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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12581/2025

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Sul ricorso n. 9714/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 4526/1/2019 depositata 22 luglio 2019.

Visto l’atto depositato il 21 aprile 2023 con il quale la ricorrente harinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 9714/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 4526/1/2019 depositata 22 luglio 2019. Visto l’atto depositato il 21 aprile 2023 con il quale la ricorrente harinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente
Decreto Cassazione n. 12581/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris