CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della M&[OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita in data 4 novembre 2009; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto — tenuto conto del termine massimo di prescrizione (pari a dodici anni e sei mesi) e dei periodi di sospensione pari a complessivi 171 giorni (60 giorni per rinvio udienza del 14 febbraio 2018 per impedimento; 42 giorni per rinvio dal 23 ottobre 2019 al 4 dicembre 2019 per adesione astensione; 69 giorni per rinvio udienza 4 dicembre 2019 al 11 febbraio 2020 per adesione astensione) — il termine prescrizionale sarebbe decorso il 22 ottobre 2022, data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de