CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
31822/2021 SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 febbraio 1980; NOVIELLO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 ottobre 1968; POLITO Daniela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 agosto 1981 avverso la sentenza 16 marzo 2021 della Corte di appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Lette le conclusioni del difensore della parte civile ZURICH Insurance PLC - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi con liquidazione come da nota spese parimenti depositata; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]- Avv. [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi con liquidazione come da nota spese parimenti depositata lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]- Avv. [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto rigettarsi i ricorsi con liquidazione come da nota spese depositata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 dicembre 2019 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di truffa all'assicurazione,- limitatamente ai fatti commessi dal 4 maggio 2013 - e associazione a delinquere. 2. Propongono congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Francesco, NOVIELLO Giuseppe e POLITO Daniela. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] e POLITO con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il reato associativo. Secondo la difesa, mancherebbero gli elementi costitutivi della condotta e in particolare non vi sarebbe una stabile organizzazione e una specifica ripartizione di ruoli e compiti. Mancherebbe inoltre qualsivoglia specificazione in ordine alla posizione della POLITO. 2.1.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere valorizzata la condizione di incensuratezza della donna è il fatto che costei era risultata coinvolta per effetto del legame familiare con il [OSCURATO:PERSONA], il corretto comportamento processuale di entrambi gli imputati 2.2 Ricorso NOVIELLO Giuseppe con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale e della Corte d'appello di Milano. Secondo il ricorrente, infatti, il delitto associativo, più grave fra quelli contestati, si sarebbe consumato interamente a Napoli con conseguente competenza del Tribunale di Napoli. Tale situazione sarebbe agevolmente desumibile dal luogo di effettiva residenza dei soggetti beneficiari, del fatto che la polizza assicurativa veniva inviato presso il tavolone urbano, dal fatto che i pagamenti provenivano da Napoli. Lo stesso Tribunale aveva del resto valorizzato l'attività di PRISCO Annunziata che coordinava le attività criminose, procederà cacciare i clienti che gestiva il relativo portafoglio di polizze e che svolgeva tale attività a Napoli. Erronea sarebbe sul punto l'affermazione per cui l'associazione operasse in Lombardia e che fosse rilevante il fatto che nel capo di imputazione non emergessero precise indicazioni in relazione alla nascita e alle operatività del sodalizio. Sarebbe ulteriormente erroneo l'affermazione della Corte per cui l'unico luogo in cui sarebbe emersa l'attività delinquenziale del sodalizio sarebbe stato il luogo dove avevano sede le assicurazioni truffate. 2.2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una fattispecie associativa e non di una semplice fattispecie concorsuale plurima. Non vi sarebbe prova della partecipazione stabile dell'imputato alla compagine criminosa dovendosi, per il ricorrente, a ritenere rilevante l'identico modus operandi e l'operatività seriale anche perché il ricorrente avrebbe posto in essere condotte criminose nell'arco di quattro mesi, a partire dal febbraio 2013 fronte di una compagine che risulterebbe esistente dal marzo 2011. Mancherebbero, a parere del ricorrente, elementi qualificanti quali la presenza di una cassa comune, l'impiego di risorse per il programma comune, la spartizione degli utili o conversazioni nelle quali gli imputati si confrontassero sull'ingresso di nuovi membri nel sodalizio. 2.2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche. A parere del ricorrente, sarebbe inspiegabile che la pena ricevuta sia maggiore di quella dei coimputati e comunque avrebbe dovuto considerarsi la limitata partecipazione ai fatti di causa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e POLITO Daniela. 2.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] - POLITO è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 — 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 — 01). 2.2. Il secondo motivo è affetto dallo stesso vizio risultando il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato - in relazione a tutte le posizioni - su motivazione logica e congrua che ha valorizzato il fatto che gli imputati hanno agito in un contesto organizzato e sistematicamente proteso alla realizzazione di plurime frodi assicurative, tanto da giungere alla realizzazione di oltre 1300 illeciti e a determinare la circolazione di centinaia di veicoli sforniti di una valida copertura assicurativa. Il tutto con ingenti ricadute sull'intera collettività determinando i presupposti per un intervento del fondo della vittima della strada e quindi coerentemente ritenendo sussistente una non comune abilità delinquenziale è un dolo di significativa intensità. Si tratta di motivazione logic:a, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria che materialmente ha proceduto, è manifestamente infondato. Deve ribadirsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in relazione alle imputazioni articolate nel presente procedimento, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute- Sez. 2, Sentenza n. 41012 del 20/06/2018 - Rv. 274083 - 01). In tale contesto assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, Sentenza n. 49995 del 15/09/2017 Rv. 271585 - 01), eventualmente anche attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa (Sez. 3, Sentenza n. 35578 del 21/04/2016 - Rv. 267635 - 01). 3.1.1. La sentenza impugnata opera una concreta valutazione delle condotte per come contestate; qualifica come atti preparatori l'attività relativa al procacciamento delle persone interessate alla stipulazione di polizze e ritiene espressione effettiva della operatività dell'associazione l'attività inerente ai contatti con le agenzie assicurative alla concreta stipula dei contratti. Si tratta di motivazione logica poiché solo in tale momento risulta essersi realizzata la spendita di generalità false (in particolare relativamente al luogo di residenza) che costituisce l'elemento qualificante dell'intera attività. 3.1.2. Deve inoltre segnalarsi come, proprio per verificare, anche alla stregua della formulazione del capo di imputazione, il luogo in cui potessero ritenersi sussistenti le attività di organizzazione e coordinamento della compagine, deve farsi riferimento all'apporto dei singoli partecipanti. In tale contesto, risulta che organizzatore dell'intera compagine e soggetto che si muoveva nella gestione degli interessi della compagine medesima era Francesco [OSCURATO:PERSONA]. L'attività che è stato possibile ricostruire a carico di tale organizzatore risulta non essere stata svolta a Napoli ma essenzialmente nella provincia di Milano posto che costui riceveva tramite bonifico il denaro da spendere per le polizze e che le agenzie selezionate e contattate si trovavano per lo più nella provincia di Milano. Per altro verso, la valorizzazione operata in sede di ricorso dell'attività di PRISCO Annunziata risulta non coerente allo stesso principio di diritto cui la difesa dice di ispirarsi. La PRISCO, infatti, risulta essere stata considerata dai giudici del merito alla stregua di una mera coordinatrice: tale qualificazione risulta coerente alla mancanza di funzioni effettivamente direttive anche in considerazione della natura meramente preparatoria dell'attività svolta riguardante il procacciamento dei soggetti interessati alla stipula delle polizze che la preparazione della documentazione alterata che accompagnava il carteggio inviato al [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il secondo motivo del ricorso NOVIELLO risulta manifestamente infondato. Risulta infatti ampiamente valorizzata dai giudici del merito la stabilità della compagine dimostrata dalla serialità e professionalità nella commissione degli illeciti e da una capillare preparazione degli stessi peraltro articolata in diverse regioni, il numero assolutamente significativo di condotte poste in essere, la ripartizione interna di compiti tra gli associati, la presenza di un costante collegamento - sia diretta sia mediata -tra gli associati; tutti elementi che palesavano una fattispecie che - sebbene palesata nei pochi mesi in cui si sono svolte le intercettazioni - assumeva una stabilità che andava ben oltre il periodo connesso all'accertamento. 3.3. Come già evidenziato in precedenza, le generiche doglianze in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche vanno disattese in presenza di motivazione logica e congrua che ha valorizzato le caratteristiche della associazione e dei reati fine. Inoltre, con riferimento specifico al ricorrente, risulta correttamente valorizzata anche la presenza di precedenti penali che ampiamente forniscono spiegazione della parametrazione della pena. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. Deve inoltre disporsi la condanna dei ricorrenti alla rifusione a favore di ciascuna delle costituite parti civili delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. r Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] P.L.C., in persona dei rispettivi legali, rappresentanti p.t., che liquida pe