CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 32640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio in relazione ad entrambe le censure. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 dicembre 2021 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva che gli era stato contestato, quale legale rappresentante, dal 22 dicembre 2003 al 23 marzo 2006, della Itticomp s.r.I., dichiarata fallita in data 23 febbraio 2007, in relazione: a) a merci per un valore di 1.000.610,00; b) a beni strumentali per il valore di 239.875,00 (circoscritto nella sentenza di secondo grado al minore importo di 211.836,61 euro, al netto dell'imbarcazione indicata nella fattura n. 2 del 25 maggio 2005, disconosciuta dal colui che ne risultava emittente). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando, quanto alla distrazione delle rimanenze (avannotti), che la Corte territoriale, occupandosi esclusivamente degli effetti delle mareggiate del dicembre 2004, aveva completamente eluso il tema prospettato con l'atto di appello, ossia la sopravvalutazione della merce stessa, la cui consistenza, secondo quanto riconosciuto dal curatore nella sua relazione, non era congruente rispetto al costo del personale dipendente e alla cifra irrisoria spesa per l'alimentazione del pesce. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando, quanto alla distrazione dei beni strumentali, che la Corte territoriale aveva omesso di considerare come, oltre alla fattura n. 2 del 25 maggio 2005, anche le restanti fatture indicate nella distinta sentenza n. 55/2012 del Tribunale di Patti avevano per oggetto operazioni oggettivamente inesistenti aventi per contenuto i beni strumentali non rinvenuti dal curatore. 3. Il procedimento è stato inizialmente assegnato alla VII sezione. In quella sede è stata trasmessa memoria nell'interesse dell'imputato, con la quale si è insistito per l'assegnazione alla sezione ordinaria. Il collegio della VII ha disposto il rinvio in sezione. 4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. All'udienza del 12 luglio 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto ir 1. Il primo motivo è fondato. Laddove sia dato riscontrare, come nella specie, il requisito della specificità dei motivi di appello (a proposito del quale si vedano le fondamentali Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), il giudice dell'impugnazione è efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. ed è tenuto ad affrontare nella motivazione le critiche sviluppate dalla parte. Ora, con riferimento alle rimanenze, l'atto di appello indicava le ragioni (peraltro sottolineate già nella relazione predisposta dal curatore ai sensi dell'art. 33 I. fall.), legate alle incongruenze dei costi di mangime e di personale, per le quali le prime dovevano ritenersi sopravvalutate in bilancio. In aggiunta a tale considerazione (come reso palese dal "Tralaltro" che introduce il relativo argomento) si poneva il problema degli esiti della mareggiata che aveva danneggiato diverse vasche, con conseguente dispersione di pesce nel mare. La Corte d'appello ha affrontato soltanto quest'ultimo rilievo, senza offrire alcuna risposta alla prima articolazione. 2. Fondato è anche il secondo motivo, dal momento che, in disparte la genericità della motivazione concernente la non corrispondenza, per data e importo, delle fatture ritenute false nella sentenza n. 55 del 2012 del Tribunale di Patti con quelle indicate dalla curatela, resta da considerare che quest'ultima decisione esplicitamente indica la Edilcogema s.r.I., quantomeno per l'anno 2005, come una mera cartiera. La considerazione alimenta seri dubbi sulla reale esistenza dei beni strumentali non rinvenuti. 3. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione