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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10603/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 157 e 640 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria della prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 – 01).

Ne consegue che, caso di specie, il reato di truffa contestato non si è prescritto in data anteriore all'emissione della sentenza di appello in considerazione dei periodi di sospensione della prescrizione correttamente indicati a pagina 4 della sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con argomentazioni ineccepibili in punto di logica, hanno escluso l’applicabilità della sospensione condizionale della pena in considerazione della modalità del fatto, delle reiterazione delle condotte contestate e della particolare intensità del dolo , così esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla reiterazione futura di reati, che non si esaurisce in un giudizio di astratta gravità del reato ma evidenzia aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 157 e 640 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria della prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 – 01). Ne consegue che, caso di specie, il reato di truffa contestato non si è prescritto in data anteriore all'emissione della sentenza di appello in considerazione dei periodi di sospensione della prescrizione correttamente indicati a pagina 4 della sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con argomentazioni ineccepibili in punto di logica, hanno escluso l’applicabilità della sospensione condizionale della pena in considerazione della modalità del fatto, delle reiterazione delle condotte contestate e della particolare intensità del dolo , così esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla reiterazione futura di reati, che non si esaurisce in un giudizio di astratta gravità del reato ma evidenzia aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,
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