CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2025
Cassazione n. 22837/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12758/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MILANO piazza leonardo [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1876 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 12758/2022 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22837/2025 Data pubblicazione 07/08/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4563/2021 depositata il 14/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 10 12 21 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 3 2 20 del tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile la domanda degli eredi del lavoratori in epigrafe al pagamento di differenza TFR per euro 49.711. In particolare la corte ha ritenuto che sulle medesime somme fosse intervenuto giudicato precedente. Avverso la sentenza ricorrono gli eredi per due motivi, resiste con controricorso il datore di lavoro. Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 276 c.p.c. e 2909 c.c. per aver ritenuto il giudicato sebbene in un giudizio la domanda era stata ritenuta tardiva e comunque infondata (e non essendo configurabile l’onere di impugnare anche nel merito). Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ex numero cinque dell’art. 360 co.1 c.p.c., nonché violazione dell’art. 112c.p.c. per avere la corte territoriale trascurato che le somme non erano state richieste con decreto ingiuntivo solo per errore, essendo spettanti All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso in data 17 aprile 2025. Numero registro generale 12758/2022 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22837/2025 Data pubblicazione 07/08/2025 Deve quindi dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Le spese vanno compensate in considerazione del sopravvenuto fallimento del datore di lavoro, che rende giustificata la rinuncia del ricorrente. P.Q.M dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 12758/2022 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 22837/2025 Data pubblicazione 07/08/2025