CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 23992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa il 5 maggio 2021 dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ribadendo la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fallimentare (unico punto devoluto alla cognizione del giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione); le censure riguardano la mancata ammissione del ricorrente ai programmi di giustizia riparativa e alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare; considerato che: così delimitato l'oggetto del giudizio di rinvio, corretta appare la decisione della Corte di appello di Firenze di respingere la richiesta di accesso dell'imputato ai programmi di giustizia riparativa, stante la mancata devoluzione alla stessa Corte di questioni diverse da quella limitata alla citata circostanza aggravante; l'interesse alla richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa è strettamente riconducibile a profili afferenti al trattamento sanzionatorio, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. che non risultano avere formato oggetto del giudizio di rinvio ove rileva il giudicato progressivo ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.; sulla rilevanza delle menzionate questioni in tema di trattamento sanzionatorio ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa, di recente, si è pronunciata Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 - 01; ulteriormente, il ricorrente ha omesso di allegare quali siano i profili di utilità alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede che, pure, costituisce, dal contenuto esplicito dell'art. 129-bis cod. proc. pen., requisito suscettibile di essere verificato dal giudice chiamato a pronunciarsi sul punto; quanto al secondo motivo di ricorso, il diniego della pena sostitutiva è stato ampiamente motivato dal giudice di merito con il richiamo di cui a pag. 8 della sentenza sia alla idoneità, in concreto, della misura, sia a dati personologici dell'imputato del quale sono state evidenziate la non positiva biografia penale e l'assenza di resipiscenza o presa di distanza dalle condotte commesse; il giudizio, così come formulato, deve dirsi conforme al principio per il quale «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e 2concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658-01); il percorso motivazionale descritto è immune dai vizi lamentati sia perché articolati rispetto a punti che non hanno formato oggetto di devoluzione alcuna da parte della Corte di cassazione in sede di annullamento, sia in quanto censure rivalutative e basate su argomenti fattuali (con specifico riguardo al secondo motivo); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Di P.Q.M