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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2025

Cassazione n. 34394/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (yz-V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 4 settembre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 10 settembre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva - è manifestamente infondato e generico, in quanto i testi di polizia giudiziaria non escussi non erano stati richiesti dalla difesa dell'imputato ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; a seguito della revoca dell'ammissione del teste Manganelli (addotto dalla difesa) da parte del Tribunale, nulla è stato eccepito dal difensore presente in udienza (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01: «la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti»); in ogni caso, il ricorso non indica in che termini le testimonianze in discorso avrebbero inciso sulla decisione (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01) considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione, segntannente in ordine alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente ed eccepite la prescrizione, dovendosi qualificare il fatto ex art. 217 legge fall. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), affidandosi peraltro ad assedi generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (yz-V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 4 settembre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 10 settembre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva - è manifestamente infondato e generico, in quanto i testi di polizia giudiziaria non escussi non erano stati richiesti dalla difesa dell'imputato ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; a seguito della revoca dell'ammissione del teste Manganelli (addotto dalla difesa) da parte del Tribunale, nulla è stato eccepito dal difensore presente in udienza (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01: «la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti»); in ogni caso, il ricorso non indica in che termini le testimonianze in discorso avrebbero inciso sulla decisione (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01) considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione, segntannente in ordine alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente ed eccepite la prescrizione, dovendosi qualificare il fatto ex art. 217 legge fall. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), affidandosi peraltro ad assedi generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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