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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08817/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7406-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatae difesa – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4805 / 3 8 /201 5 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 16 settembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 6 ottobre2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , IVA –Operazioni. oggettivamente inesistenti RGN 7406/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nel settore agricolo ambientale, l’avviso d’accertamento con cui rideterminò il reddito relativo all’anno d’imposta 2007, ai fini Ires, Iva ed Irap.

L’atto impositivo era stato emesso a seguito di una verifica fiscale eseguita presso una società di consulenza ([OSCURATO:SOCIETA].), con sede legale presso un magazzino abbandonato, che non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, né operato versamenti di imposte; il suo amministratore era irreperibile e risultava l’emissione di fatture per prestazioni inesistenti nei confronti di soggetti terzi.

Era stato pertanto contestato alla [OSCURATO:PERSONA], destinataria di fatture dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo di € 475.000,00, di aver dedotto costi corrispondenti a quell’importo per operazioni oggettivamente inesistenti.

La società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 539/05/2013 respinse le ragioni della contribuente.

L’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio fu rigettato con sentenza n. 4805/38/2015.

Il giudice regionale ha confermato le statuizioni di primo grado, rilevando che l’Agenzia delle entrate aveva indiziariamente dimostrato l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate e la colpevolezza della società, le cui controprove erano state di contro ritenute inidonee ad escludere il coinvolgimento della Agro Italia nella condotta fraudolenta.

La società ha censurato con due motivi la decisione, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’ufficio con controricorso.

All’esito dell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che RGN 7406/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la società denuncia l’erronea o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.], quanto al malgoverno delle regolesulle prove presuntive.

Il motivo è infondato.

Premesso che dal contenuto della decisione emerge senza equivoci interpretativi che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato il compimento di operazioni oggettivamente inesistenti, sul tema la giurisprudenza ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente l'indebita detrazione, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.

Una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, offrire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex multis, Cass., 13 marzo 2013, n. 6229; 14 settembre 2016, n. 18118; 18 ottobre 2021, n. 28628).

Quanto alla denuncia di malgoverno delle prove presuntive, sulle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie deve RGN 7406/2016 Consigliere rel.

Federici innanzitutto ribadirsi che compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione dellaprova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984).

Peraltro, ai fini dell’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dalla amministrazione (Cass., 8 aprile 2009, n. 8484; 15 gennaio 2014, n. 656; 26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n. 11162), quando manca tale convergenza qualificanteè necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova.

La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (ex multis, cfr. Cass., 16 maggio 2017, n. 12002; 12 RGN 7406/2016 Consigliere rel.

Federici aprile 2018, n. 9059; 25 ottobre 2019, n. 27410).

Ciò che pertanto rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

Nel caso di specie il giudice regionale ha analiticamente riportato tutti gli elementi indiziari, su cui era stata fondata la verifica dell’oggettiva inesistenza delle prestazioni di servizi di consulenza fatturati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (l’inesistenza di unasede legale, rinvenuta in un capannone abbandonato, la sistematica omissione di presentazione di dichiarazioni fiscali, così come del versamento di imposte; l’irreperibilità dell’amministratore della società, il riscontro della emissione di fatture per prestazioni inesistenti, formalmente offerte ad altri soggetti terzi).

Ha dunque vagliato gli elementi offerti dalla odierna ricorrente in ordine alla esistenza delle operazioni fatturate (il pagamento di somme tramite bonifici bancari, la documentazione fotografica nella quale si intravede un citofono ed un portone, la quale è tuttavia priva di data, l’affermazione di riunioni tenutesi presso la [OSCURATO:PERSONA], priva di riscontriobiettivi).

Ha ritenuto che gli elementi addotti dalla società non fossero idonei a superare gli indizi, considerati gravi, precisi e concordanti, allegati dall’amministrazione finanziaria a supporto degli esiti della verifica.

Il giudice, nello sviluppo del procedimento logico-argomentativo, ha rispettato i principi di diritto che questa Corte ha elaborato in materia, così che il motivo risulta infondato.

Né ha pregio evidenziare che nel suo ragionamento il giudice regionale abbia indirizzato l’attenzione su elementi che riguardavano l’esistenza della società fornitrice, perché in tema di operazioni oggettivamente inesistenti quello che conta è la prova, anche presuntiva, dell’inesistenza della RGN 7406/2016 Consigliere rel.

Federici fornitrice medesima, posto che,se essa manca, mancano le operazioni fatturate.

Non è necessario cioè, a differenza delle operazioni soggettivamente inesistenti, dare la prova della consapevolezza soggettiva del cessionario, perché delle operazioni oggettivamente inesistenti è implicita la consapevolezza e la responsabilità del cessionario.

Peraltro, per mera completezza, gli indizi vagliati in sede d’accertamento dall’Agenzia delle entrate sarebbero stati più che sufficienti a provare il coinvolgimento soggettivo della cessionaria, anche qualora le operazioni fossero state solo soggettivamente inesistenti.

Con il secondo motivo ci si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, e della carenza di motivazione sul punto (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).Sostiene la ricorrente di aver evidenziato diversi “fattori” in grado di superare le presunzioni dell’Agenzia delle entrate.

A parte che gli elementi addotti dalla difesa della società sono stati tutti palesemente esaminati e ponderati dal giudice dell’appello, che li ha ritenuti inidonei a superare la prova presuntiva allegata dall’ufficio, il vizio di motivazione, nella formulazione introdotta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve riferirsi all’omesso esame di un fatto, laddove la censura è costruita come critica indirizzata al ragionamento elaborato dal giudice regionale.

In realtà la società ha sollecitato una rivalutazione del merito della vicenda in sede di legittimità, così che il motivo si rivela inammissibile.

Il ricorso va in conclusione rigettato e all’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

RGN 7406/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €7.500,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7406-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatae difesa – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4805 / 3 8 /201 5 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 16 settembre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 6 ottobre2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , IVA –Operazioni. oggettivamente inesistenti RGN 7406/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nel settore agricolo ambientale, l’avviso d’accertamento con cui rideterminò il reddito relativo all’anno d’imposta 2007, ai fini Ires, Iva ed Irap. L’atto impositivo era stato emesso a seguito di una verifica fiscale eseguita presso una società di consulenza ([OSCURATO:SOCIETA].), con sede legale presso un magazzino abbandonato, che non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, né operato versamenti di imposte; il suo amministratore era irreperibile e risultava l’emissione di fatture per prestazioni inesistenti nei confronti di soggetti terzi. Era stato pertanto contestato alla [OSCURATO:PERSONA], destinataria di fatture dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo di € 475.000,00, di aver dedotto costi corrispondenti a quell’importo per operazioni oggettivamente inesistenti. La società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 539/05/2013 respinse le ragioni della contribuente. L’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio fu rigettato con sentenza n. 4805/38/2015. Il giudice regionale ha confermato le statuizioni di primo grado, rilevando che l’Agenzia delle entrate aveva indiziariamente dimostrato l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate e la colpevolezza della società, le cui controprove erano state di contro ritenute inidonee ad escludere il coinvolgimento della Agro Italia nella condotta fraudolenta. La società ha censurato con due motivi la decisione, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’ufficio con controricorso. All’esito dell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che RGN 7406/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la società denuncia l’erronea o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.], quanto al malgoverno delle regolesulle prove presuntive. Il motivo è infondato. Premesso che dal contenuto della decisione emerge senza equivoci interpretativi che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato il compimento di operazioni oggettivamente inesistenti, sul tema la giurisprudenza ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente l'indebita detrazione, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo. Una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, offrire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex multis, Cass., 13 marzo 2013, n. 6229; 14 settembre 2016, n. 18118; 18 ottobre 2021, n. 28628). Quanto alla denuncia di malgoverno delle prove presuntive, sulle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie deve RGN 7406/2016 Consigliere rel. Federici innanzitutto ribadirsi che compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione dellaprova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984). Peraltro, ai fini dell’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dalla amministrazione (Cass., 8 aprile 2009, n. 8484; 15 gennaio 2014, n. 656; 26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n. 11162), quando manca tale convergenza qualificanteè necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (ex multis, cfr. Cass., 16 maggio 2017, n. 12002; 12 RGN 7406/2016 Consigliere rel. Federici aprile 2018, n. 9059; 25 ottobre 2019, n. 27410). Ciò che pertanto rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Nel caso di specie il giudice regionale ha analiticamente riportato tutti gli elementi indiziari, su cui era stata fondata la verifica dell’oggettiva inesistenza delle prestazioni di servizi di consulenza fatturati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (l’inesistenza di unasede legale, rinvenuta in un capannone abbandonato, la sistematica omissione di presentazione di dichiarazioni fiscali, così come del versamento di imposte; l’irreperibilità dell’amministratore della società, il riscontro della emissione di fatture per prestazioni inesistenti, formalmente offerte ad altri soggetti terzi). Ha dunque vagliato gli elementi offerti dalla odierna ricorrente in ordine alla esistenza delle operazioni fatturate (il pagamento di somme tramite bonifici bancari, la documentazione fotografica nella quale si intravede un citofono ed un portone, la quale è tuttavia priva di data, l’affermazione di riunioni tenutesi presso la [OSCURATO:PERSONA], priva di riscontriobiettivi). Ha ritenuto che gli elementi addotti dalla società non fossero idonei a superare gli indizi, considerati gravi, precisi e concordanti, allegati dall’amministrazione finanziaria a supporto degli esiti della verifica. Il giudice, nello sviluppo del procedimento logico-argomentativo, ha rispettato i principi di diritto che questa Corte ha elaborato in materia, così che il motivo risulta infondato. Né ha pregio evidenziare che nel suo ragionamento il giudice regionale abbia indirizzato l’attenzione su elementi che riguardavano l’esistenza della società fornitrice, perché in tema di operazioni oggettivamente inesistenti quello che conta è la prova, anche presuntiva, dell’inesistenza della RGN 7406/2016 Consigliere rel. Federici fornitrice medesima, posto che,se essa manca, mancano le operazioni fatturate. Non è necessario cioè, a differenza delle operazioni soggettivamente inesistenti, dare la prova della consapevolezza soggettiva del cessionario, perché delle operazioni oggettivamente inesistenti è implicita la consapevolezza e la responsabilità del cessionario. Peraltro, per mera completezza, gli indizi vagliati in sede d’accertamento dall’Agenzia delle entrate sarebbero stati più che sufficienti a provare il coinvolgimento soggettivo della cessionaria, anche qualora le operazioni fossero state solo soggettivamente inesistenti. Con il secondo motivo ci si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, e della carenza di motivazione sul punto (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).Sostiene la ricorrente di aver evidenziato diversi “fattori” in grado di superare le presunzioni dell’Agenzia delle entrate. A parte che gli elementi addotti dalla difesa della società sono stati tutti palesemente esaminati e ponderati dal giudice dell’appello, che li ha ritenuti inidonei a superare la prova presuntiva allegata dall’ufficio, il vizio di motivazione, nella formulazione introdotta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve riferirsi all’omesso esame di un fatto, laddove la censura è costruita come critica indirizzata al ragionamento elaborato dal giudice regionale. In realtà la società ha sollecitato una rivalutazione del merito della vicenda in sede di legittimità, così che il motivo si rivela inammissibile. Il ricorso va in conclusione rigettato e all’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. RGN 7406/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €7.500,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti
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