Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32138/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 24631/2012, proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizione agevolata controversia art. 6 d.l. n. 119/2018 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo Direttore finanziario, munito di necessari poteri autorizzativi, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. alberto [OSCURATO:EMAIL] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale a margine del controri corso –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 31/34/12 , depositata il 9 marzo 2012 , non notificata; Udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fu destinataria di tre avvisi di accertamento, con i quali fu rettificato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il reddito imponibile ai fini IRES della società, quello consolidato di gruppo e l’imponibile IRAP indicati nella dichiarazione per l’anno 2004.

La rettifica fu originata da rilievo di cui a processo verbale di constatazione della stessa [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che contestava la legittimità della variazione della riserva sinistri iscritta in bilancio, ritenuta eccessiva, per l’ammontare di euro 18.291.891,19 e pertanto incompatibile con i precetti dell’art. 111 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e, come tale, indeducibile.

Gli atti impositivi furono impugnati dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano che, riuniti i ricorsi, li accolse.

L’Ufficio propose appello avverso detta pronuncia, che fu respinto dalla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 31/34/12, depositata il 9 marzo 2012, non notificata.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

In pendenza del giudizio la società ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, depositando quindi documentazione relativa alla domanda presentata nei termini e comprovante il versamento di quanto dovuto.

Sospeso il giudizio sino al 31 dicembre 2020, la causa è stata quindi fissata per l’udienza pubblica del 6 dicembre 2021, in prossimità della quale la contribuente ha depositato memoria, richiamando la documentazione già prodotta ed insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, aderendo all’istanza di estinzione del giudizio.

La trattazione si è quindi svolta in camera di consiglio, ex art. 23, comma 8 – bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, quale inserito dall’art. 6 della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e 7, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va dato atto che la controricorrente ha allegato documentazione comprovante l’avvenuta presentazione nei termini da parte della società di domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, in relazione a ciascuno dei tre avvisi di accertamento dalla cui impugnazione ha tratto origina il presente giudizio, con la prova del versamento dell’importo dovuto con riferimento a ciascun atto impositivo.

Precisamentesi tratta dei seguenti avvisi di accertamento: TMB08200320/2009 (IRES teorica 2004); TMB08200319/2009 (IRAP 2004); TMB09200466/2009 (IRES 2004).

2. Non essendo intervenuto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, entro la data del 31 luglio 2020 diniego della richiesta di definizione agevolata della lite e non essendovi stata, come previsto dall’art. 6, comma 13, del citato decreto, entro la data del 31 dicembre 2020 dalla parte interessata istanza per la trattazione del giudizio, il giudizio va dichiarato estinto.

In senso analogo si è provveduto con decreto in controversie analoghe laddove nessuna parte (come del resto nel presente giudizio, ove però l’udienza era stata già calendarizzata) aveva richiesto fissarsi l’udienza di trattazione (cfr. decreti n. 3618/2021; 5964/2021 e 12083/2021).

3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente previsto dall’ultimo periodo del succitato art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Spese a carico della parte che le anticipate.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24631/2012, proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizione agevolata controversia art. 6 d.l. n. 119/2018 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo Direttore finanziario, munito di necessari poteri autorizzativi, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. alberto [OSCURATO:EMAIL] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale a margine del controri corso –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 31/34/12 , depositata il 9 marzo 2012 , non notificata; Udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fu destinataria di tre avvisi di accertamento, con i quali fu rettificato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il reddito imponibile ai fini IRES della società, quello consolidato di gruppo e l’imponibile IRAP indicati nella dichiarazione per l’anno 2004. La rettifica fu originata da rilievo di cui a processo verbale di constatazione della stessa [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che contestava la legittimità della variazione della riserva sinistri iscritta in bilancio, ritenuta eccessiva, per l’ammontare di euro 18.291.891,19 e pertanto incompatibile con i precetti dell’art. 111 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e, come tale, indeducibile. Gli atti impositivi furono impugnati dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano che, riuniti i ricorsi, li accolse. L’Ufficio propose appello avverso detta pronuncia, che fu respinto dalla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 31/34/12, depositata il 9 marzo 2012, non notificata. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso. In pendenza del giudizio la società ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, depositando quindi documentazione relativa alla domanda presentata nei termini e comprovante il versamento di quanto dovuto. Sospeso il giudizio sino al 31 dicembre 2020, la causa è stata quindi fissata per l’udienza pubblica del 6 dicembre 2021, in prossimità della quale la contribuente ha depositato memoria, richiamando la documentazione già prodotta ed insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, aderendo all’istanza di estinzione del giudizio. La trattazione si è quindi svolta in camera di consiglio, ex art. 23, comma 8 – bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, quale inserito dall’art. 6 della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e 7, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va dato atto che la controricorrente ha allegato documentazione comprovante l’avvenuta presentazione nei termini da parte della società di domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, in relazione a ciascuno dei tre avvisi di accertamento dalla cui impugnazione ha tratto origina il presente giudizio, con la prova del versamento dell’importo dovuto con riferimento a ciascun atto impositivo. Precisamentesi tratta dei seguenti avvisi di accertamento: TMB08200320/2009 (IRES teorica 2004); TMB08200319/2009 (IRAP 2004); TMB09200466/2009 (IRES 2004). 2. Non essendo intervenuto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, entro la data del 31 luglio 2020 diniego della richiesta di definizione agevolata della lite e non essendovi stata, come previsto dall’art. 6, comma 13, del citato decreto, entro la data del 31 dicembre 2020 dalla parte interessata istanza per la trattazione del giudizio, il giudizio va dichiarato estinto. In senso analogo si è provveduto con decreto in controversie analoghe laddove nessuna parte (come del resto nel presente giudizio, ove però l’udienza era stata già calendarizzata) aveva richiesto fissarsi l’udienza di trattazione (cfr. decreti n. 3618/2021; 5964/2021 e 12083/2021). 3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente previsto dall’ultimo periodo del succitato art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le anticipate. C
Sentenza Cassazione n. 32138/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris