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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 19031/2026

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ammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 10 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato l’istanza di concessione di misure alternative (affidamento in prova al serviziosociale, detenzione domiciliare e semilibertà) avanzata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Ha segnalato l’inidoneità del domicilio indicato ai fini delle predette misure alternative,poiché vi dimora anche la persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia accertato l’11febbraio 2023 per il quale pende procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] davanti alTribunale di Ragusa.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato permezzo del proprio difensore fiduciario articolando un unico motivo con il quale ha lamentatola mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc. pen. e l’omessa motivazione.Il vizio risiederebbe nella mancata valutazione di una memoria difensiva depositata il 24novembre 2025 alla quale era stato allegato il provvedimento di rigetto della richiesta diaggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso il 28 maggio2025 nel quale si dava atto di un’annotazione di servizio della Questura di Ragusa del 6dicembre 2024 attestante una sorta di riconciliazione tra la persona offesa e il ricorrente.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il motivo di ricorso articola promiscuamente i vizi di omessa assunzione di una provadecisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e quello di omessamotivazione di cui alla lett. e) della medesima disposizione.La prima censura è inammissibile alla luce del consolidato orientamento di questaCorte in base al quale «nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di mancataassunzione di una prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgonocon il rito camerale» (Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Rv. 280199 – 01; Sez. 1, n. 15605 del28/03/2008, Rv. 240148 – 01).La mancata disamina di un elemento allegato nel procedimento camerale disorveglianza, dunque, può legittimamente essere lamentata, astrattamente, come anche nelcaso in esame, sotto il profilo della mancanza di motivazione.Tuttavia, la deduzione dell’omessa valutazione della memoria difensiva, non siaccompagna alla indicazione della idoneità del dato informativo asseritamente pretermessoa scardinare l’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata.Giova a tale proposito richiamare l’arresto secondo cui «l'omessa valutazione di unamemoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sullacorrettezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o ilgrado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del24/06/2020, Rv. 279578 – 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199 – 03; Sez. 5, n.24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 – 01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, Rv. 272009 – 01;Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739 – 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv.271600 – 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561 – 01; Sez. 6, n. 269 del05/11/2013, Rv. 258456 - 01).Tuttavia, nel caso di specie, l’elemento introdotto con la memoria difensiva, in base allaprospettazione del ricorso, è stato complessivamente valutato dal Tribunale di sorveglianzache ne ha fornito una interpretazione congrua e insindacabile.Si tratta della ripresa della coabitazione tra la persona offesa del delitto dimaltrattamenti in famiglia ascritto a XXXXXXXXX e quest’ultimo.Sul punto, i giudici di merito, nel ritenere non decisiva la circostanza, hanno dimostratodi averla presa in considerazione.A fronte di tale argomentazione, peraltro, il ricorrente oppone una lettura alternativameramente confutativa basata su considerazioni incerte e di natura probabilistica, laddovelamenta la mancata valutazione di una prova che «verosimilmente sarebbe risultata decisivaper escludere il pericolo di reiterazione del reato», concludendo, quindi, in termini perplessie, comunque, inidonei a dimostrare sia l’avvio di un processo di revisione critica (rilevante aifini della misura alternativa più ampia) che la concreta idoneità del domicilio indicato.3.

Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 10 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato l’istanza di concessione di misure alternative (affidamento in prova al serviziosociale, detenzione domiciliare e semilibertà) avanzata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Ha segnalato l’inidoneità del domicilio indicato ai fini delle predette misure alternative,poiché vi dimora anche la persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia accertato l’11febbraio 2023 per il quale pende procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] davanti alTribunale di Ragusa.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato permezzo del proprio difensore fiduciario articolando un unico motivo con il quale ha lamentatola mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc. pen. e l’omessa motivazione.Il vizio risiederebbe nella mancata valutazione di una memoria difensiva depositata il 24novembre 2025 alla quale era stato allegato il provvedimento di rigetto della richiesta diaggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso il 28 maggio2025 nel quale si dava atto di un’annotazione di servizio della Questura di Ragusa del 6dicembre 2024 attestante una sorta di riconciliazione tra la persona offesa e il ricorrente.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il motivo di ricorso articola promiscuamente i vizi di omessa assunzione di una provadecisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e quello di omessamotivazione di cui alla lett. e) della medesima disposizione.La prima censura è inammissibile alla luce del consolidato orientamento di questaCorte in base al quale «nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di mancataassunzione di una prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgonocon il rito camerale» (Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Rv. 280199 – 01; Sez. 1, n. 15605 del28/03/2008, Rv. 240148 – 01).La mancata disamina di un elemento allegato nel procedimento camerale disorveglianza, dunque, può legittimamente essere lamentata, astrattamente, come anche nelcaso in esame, sotto il profilo della mancanza di motivazione.Tuttavia, la deduzione dell’omessa valutazione della memoria difensiva, non siaccompagna alla indicazione della idoneità del dato informativo asseritamente pretermessoa scardinare l’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata.Giova a tale proposito richiamare l’arresto secondo cui «l'omessa valutazione di unamemoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sullacorrettezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o ilgrado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del24/06/2020, Rv. 279578 – 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199 – 03; Sez. 5, n.24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 – 01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, Rv. 272009 – 01;Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739 – 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv.271600 – 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561 – 01; Sez. 6, n. 269 del05/11/2013, Rv. 258456 - 01).Tuttavia, nel caso di specie, l’elemento introdotto con la memoria difensiva, in base allaprospettazione del ricorso, è stato complessivamente valutato dal Tribunale di sorveglianzache ne ha fornito una interpretazione congrua e insindacabile.Si tratta della ripresa della coabitazione tra la persona offesa del delitto dimaltrattamenti in famiglia ascritto a XXXXXXXXX e quest’ultimo.Sul punto, i giudici di merito, nel ritenere non decisiva la circostanza, hanno dimostratodi averla presa in considerazione.A fronte di tale argomentazione, peraltro, il ricorrente oppone una lettura alternativameramente confutativa basata su considerazioni incerte e di natura probabilistica, laddovelamenta la mancata valutazione di una prova che «verosimilmente sarebbe risultata decisivaper escludere il pericolo di reiterazione del reato», concludendo, quindi, in termini perplessie, comunque, inidonei a dimostrare sia l’avvio di un processo di revisione critica (rilevante aifini della misura alternativa più ampia) che la concreta idoneità del domicilio indicato.3. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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