CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13070/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA(5;7—a7R3711-e—rDarti« - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Roma, in riforma dell'appellata decisione, preso atto dell accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riqualificato il fatto ai sensi dell'ai -t. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confrpnti in primo grado. Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, il vizio di motiva2:1)ne in relazione all'insussistenza delle cause di proscioglimenti ai sensi dell'ari:. 129 cod.proc.pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cuci proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cogniziene del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proca: , suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso relatki D alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018. [OSCURATO:PERSONA]. 273194). 3.Ne discende l'inammissibilità del motivo che - come quello dedotto dal ricci -rente - attenga alla motivazione della sentenza in ordine alla motivazione sull'applica2ione e sul giudizio di bilanciamento fra le circostanze, trattandosi di profilo cop:!ii to dal concordato sulla pena con contestuale rinuncia ai restanti motivi. 3. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità del ricorso è dici' iarata de plano. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spa::.e del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi?. Co