Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1392/2012
ECLI:EU:T:2012:526
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 ottobre 2012 –
Italia / Commissione
(causa T-426/08)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Zucchero – Trasformazione degli agrumi – Latte – Seminativi – Rettifica finanziaria forfetaria – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Insussistenza di errore di valutazione»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza della motivazione –
Motivo vertente sull’inesattezza della motivazione – Distinzione (Art. 253 CE) (v. punti 17, 90)
2.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione (Regolamento
di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 37)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Misure idonee a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti
(Art. 5, § 4, TUE) (v. punti 39, 157)
4.
Atti delle istituzioni – Regole di condotta amministrativa di portata generale – Atto diretto a produrre effetti esterni –
Esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale – Obbligo di rispettare le regole superiori dell’Unione
(v. punto 41)
5.
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini – Prelievo supplementare sul latte – Controlli da parte
degli Stati membri – Termini dei controlli – Termine imperativo – Compimento del controllo – Rapporto del controllo disponibile –
Disponibilità interpretata in funzione della finalità del rapporto (Regolamento del Consiglio n. 3950/92, art. 1; regolamento
della Commissione n. 1392/2001, art. 12, § 2) (v. punti 75, 85)
6.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra
la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 125, 126, 145)
7.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria – Impossibilità di valutare precisamente i danni subiti dall’Unione – Rettifica forfettaria –
Obbligo di rispettare il principio di proporzionalità (v. punti 131, 132, 174)
8.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo
procedimento contraddittorio (v. punto 141)
9.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria – Introduzione di una graduazione del diniego di presa a carico in base al rischio cagionato per
il FEAOG dalla gravità della carenza imputabile alle autorità nazionali di controllo – Contestazione da parte dello Stato
membro interessato – Onere della prova (v. punto 158)
10.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 230 CE) (v. punto 184)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 2008/582/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, che esclude dal finanziamento comunitario
talune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione
Garanzia, e nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 186, pag. 39), nella parte in cui esclude dal
finanziamento comunitario EUR 174 704 912,66 di spese effettuate dalla Repubblica italiana.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.