che le unisce, sono inammissibili.3.1. In primo luogo, non scalfiscono il decisum, laddoveinsistono sul fatto che, alla data di notifica dell’avviso diaddebito (il 18 marzo 2013), la prescrizione doveva ritenersimaturata, riferendosi i contributi all’anno 2007, ed il “giudice diappello non si è avveduto che si trattava di un regime diprescrizione a carattere speciale in quanto derogatorio rispettoai principi generali in materia di prescrizione”, di tal chè “èevidente la lacuna valutativa del giudice di appello sullaNumero registro generale 26963/2022maturata e non rilevata prescrizione di cui all’avviso di addebitoN umero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 20381/2026impugnato notificato in data 18/03/2013”. Data pubblicazione 17/06/20263.2. La Corte ha chiarito che il termine di prescrizione era statovalidamente interrotto dalla notifica, pacificamente avvenuta indata 21 marzo 2011, dell’accertamento di [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrentenulla dice in ordine a tale parte nodale della motivazione – cheè corretta alla luce della costante giurisprudenza di questa Cortedi legittimità (ex multis, Cass. n. 6193/2026 e precedenti ivirichiamati) – se non che si sarebbe trattato “di un accertamentoIVA e non di un accertamento di un maggior contributoprevidenziale”, non aggredendo, quindi, la ratio decidendi.3.3. Quanto alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., non solo non è denunciato un omesso esame di fattodecisivo secondo i canoni della novella che ha modificato lanorma processuale, ma la doglianza, per cui la Corte d’appelloavrebbe disatteso “dati evidenti, omettendo di apprezzareadeguatamente elementi oggettivi, data della notificadell’avviso di addebito, e decisivi per il giudizio”, si traduce neldolersi di un deficit motivazionale che oggi non è più predicabilein seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., non essendo più ammissibili, nel ricorso percassazione, le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaNumero registro generale 26963/2022impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeN umero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 20381/2026processuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis). Data pubblicazione 17/06/20264. Nulla quanto alle spese di legittimità, in assenza di attivitàdifensiva delle controparti.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, va datoparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino
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