CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 20056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g.n. 28071/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata giusta nomina del GIP presso il Tribunale di Catanzaro del 9.12.2020 nel proc. pen. 7355/2015 r.g., e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Celano n.110 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Aquila e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n.2562/2/19 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 11 febbraio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: si legge, dalla sentenza impugnata, che la [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, impugnarono l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ebbe a recuperare crediti di imposta, non spettanti in relazione agli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate negli anni 2007, 2008 e 2009 e, considerato che i crediti erano già stati utilizzati nelle annualità precedenti (2010), a recuperare anche le compensazioni effettuate negli anni dal 2014 al 2017. Il ricorso venne rigettato dall’adita Commissione tributaria di prima istanza e la decisione, appellata dalla Società e da [OSCURATO:PERSONA], è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] la quale accertava in capo alla Società il maggior credito di euro 6.936,80 per l’anno 2009, rigettando il resto. In particolare, il Giudice di appello, accertato che la Società aveva già utilizzato i crediti (fruibili dal 2014) oggetto di ulteriore compensazione negli anni seguenti, nell’anno 2010, confermava integralmente il recupero trattandosi di crediti inesistenti. In ordine alla riduzione del credito per l’anno 2009, effettuata perché alcuni beni oggetto di investimento non erano stati rinvenuti, la C.T.R. riteneva che il contribuente avesse fornito la prova dell’acquisto di tali beni e del loro ammortamento mentre, dal canto suo, l’Amministrazione finanziaria aveva agito oltre il termine (quinto periodo di imposta) fissato dall’art.1, comma 277, della legge n.296 del 2006, con conseguente riconoscimento del credito per euro 6.936,80. Rigettava, infine, tutta una serie di eccezioni preliminari di merito svolte da parte appellante. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, hanno proposto ricorso, su sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate che propone, altresì, ricorso incidentale su due motivi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc. civ. in prossimità della quale la sola Società, a mezzo di nuovo procuratore, nominato dal GIP del Tribunale di Catanzaro nel proc.pen. r.g.n. 7355/2015, ha depositato memoria. Considerato che: sulle questioni sollevate con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale non si rinviene un orientamento univoco nella giurisprudenza della Sezione, onde appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza e per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito non presenti in atti. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo disponendo la trattazione in pubblica udienza e mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli di ufficio dei gradi di mer