CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 49845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 43 e 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è generico e non consentito in sede di legittimità in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'omessa acquisizione della remissione di querela è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, esclude l'avvenuta remissione di querela. Deve essere, in proposito, rimarcato che la deposizione del teste Della Morte (il quale ha riferito che la querela sarebbe stata rimessa,), in assenza di un formale atto di remissione non è sufficiente a comprovare la sopravvenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 61, n. 7 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. in considerazione della rilevante gravità del danno sofferto dalla persona offesa pari ad euro 80.000,00 (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, invero, la rilevanza oggettiva del danno ha valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce elemento sussidiario di valutazione, utilizzabile soltanto quando l'ammontare si inserisca in una fascia il cui apprezzamento presenti parametri di dubbio (Sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01). ritenuto che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., l'eccessività della pena e la mancata applicazione di una pena sostitutiva è al contempo generico e manifestamene infondato, generico. Deve essere, in particolare, rimarcato che la pena è stata determinate nel minimo edittale e che la Corte territoriale, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena in considerazione delle modalità della condotta, della particolare inclinazione del ricorrente a commettere truffe e dei precedenti penali dell'imputato (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente aspecificità della doglianza. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]