CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoLuca Barchiesi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4128/2024depositata il 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma con sentenza n.2789/2018 respingeva ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimentoNumero registro generale 19718/2024Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 9365/2026Data pubblicazione 13/04/2026di tutti i danni - quantificati in euro 800.000,00 ovvero nella somma chefosse risultata di giustizia - derivatigli dalla revoca della nomina aConsigliere di Amministrazione “integrativo” della Fondazione ENPAM,avvenuta nel corso del secondo quinquennio di copertura della carica enon per causa di ripetute assenze o altre ipotesi chiaramente desumibilidalla formulazione dell'articolo 14 dello Statuto ENPAM del tempo.La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, harespinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la primadecisione.[OSCURATO:PERSONA] della Fondazione ENPAM del tempo prevedeva, ai sensidell’art.14, che il Consiglio di Amministrazione era composto dalPresidente, due [OSCURATO:PERSONA], undici Consiglieri eletti dal ConsiglioNazionale e tre Consiglieri nominati dal [OSCURATO:PERSONA] della FNOMCeO([OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei [OSCURATO:PERSONA] e degliOdontoiatri) tra gli iscritti all'Ente, di cui due medici e un odontoiatra, treConsiglieri di nomina ministeriale e tre consiglieri, non iscritti all'Ente,esperti in materia di previdenza, assicurazioni, materia attuariale efinanziaria - gestione patrimoni; infine di un Consigliere nominato dallostesso Consiglio ili Amministrazione, per ciascuno dei tre [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza medici, odontoiatri a convenzione e per la libera professione.L’odierno ricorrente era stato designato dal Comitato consultivo deldel Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM e nominato Consiglierenell’anno 2005.Decorso il primo quinquennio la sua nomina era ribadita per ilsuccessivo (2010/2016) dal Comitato consultivo del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] con designazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nomina giustadelibera n.24 del 23.7.2010. Tuttavia, nel corso del secondo mandato emedio tempore, il [OSCURATO:PERSONA] del Fondo di Previdenza degliSpecialisti esterni non confermava la fiducia a suo tempo attribuita alNumero registro generale 19718/2024Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 9365/2026Data pubblicazione 13/04/2026professionista con propria votazione in data 15 giugno 2011 – comunicatail successivo 20 giugno al Presidente della Fondazione – ed il 21 marzo2012 il Comitato designava altro soggetto per la copertura dell’incarico. Indata 14 settembre 2012, a seguito delle intercorse comunicazioni delComitato, il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM procedeva allarevoca della nomina di [OSCURATO:PERSONA] a consigliere ed alla nomina in suavece del neo-designato.A seguito di reiterate eccezioni di [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio diAmministrazione dell’ENPAM con delibera del 13 aprile 2012 avevadisposto la costituzione di una Commissione di Esperti in materiegiuridiche per l’esame della fattispecie che, con relazione del 30 luglio2012 aveva concluso che il Consiglio di Amministrazione aveva il potere diprocedere alla revoca del consigliere ed alla conseguenziale nomina delnuovo consigliere, tanto che qualificava ciò come “atto dovuto”.La Corte di appello ha respinto il gravame osservando che «se è veroche la previsione dell’art.14 dello Statuto ENPAM del tempo prevedeva alcomma 10 unicamente: “i consiglieri…che cessino dalla carica perdimissioni o per altra causa sono sostituiti dal consiglio di amministrazionerispettivamente nella seduta successiva alla cessazione o in quellaimmediatamente successiva alla designazione da parte del competenteorganismo…”, difettando nella previsione statutaria qualsivogliaelencazione, preclusione, esclusione e difettando qualsiasi altraprescrizione procedurale.» ed ha confermato il rigetto della domanda. Ha,quindi, affermato – richiamando una precedente pronuncia della Corte diappello di Roma in tema, divenuta definitiva e riguardante il rapporto tra ilComitato consultivo del Fondo di appartenenza, che aveva “sfiduciato”[OSCURATO:PERSONA], e quest’ultimo - che «Detta sentenza ribadisce il concettoche “è implicito che l’organo che ha la facoltà di nominare deirappresentanti possa al tempo stesso, anche revocarli, tanto più qualora ladesignazione sia fondata su una valutazione meramente discrezionale”; laNumero registro generale 19718/2024Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 9365/2026Data pubblicazione 13/04/2026sentenza di cui avanti ha evidenziato anche che “a) il rapporto che lega il“designato” alla carica di amministratore ENPAM ha la natura di“proposizione fiduciaria sui iuris”, che è altro rispetto ai rapporti“contraddistinti dai caratteri della stabilità”, e che un tale modo diintendere la particolare natura fiduciaria del rapporto possa essere estesoanche al rapporto che lega all’ENPAM il suo CdA”; b) così che “sussista lapossibilità di revoca del mandato al singolo consigliere del ComitatoConsultivo e che essa sia da riconnettere ai principi generalissimi propridel carattere fiduciario dell’incarico” avendo la nomina del dott.[OSCURATO:PERSONA] “carattere discrezionale” poiché “fondata sul rapportofiduciario esistente tra i componenti del [OSCURATO:PERSONA], questa puòessere sindacata solo in quanto non motivata o manifestamente arbitraria”ipotesi non applicabile al caso di specie» (fol. 7) con conferma della primadecisione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo la cassazionedella sentenza in epigrafe indicata, con un unico motivo, illustrato conmemoria. [OSCURATO:PERSONA] ENPAM ha replicato con controricorso e memoria.È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. per intervenutaviolazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 ss.c.c.Il ricorrente sostiene che la revoca dalla carica di Consigliere siaavvenuta in assenza di un’espressa previsione statutaria al riguardo e chericorrerebbe la violazione dei canoni di ermeneutica ex art. 1362 e ss. c.c.3.- Il motivo è inammissibile perché la censura non coglie, e quindinon censura pertinentemente, la ratio decidendi.Numero registro generale 19718/2024Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 9365/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte di appello invero ha ritenuto che l’art.14, lett. a) delloStattuto all’epoca vigente, prevedeva unicamente il meccanismosostitutivo dei consiglieri che “cessino dalla carica per dimissioni o peraltra causa”, «difettando nella previsione statutaria qualsivogliaelencazione, preclusione, esclusione e difettando qualsiasi altraprescrizione procedurale» ed ha poi richiamato la decisione d’appellodefinitiva intercorsa in separato giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Comitato consultivo del Fondo di appartenenza che avevasfiduciato lo [OSCURATO:PERSONA], designato proprio dallo stesso Comitato qualeconsigliere integrativo dell’ENPAM, rimarcando che tale incarico avevanatura di “preposizione fiduciaria sui iuris” , priva dei caratteri di stabilitàcon l’effetto che sussisteva la possibilità di revoca del mandato al singoloconsigliere del Comitato consultivo da riconnettere ai principi generalissimipropri del carattere fiduciario dell’incarico e discrezionale e che avevaaffermato che la revoca era sindacabile solo in quanto non motivata omanifestamente arbitraria, ma che tale ipotesi non ricorreva nel caso dispecie.In sintesi, la Corte di appello ha ricondotto la revoca alla volontà delComitato consultivo, che aveva originariamente designato e poi revocatol’odierno ricorrente, ed ha rimarcato che la previsione di cui all’art.14, lett.a) era applicabile a tutte le ipotesi di cessazione dalla carica di unconsigliere dell’ENPAM, tale dovendosi ritenere anche quella in esame,nell’ambito di una lettura sistematica della disposizione, in relazione agliarticoli che disciplinavano la composizione e le modalità di formazione delConsiglio di amministrazione.Ne consegue che la censura focalizzata sulla revoca, non coglie nelsegno, atteso che la revoca del mandato fiduciario a [OSCURATO:PERSONA] ad operadel Comitato consultivo del Fondo di appartenenza è e rimane estraneaalla volontà dell’ENPAM e che ciò che viene in considerazione ai finidell’applicazione dell’art.14, lett. a) è solo l’effetto (la cessazione dallaNumero registro generale 19718/2024Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 9365/2026Data pubblicazione 13/04/2026carica) e non la causa esterna (la revoca) che la ha determinata, di cuil’ENPAM non poteva che prendere atto, in quanto priva di autonomiadecisionale quanto alla designazione e alla revoca della designazione delConsigliere in quota Comitato consultivo, riservata appunto alledeterminazioni del Comitato consultivo stesso.In proposito non può rimarcarsi che è privo di decisività ciò che ilricorrente sostiene rappresentando che si tratterebbe di revoca, mentrerisulta accertata una sfiducia. In ogni caso, ciò che rileva e che la sfiduciae/o revoca venne operata dal Comitato consultivo e che l’ENPAM (soggettodistinto) ha attuato quanto previsto dall’art.14, lett. a) in relazioneall’effetto conseguito alla determinazione del Comitato consultivo, effettoconsistito nella declaratoria di cessazione dalla carica in assenza delpresupposto mandato fiduciario del Comitato consultivo del Fondo.Sotto il profilo della violazione di legge, esso è parimentiinammissibile, perché la denuncia della violazione, con il ricorso percassazione, degli artt. 1362 c.c. e segg., non può risolversi nella meracontrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata, dovendo al contrario essere proposte sotto il profilodella mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui alle normesuindicate e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso,debbono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausoleindividuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire, in sededi legittimità, la verifica dell'erronea applicazione della disciplina normativa(fra le molte, v. Cass. n. 13587/2010).Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contrapporreall'interpretazione della corte territoriale una propria interpretazione,dell’articolo dello statuto in esame.4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.Numero registro generale 19718/2024Numero sezionale 1057/2026Numero di raccolta generale 9365/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio infavore della parte controricorrente che liquida in 15.000,00 euro =, oltreeuro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nellamisura del 15% ed accessori di legge;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto;Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 4 marzo 2026.La PresidenteMaria Acierno