CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, n. 5, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, perché la decisione della Corte di appello (che ha negato la continuazione con il precedente giudicato facendo leva sul rilevate iato temporale di oltre sette anni che separa i fatti) si conforma al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui "il riconoscimento della continuazione, necessita [..] non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contíguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci