CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 49642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 22 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi di rapina e furto con strappo, entrambi anche nella forma tentata, nonché per il reato di lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di specificità e pertinenza censoria, è manifestamente infondato, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), secondo cui le statuizioni relative alla dosimetria della pena, al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze nonché agli aumenti ed alle diminuzioni operati per l'applicazione delle circostanze ovvero per la continuazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si vedano pagg. 5 e 6, ove la Corte territoriale ha considerato equa la pena complessivamente irrogata dal primo giudice, sottolineando come la pena base fosse attestata nei minimi edittali previsti dall'art. 628, terzo comma, cod. pen. per la rapina aggravata da circostanza ad effetto speciale non bilanciabile ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, come la diminuzione operata per le attenuanti generiche - di fatto applicate in prevalenza rispetto all'aggravante entrata nel bilanciamento - non fosse avvenuta nella massima estensione per la pervicacia nel comportamento delittuoso e come gli aumenti per la continuazione fossero congrui rispetto alla gravità dei singoli episodi delittuosi); considerato che il Tribunale aveva già motivato sulla superfluità della perizia richiesta, e il motivo di appello sul punto era meramente reiterativo della richiesta già proposta in primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il