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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17881/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15834/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal dottor [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.6969/ 11/ 2017 depositata il 30/11/2017.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; considerato che alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 22/05/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15834/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal dottor [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.6969/ 11/ 2017 depositata il 30/11/2017. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; considerato che alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 22/05/202
Decreto Cassazione n. 17881/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris