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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14444/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 ottobre 1991; avverso la sentenza del 18 settembre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai reati di cui agli artt. 640, comma 2 n. 2 -bis, e 497 -ter cod. pen. contestati ai capi A) e B) della rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; - che il motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi at- tinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra ri- chiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazionale in ordine alla sussi- stenza di un elemento circostanziale, esso stesso oggetto dell'accordo; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 ottobre 1991; avverso la sentenza del 18 settembre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai reati di cui agli artt. 640, comma 2 n. 2 -bis, e 497 -ter cod. pen. contestati ai capi A) e B) della rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; - che il motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi at- tinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra ri- chiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazionale in ordine alla sussi- stenza di un elemento circostanziale, esso stesso oggetto dell'accordo; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 14444/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris