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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 06456/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27049/22 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.G.S. [OSCURATO:PERSONA], sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA], sedente a Milano, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Isidoro PENSIERI; -intimato - avverso la sentenza n. 661/2022 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 7 aprile 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. 31/3/2022 Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 11/07/2009, allorquando il velivolo ultraleggero sul quale l’attore si trovava, precipitava improvvisamente a terra a causa del lancio di un mazzo di fiori da parte del Nannelli, conducente e proprietario del mezzo, che provocava la rottura dell’elica posteriore ed il blocco del motore del velivolo.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiamava in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.a (già AIG Europe s.a.), assicuratrice del velivolo, della quale si indicava quale mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., società rimaste contumaci nel giudizio di primo grado.

Il Tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva del Nannelli e respingeva la domanda proposta da quest’ultimo verso la società assicuratrice per difetto di prova del rapporto assicurativo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non riteneva sufficiente ai fini della prova del contratto assicurativo il certificato di assicurazione prodotto dall’assicurato.

Si costituivano nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA] - per associarsi ai motivi di gravame e chiederne l’accoglimento - e AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l’Italia nonché I.G.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza n. 661/2022 qui impugnata, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame, con conferma integrale della sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorso per Cassazione il Nannelli con atto affidato ad un unico motivo, mentre resistono a mezzo di distinti controricorsi le società AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l’Italia e I.G.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia “ art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 1888 e 2697 c.c., 115 c.p.c. e 22 D.P.R. 404/88”.

Le censure si incentrano sull’avere la sentenza negato efficacia probatoria al certificato di assicurazione.

Osserva in particolare la parte ricorrente che il certificato di assicurazione prodotto sarebbe sufficiente a comprovare la sussistenza della copertura assicurativa, pur in difetto del deposito della polizza, perché l’atto reca in sé i requisiti necessari a identificare la vigenza del contratto.

Aggiunge la stessa che il comportamento processuale della società di assicurazione comporta, in applicazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., la non contestazione delle circostanze dedotte in ordine all’operatività della garanzia.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Anzitutto, la pronuncia impugnata risulta basata sul fatto che l’assicuratrice aveva eccepito una determinata dinamica del sinistro (imprudente lancio di un mazzo di fiori dall’aereo, assicurato con un filo di ferro) che non rientrerebbe nella garanzia assicurativa.

Orbene, sotto tale profilo il ricorrente non ha neppure dedotto espressamente, né ha richiamato dove e in quale atto dei precedenti gradi di giudizio abbia dedotto, che invece dalla documentazione prodotta lo stesso avesse dimostrato la ricomprensione del “lancio degli oggetti da parte del pilota” tra i rischi coperti dalla garanzia assicurativa.

1.2. In ogni caso, deve osservarsi che il contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1888 cod. civ. e dell’art. 166 D.lgs. n. 209/2005, è soggetto all’obbligo di prova scritta “ad probationem”, con conseguente applicazione dei limiti probatori indicati dagli artt. 2725 e 2729, secondo comma, cod. civ.

Premesso che la controversia - per come è stata strutturata la domanda iniziale e la successiva chiamata in garanzia - attiene alla prova del contratto di assicurazione tra le parti, è noto che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte “Il certificato di assicurazione attesta l’esistenza della garanzia assicurativa, e obbliga l’assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del terzo danneggiato.

Nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione deve, invece, essere provato - ai sensi dell’art. 1888 cod. civ. - attraverso la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza” (cfr. Cass. n. 12322/2005; Cass. n. 4077/1985).

Il certificato assicurativo, riporti o meno la descrizione dei rischi coperti, è volto a dimostrare l’adempimento degli obblighi assicurativi nei confronti delle autorità competenti al relativo controllo ed a tutela dei terzi danneggiati, ma non incide sul rapporto contrattuale, né in particolare, è idoneo a fornire ‘‘inter partes’’ la prova scritta del contratto, che deve essere data, a norma del richiamato art. 1888 cod. civ., mediante la produzione in giudizio della polizza sottoscritta.

Nel caso di specie, tra l’altro, non solo il ricorrente non ha prodotto la polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza, ma risulta altresì che il certificato di cui si discute è stato prodotto dal Nannelli in copia fotostatica, definita fin dal primo grado in parte come poco leggibile, e non chiaramente collazionato, comunque non idoneo nemmeno a identificare ed esaminare gli ambiti del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa.

Quanto al fatto che la controversia non sarebbe inter partes, ma nasce da un soggetto terzo trasportato, va ricordato che, invece, l’efficacia del certificato come prova del contratto assicurativo è predicata proprio dall’assicurato nei riguardi del proprio assicuratore: il coinvolgimento del terzo è, infatti, dovuto alla concretizzazione ai suoi danni del rischio assicurato e il medesimo terzo non agisce nei confronti dell’assicuratore del danneggiante.

Neppure fondata è la deduzione di parte ricorrente circa la mancata applicazione del principio di non contestazione in relazione alla contumacia della compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado e per non avere questa contestato nel giudizio di appello la veridicità e/o l’autenticità del certificato di assicurazione, né l’esistenza del contratto assicurativo.

Sotto il primo profilo basterà richiamare il testo dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., che stabilisce l’esclusione dal thema probandum dei fatti non specificamente contestati dalla parte “costituita” (cfr. Cass.14623/09); sotto il secondo profilo va osservato che il giudice d’appello, nel decidere la causa, deve aver riguardo al thema decidendum ed al thema probandumcosì come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui (cfr. Cass n. 22461/15).

E tanto a tacere del fatto che, ad ogni buon conto, la deduzione dell’esclusione del sinistro dal novero di quelli oggetto del contratto di assicurazione, riguardando l’esatta delimitazione di quello, non integra un’eccezione in senso stretto.

La doglianza del ricorrente è, pertanto, manifestamente infondata e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

Sussistono in capo al ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida per ciascuno dei controricorrenti in € 6.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed oltre ad € 200,00 per esborsi.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27049/22 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.G.S. [OSCURATO:PERSONA], sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA], sedente a Milano, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Isidoro PENSIERI; -intimato - avverso la sentenza n. 661/2022 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 7 aprile 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. 31/3/2022 Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 11/07/2009, allorquando il velivolo ultraleggero sul quale l’attore si trovava, precipitava improvvisamente a terra a causa del lancio di un mazzo di fiori da parte del Nannelli, conducente e proprietario del mezzo, che provocava la rottura dell’elica posteriore ed il blocco del motore del velivolo. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiamava in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.a (già AIG Europe s.a.), assicuratrice del velivolo, della quale si indicava quale mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., società rimaste contumaci nel giudizio di primo grado. Il Tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva del Nannelli e respingeva la domanda proposta da quest’ultimo verso la società assicuratrice per difetto di prova del rapporto assicurativo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non riteneva sufficiente ai fini della prova del contratto assicurativo il certificato di assicurazione prodotto dall’assicurato. Si costituivano nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA] - per associarsi ai motivi di gravame e chiederne l’accoglimento - e AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia nonché I.G.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza n. 661/2022 qui impugnata, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame, con conferma integrale della sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorso per Cassazione il Nannelli con atto affidato ad un unico motivo, mentre resistono a mezzo di distinti controricorsi le società AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia e I.G.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia “ art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 1888 e 2697 c.c., 115 c.p.c. e 22 D.P.R. 404/88”. Le censure si incentrano sull’avere la sentenza negato efficacia probatoria al certificato di assicurazione. Osserva in particolare la parte ricorrente che il certificato di assicurazione prodotto sarebbe sufficiente a comprovare la sussistenza della copertura assicurativa, pur in difetto del deposito della polizza, perché l’atto reca in sé i requisiti necessari a identificare la vigenza del contratto. Aggiunge la stessa che il comportamento processuale della società di assicurazione comporta, in applicazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., la non contestazione delle circostanze dedotte in ordine all’operatività della garanzia. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Anzitutto, la pronuncia impugnata risulta basata sul fatto che l’assicuratrice aveva eccepito una determinata dinamica del sinistro (imprudente lancio di un mazzo di fiori dall’aereo, assicurato con un filo di ferro) che non rientrerebbe nella garanzia assicurativa. Orbene, sotto tale profilo il ricorrente non ha neppure dedotto espressamente, né ha richiamato dove e in quale atto dei precedenti gradi di giudizio abbia dedotto, che invece dalla documentazione prodotta lo stesso avesse dimostrato la ricomprensione del “lancio degli oggetti da parte del pilota” tra i rischi coperti dalla garanzia assicurativa. 1.2. In ogni caso, deve osservarsi che il contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1888 cod. civ. e dell’art. 166 D.lgs. n. 209/2005, è soggetto all’obbligo di prova scritta “ad probationem”, con conseguente applicazione dei limiti probatori indicati dagli artt. 2725 e 2729, secondo comma, cod. civ. Premesso che la controversia - per come è stata strutturata la domanda iniziale e la successiva chiamata in garanzia - attiene alla prova del contratto di assicurazione tra le parti, è noto che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte “Il certificato di assicurazione attesta l’esistenza della garanzia assicurativa, e obbliga l’assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del terzo danneggiato. Nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione deve, invece, essere provato - ai sensi dell’art. 1888 cod. civ. - attraverso la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza” (cfr. Cass. n. 12322/2005; Cass. n. 4077/1985). Il certificato assicurativo, riporti o meno la descrizione dei rischi coperti, è volto a dimostrare l’adempimento degli obblighi assicurativi nei confronti delle autorità competenti al relativo controllo ed a tutela dei terzi danneggiati, ma non incide sul rapporto contrattuale, né in particolare, è idoneo a fornire ‘‘inter partes’’ la prova scritta del contratto, che deve essere data, a norma del richiamato art. 1888 cod. civ., mediante la produzione in giudizio della polizza sottoscritta. Nel caso di specie, tra l’altro, non solo il ricorrente non ha prodotto la polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza, ma risulta altresì che il certificato di cui si discute è stato prodotto dal Nannelli in copia fotostatica, definita fin dal primo grado in parte come poco leggibile, e non chiaramente collazionato, comunque non idoneo nemmeno a identificare ed esaminare gli ambiti del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa. Quanto al fatto che la controversia non sarebbe inter partes, ma nasce da un soggetto terzo trasportato, va ricordato che, invece, l’efficacia del certificato come prova del contratto assicurativo è predicata proprio dall’assicurato nei riguardi del proprio assicuratore: il coinvolgimento del terzo è, infatti, dovuto alla concretizzazione ai suoi danni del rischio assicurato e il medesimo terzo non agisce nei confronti dell’assicuratore del danneggiante. Neppure fondata è la deduzione di parte ricorrente circa la mancata applicazione del principio di non contestazione in relazione alla contumacia della compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado e per non avere questa contestato nel giudizio di appello la veridicità e/o l’autenticità del certificato di assicurazione, né l’esistenza del contratto assicurativo. Sotto il primo profilo basterà richiamare il testo dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., che stabilisce l’esclusione dal thema probandum dei fatti non specificamente contestati dalla parte “costituita” (cfr. Cass.14623/09); sotto il secondo profilo va osservato che il giudice d’appello, nel decidere la causa, deve aver riguardo al thema decidendum ed al thema probandumcosì come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui (cfr. Cass n. 22461/15). E tanto a tacere del fatto che, ad ogni buon conto, la deduzione dell’esclusione del sinistro dal novero di quelli oggetto del contratto di assicurazione, riguardando l’esatta delimitazione di quello, non integra un’eccezione in senso stretto. La doglianza del ricorrente è, pertanto, manifestamente infondata e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono in capo al ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida per ciascuno dei controricorrenti in € 6.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed oltre ad € 200,00 per esborsi. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ul
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