CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 24313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26897/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del primoin Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione, succeduta ex lege a Equitalia CentroS.p.a., rappresentata e difes a ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] – Riscossione a mezzo ruolo – Cassa di previdenza forense –Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) - Applicabilità generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domicilia ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 468 /20 20 , pubblicata il22 gennaio 20 20 . Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 2 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Salerno, per il pagamento della somma di Euro 690.096,59, a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario. Avverso il decreto propose opposizione la società di riscossione, ma il Tribunale di Roma, in contraddittorio con la Cassa opposta, la rigettò, condannando l’opponente alle spese. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] (che medio tempore aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA]) e la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza n. 468/2020, resa pubblica il 22 gennaio 20 20 , ha accolto l'appello e ha revocato il decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. 3. Per la cassazione di tale sentenzaricorre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sei motivi. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione. 4. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Entrambe le partihanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1988, 2 del d.lgs. n. 37 del 1999, 1, comma 1, d.m. 23 marzo 1999 (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.)», per avere la Corte d’appello ritenuto che tutti i ruoli per i quali aveva agito la [OSCURATO:PERSONA] ricadono sotto la disciplina del d.lgs. n. 112 del 1999, ritenendo implicitamente che l'abrogazione della regola del "non riscosso come riscosso", di cui all'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1988, valesse anche per i ruoli "principali" 1996, 1997 e 1998 e "suppletivi" 1998 oggetto di controversia, laddove l'eliminazione dell'obbligo di anticipazione riguardava solo gli importi iscritti in detti ruoli per i quali non erano ancora scadute le rate di versamento; dal che sarebbe dovuta derivare la conferma del decreto ingiuntivo quantomeno per gli importi per i quali a partire dal 26 febbraio 1999, data in cui è entrato in vigore il d.lgs. n. 37 del 1999, erano già scaduti i termini per i pagamenti, così come stabiliti dal d.m. 23 marzo 1999. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.)». Lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di inapplicabilità del meccanismo di annullamento ex lege di crediti e ruoli di riscossione, in virtù del precedente consolidamento della posizione creditoria della stessa in conseguenza del mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità, da parte del concessionario della riscossione, nel termine di legge; ciò sulla sola scorta del richiamo testuale alla sentenza di legittimità che aveva affermato analoga preclusione in un giudizio però in cui il consolidamento era stato invocato, nel grado d'appello, a sostegno dell'esistenza della posizione di credito della Cassa, e non dell'inapplicabilità della citata legge; nel caso di specie, invece, il consolidamento era stato invocato, nei gradi di merito, proprio per sostenere l'inapplicabilità della legge n. 228/2012, si cché il mero richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, senza alcun'altra specificazione in ordine alle specifiche deduzioni articolate dalla Cassa, evidenzia una totale carenza di motivazione. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 del D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 (art. 360, comma primo, n. 3, 3 c.p.c.)» per avere la Corte d’appello ritenuto che il consolidamento del credito dell'ente, derivante dalla decorrenza del termine per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità, non potrebbe mai realizzarsi in assenza del previo espletamento della procedura relativa al discarico per inesigibilità prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999. Sostiene di contro che tale procedura non potrebbe ritenersi condizionante ai fini in esame, stante il fatto che, per i crediti di enti privati, i cui rapporti sono soggetti, come nel caso di specie, alla giurisdizione del G.O., l'esperimento della domanda giudiziale è equipollente alla procedura amministrativa in esame ed al suo sbocco conclusivo dato dall'emissione del diniego di discarico (impugnabile avanti alla Corte dei Conti); ciò in coerenza anche con la natura del giudizio sul diniego di discarico, ricondotto dalla giurisprudenza costante della Corte dei Conti, non già al modello del processo di mera impugnazione dell'atto, ma a quello avente ad oggetto l'accertamento dei rapporti di dare e avere tra ente creditore e concessionario della riscossione. 4. Con il quarto motivo denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c) e 59 del D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, nonché 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282 e 3,comma 12, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)», per avere la Corte d’appello ritenuto che la proroga dei termini previsti ex lege per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, ex art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 112 del 1999, sia stata disposta in modo continuato dal legislatore, posto che, invece, nell'avvicendamento delle disposizioni contenenti dette proroghe sono ravvisabili due distinti momenti interruttivi ad opera dell'articolo 1 del D.L. 282 del 2004, prima, e dell'articolo 3, comma 12, del D.L. 203 del 2005, poi. Sostiene che, se avessero considerato le suddette soluzioni di continuità normativa, in mancanza della prova dell'invio delle comunicazioni di inesigibilità da parte della società resistente, i giudici a quibusavrebbero dovuto concludere nel senso del consolidamento del rapporto oggetto di giudizio e,quindi, escludere l'operatività delle sopravvenute disposizioni contenute nell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della Legge di Stabilità 2013. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529, dellaL. n. 228 del 2012, 59, comma 4-quater, 19, comma secondo, lett. c) e 20, del d.lgs. n. 112 del 1999 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)» per avere la Corte di merito implicitamente escluso l'esaurimento del rapporto e la cristallizzazione della posizione di credito della [OSCURATO:PERSONA] mentre, invece, trattandosi di ruoli emessi nel 1996, 1997, 1998 e nel 1999, era intervenuta la perdita del diritto al discarico del concessionario (art. 19, comma secondo, lett. c), e 20 del d.Lgs. n. 112 del 1999), posto che l'art. 59, comma 4 - quater , citato aveva previsto che il termine per l'invio della comunicazione di inesigibilità, per i ruoli emessi sino al 30 giugno 2003, spirasse il 30 giugno 2006. Ciò in quanto ─ afferma ─ tale termine non è mai stato prorogato con la conseguenza che il credito vantato dalla Cassa si era consolidato non potendo, di conseguenza, ritenersi applicabili le sopravvenute norme di cui alla L. n. 228 del 2012. 2. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 2 del Decreto del Direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, 17 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo, 97, comma secondo, nonché 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU (art. 360, comma primo. n. 3. c.p.c.)». Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la propria pretesa dovesse ritenersi infondata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 528 e 529, della L. n. 228 del 2012, che aveva disposto l'annullamento dei ruoli di importo superiore ad Euro 2.000, con esclusione della responsabilità dei concessionari della riscossione, sull'assunto che la normativa in esame, avrebbe razionalizzato i bilanci degli enti creditori, senza annullare i crediti, non avvedendosi però che, data la risalente datazione dei ruoli, l'annullamento di questi sarebbe stato equipollente all'estinzione dei crediti. Sostiene che, in questa prospettiva, in base a una lettura costituzionalmente orientata,essa non può ritenersi destinataria delle citate disposizioni, essendo la Cassa un ente privatizzato ai sensi dell'art. 1 ss. d .lgs. n. 509 del 1994, che, in quanto tale, non beneficia di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, e con stringenti vincoli relativi all'equilibrio finanziario legati all'esercizio dell'attività previdenziale demandatagli. 7. Il ricorso è infondato. Le questioni di diritto poste alla base del presente ricorso sono state tutte già affrontate e decise da questa Corte, in controversie aventi identico oggetto (ma relative a diverse circoscriz ioni territoriali), con esito favorevole per l'agente della riscossione (cfr. Cass. n.12229 del 09/05/2019; n. 11972 del 19/06/2020 ; n. 26531 del 20/11/2020; n. 15094 del 31/05/2021 ; nn. 26335 - 26336 del 29/09/2021; nn. 106-107 del 4/01/2023). [OSCURATO:PERSONA] intende conformarsi e dare piena continuità a detti precedenti, condividendo i principi di diritto in essi affermati. 8. Il primo motivo è inammissibile. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Nella sentenza impugnata non c’è alcun passaggio dal quale possa ricavarsi che la Corte abbia inteso riferirsi i ruoli "principali" 1996, 1997 e 1998 e "suppletivi" 1998 per i quali erano ancora scadute le rate di versamento, ragione per cui, a fortiori , inutilmente si andrebbero a cercare in essa affermazioni che evidenzino una erronea ricognizione delle norme. Né, come detto, il ricorrente le individua.9. Il secondo motivo è inammissibilee, comunque, infondato. Va ricordato che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, n. 8053 del 7/04/2014). Nella specie il vizio è dedotto in relazione ad elementi esterni alla motivazione, con esso in sostanza deducendosi una omessa od erronea lettura del reale contenuto delle argomentazioni critiche svolte con l’appello (dirette a negare in radice l’applicabilità della legge n. 228 del 2012), alle quali si sarebbe data risposta eccentrica con riferimento alladiversa questione del con solidamento (negato in sentenza) della posizione creditoria in base alla predetta legge. Si tratta di censura evidentemente estranea al paradigma del vizio dedotto e che, anzi, di per sé, postula la piena comprensione della motivazione. Questa per vero è perfettamente comprensibile nel dare conto della valutazione di infondatezza dei motivi di gravame; valutazione condotta sulla diversa premessa fattuale — chiaramente espr essa a pag. 4 (sia pure con richiamo testuale ad un passo della motivazione di Cass. n. 12229 del 2019, ritenuta inerente a fattispecie sovrapponibile a quella esaminata) e in sé non fatta segno di alcuna specifica censura —secondo cui «… nel giudizio di appello non è stata specificamente dedotta la questione dell'inapplicabilità della L. 228/2012 al ruoli in questione per intervenuto esaurimento del rapporto; nel giudizio, invero, si è discusso sulla eventuale pro r oga perlegge del termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità, ma esclusivamente al fine di accertare la sussistenza o meno della decadenza dal diritto al discarico per il mancato adempimento di uno degli obblighi previsti da d.lgs 112/99 (art. 19, lett. c)». 10. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso , congiuntamente esaminabiliper la loro stretta connessione, sono infondati. Secondo quanto affermato nei precedenti di questa Corte richiamatiin premessa, infatti, non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione per essere intervenuta la scadenza dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di dettitermini. Tale soluzione di continuità va infatti esclusa per lecd. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti iruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successiv amente, alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, come nella specie - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione (cfr.,sul punto, in particolare, Cass. n. 15094 del 2021, nonché Cass.n. 11972 e n. 26531 del 2020,n. 26336 del 2021, in cui è affermato il seguente principio dì diritto, cui intende darsi continuità: «in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di proceduradi discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubbli co, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate - Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino allal. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio dellacomunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4 - qu ater , del citato decreto in quanto dettataesclusivamente per gli ex concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini, determinatasi tra la scadenza del termine del 1° ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.l.n. 282 del 2004»). 11. Va altresì rilevato che (come già chiarito da Cass. n. 12229 del 2019 Cass. n. 15094 del 2021 e da Cass. n. 26335 del 2021 e come ricordato anche nella sentenza impugnata proprio attraverso il richiamo del primo dei menzionati arresti), per ritenere effettivamente esaurito ilrapporto tra l'ente creditore e l'agente della riscossione, con la perdita del diritto al discarico per quest'ultimo, sarebbe stato comunque necessario l'espletamento ed il completamento (in senso negativo) della « procedura di discarico per inesigibilità ereiscrizione nei ruoli» di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, che richiede la comunicazione di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione e/o in ogni caso un provvedimento espresso di diniego del discarico da parte dell'ente creditore, contestabile dall'agente della riscossione ed impugnabile davanti al giudice contabile, il che nella specie non èavvenuto. In proposito, non potrebbe d'altra parte darsi seguitoall'assunto per cui al diniego di discarico sarebbe equipollentel'azione giudiziaria proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario sul meritodel rapporto. Nei precedenti di questa Corte in proposito (cfr., per tutti, Cass.11 Sez. U. n. 10132 del 20/06/2012), la giurisdizione del giudice ordinario risulta inrealtà affermata, in generale, sulla pretesa del riversamento degli importi esatti e con riguardo alla sola questione della pretesa natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] (che è stata negata), non specificamente in relazione all'impugnazione del provvedimento di diniego di discarico, per il quale rileva invece l'espressa previsione della giurisdizione della Corte dei Conti, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999,senza che abbia rilievo la natura pubblica o privata dell'ente creditore (cfr., in particolare, sul punto, Cass. n. 15094 del2021; v. anche Cass. n. 26335 del 2021, cit.). 12. È infondato anche il sesto motivo. Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili alla Cassa, in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero sostanzialmente una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad Euro2.000,00 e, quanto meno su quello sostanziale, anche per quelli di importo superiore). In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato chiarito che la normativa cui fa riferimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00), ma escl usivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale applicabilità non è irragionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato (si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente enunciato in Cass. n. 12229 del 2019: «alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti -antecedenti al 1999 - introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossionein ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura »; analoghe conclusioni sono enunciate in Cass. n. 11972, n. 26531 del 2020 e n. 15094 del 2021, con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall'ordinamento sovranazionale europeo). In base a tali principi di diritto, cui il collegio intende dare piena continuità, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento. Risulta pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un'espropr iazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell'idoneità di tale intervento a incidere sull'equilibrio finanziario dell'ente, sia in relazione alla disparità di trattamentointrodotta tra i crediti delle casse previdenziali e quelli dell'Unione Europea, per i quali resta confermata l'operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti (cfr. Cass. 11/02/ 2022 , n. 4555 ; 01/03/2022, n.6767). Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell'art. 117Cost., sollevata in riferimento all'art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 conla riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (cfr. Cass. n. 4555 del 2022, cit.; n. 6767 del 2022, cit.; v. anche Cass.20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972). 13. Le esposte valutazioni non possono ritenersi incise dallo ius superveniens rappresentato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per l’anno 2023) richiamata in memoria dalla ricorrente sul rilievo che questa, nel reiterare il meccanismo di annullamento automatico dei ruoli di modesto importo (fino ad Euro 1.000), ha introdotto un trattamento diversificato tra enti erariali (amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici di previdenza) ed enti non erariali. Come ricordato anche dalla ricorrente, tale intervento si riferisce infatti ai «debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015»: ipotesi dunque del tutto diverse, per importo e per presupposti temporali, da quelle considerate nel presente giudizio ed in quelli già decisi da questa Corte con i richiamati arresti ai quali si intende dare continuità. La stessa ricorrente intende, per vero , da tale legge trarre solo argomenti di natura sistematica in favore di una diversa interpretazione del diverso quadro normativo applicabile nella specie; è agevole però osservare che, proprio al contrario, l’espressa diversificazione, ai fini del nuovo stralcio dei ruoli esattoriali, della posizione degli enti previdenziali statali da quelli non statali, avvalora l’avversata ricostruzione dell’art. 1, commi 528 e 529, della legge n. 228 del 2012, nella quale tale diversificazione non era invece operata. 14. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 2