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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 14577/2026

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incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 35/2025 depositata il19/02/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorsoNumero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/2026principale, con assorbimento delle ulteriori censure, e per il rigetto delricorso incidentale;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente principale e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]1.

La Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimatole dallaaver ripreso servizio a seguito della sentenza del Tribunale di Roma (n.3558/2021) che aveva accertato l’illegittimità dei contratti a termineintercorsi fra le parti per lo svolgimento delle mansioni di maschera di salae disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato.2.

Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto legittimo ilcomportamento della lavoratrice ai sensi dell’art. 1460 c.c., conconseguente insussistenza del fatto contestato, poiché la Fondazione, indifformità dell’ordine giudiziale, l’aveva invitata a riprendere servizio per unrapporto “a prestazione”.

Tuttavia, poiché, nel mentre, la sentenza cheaveva disposto la conversione del rapporto era stata riformata in appello,alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed all’accertamento deldiritto della lavoratrice alla reintegrazione (con assorbimento di ogni altradoglianza), non è seguita la relativa condanna dell’ente: infatti, i giudicid’appello hanno ritenuto di poter valutare la fondatezza dell’impugnazionedel licenziamento ma non di pronunciare la condanna dell’ente perl’intervenuto mutamento dello stato di diritto tra le parti (risultando esclusaall’attualità la sussistenza del rapporto di lavoro), fermo restando ilcoordinamento dei giudicati in esito alla definitività del processopregiudicante, pendente in cassazione a seguito di ricorso della lavoratrice.3.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione laopposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, proponendo anche ricorsoNumero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/2026incidentale condizionato, assistito da memoria, al quale resiste a sua voltala Fondazione con controricorso.4.

Entrambe le parti hanno depositato la sentenza di questa Corte n.29455 del 2025, emessa nel giudizio pregiudicante, con cui è stata dispostala cassazione della sentenza d’appello con rinvio per nuovo esamelimitatamente alla legittimità dei contratti a termine stipulatisuccessivamente al 4 gennaio 2015.5.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioniscritte, sostanzialmente confermate oralmente nella pubblica udienza,chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, conassorbimento delle ulteriori doglianze, ed esprimendosi per l’inammissibilitàdel ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorso principale denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., in combinato disposto con gli artt. 336 e337 e 295 c.p.c. (ex art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale – a fronte della riforma della sentenza di conversione delrapporto di lavoro – omesso di sospendere il presente giudizio in attesadella definizione del processo pregiudicante, in violazione del principio delcoordinamento tra giudicati.2.

Con il secondo mezzo il ricorso principale prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dei principi sull’exceptio inadimpleticontractus (ex art. 360, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale ritenutolegittima l’eccezione di inadempimento formulata ai sensi dell’art. 1460 c.c.,omettendo di analizzare fatti decisivi per il giudizio idonei ad evidenziarel’inapplicabilità di detta previsione per difetto del requisito della buona fede,dando così luogo ad una motivazione apparente.3.

Con la terza critica il ricorso principale torna a dedurre la violazionee falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dei principi sull’exceptio inadimpleticontractus (ex art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale ritenutoNumero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/2026legittima l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. nonostantel’assenza di proporzione nella condotta tenuta dalle parti nell’asseritoinadempimento.4.

Infine, con la quarta doglianza il ricorso principale denuncia laviolazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015 (ex art. 360, n. 3 c.p.c.)per la ritenuta insussistenza del fatto contestato.5.

Con il ricorso incidentale condizionato sono stati riproposti i motivi diappello non esaminati dalla Corte territoriale in applicazione del principiocd. della ragione più liquida.6.

In via pregiudiziale, è fondata la questione sollevata con il primomotivo del ricorso principale in riferimento all’art. 336, secondo comma,c.p.c. nei termini di seguito precisati.7.

Costituisce, infatti, consolidato indirizzo di questa Corte il principioper cui, nell’ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito dauna sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenzadetermina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l’appello hacarattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata aprendere il posto della sentenza di primo grado; anche nell’ipotesi in cui lasentenza d’appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha unareviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza delgiudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia,riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domandedelle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere inexecutivis sulla base della sentenza di primo grado (riformata dallasentenza d’appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzionefondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio (Cass.Sez.

L, 08/07/2013, n. 16934).7.1.

Con specifico riferimento al giudizio di impugnazione dellicenziamento, è stato precisato che le somme corrisposte in esecuzionedella sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono,Numero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/2026ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, risarcimento del dannoingiusto subito dal lavoratore per l’illegittimo licenziamento, di modo checon la riforma della predetta sentenza viene a cadere l’illecito civile ascrittoal datore di lavoro e non sussiste più l’obbligo del risarcimento a suo carico;pertanto, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titololegittimante e debbono essere, conseguentemente, restituite al datore dilavoro fin dal momento della riforma della sentenza, atteso che, per il nuovotesto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., non è più necessario ilpassaggio in giudicato della sentenza di secondo grado (Cass. Sez.

L,30/03/2006, n. 7543; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez.

L,22/08/2019, n. 21617 e Cass. Sez.

L, 01/04/2003, n. 4943).8.

In applicazione di tali principi, occorre concludere che nel caso dispecie, una volta riformata la sentenza di primo grado che aveva dispostola conversione del rapporto a tempo indeterminato, non vi era più luogo apronunciarsi sull’impugnazione del licenziamento, che quel rapportonecessariamente presupponeva e che era stato definitivamente posto nelnulla con la sentenza d’appello.

In tale situazione, come chiarito neirichiamati precedenti, non può assumere rilievo il fatto che il giudiziopregiudicante non sia stato ancora definito: infatti, anche nell’evenienza diuna pronuncia in sede di rinvio dispositiva ex novo del rapporto di lavoro,non si determinerebbe comunque la reviviscenza della sentenza di primogrado ormai riformata e l’eventuale esecuzione potrebbe fondarsi soltantosulla nuova statuizione così sopravvenuta.9.

Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il processo non potevaessere proseguito atteso il sopravvenuto venir meno del titolo esecutivoposto alla base del licenziamento e, dunque, della ragione d’esseredell’impugnazione oggetto del presente giudizio, con assorbimento di ognialtra questione proposta con il ricorso principale.Numero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/202610.

Il ricorso incidentale condizionato, con il quale sono stati ripropostii motivi di appello non esaminati perché assorbiti, ancorché in virtù delprincipio cd. della ragione più liquida, va invece dichiarato inammissibile,non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, con eventuale facoltà diriproposizione delle stesse davanti al giudice di rinvio (in tale senso, Cass.Sez. 3, 06/06/2023, n. 15893; in senso conforme, fra altre, Cass. Sez. 3,22/12/2025, n. 33441).11.

L’assoluta peculiarità della vicenda induce alla integralecompensazione delle spese dell’intero processo.12.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per il ricorsoincidentale.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nei sensi di cui inmotivazione, assorbite le ulteriori censure; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale condizionato; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchéil processo non poteva essere proseguito.Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dell’intero processo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 35/2025 depositata il19/02/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorsoNumero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/2026principale, con assorbimento delle ulteriori censure, e per il rigetto delricorso incidentale;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente principale e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimatole dallaaver ripreso servizio a seguito della sentenza del Tribunale di Roma (n.3558/2021) che aveva accertato l’illegittimità dei contratti a termineintercorsi fra le parti per lo svolgimento delle mansioni di maschera di salae disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato.2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto legittimo ilcomportamento della lavoratrice ai sensi dell’art. 1460 c.c., conconseguente insussistenza del fatto contestato, poiché la Fondazione, indifformità dell’ordine giudiziale, l’aveva invitata a riprendere servizio per unrapporto “a prestazione”. Tuttavia, poiché, nel mentre, la sentenza cheaveva disposto la conversione del rapporto era stata riformata in appello,alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed all’accertamento deldiritto della lavoratrice alla reintegrazione (con assorbimento di ogni altradoglianza), non è seguita la relativa condanna dell’ente: infatti, i giudicid’appello hanno ritenuto di poter valutare la fondatezza dell’impugnazionedel licenziamento ma non di pronunciare la condanna dell’ente perl’intervenuto mutamento dello stato di diritto tra le parti (risultando esclusaall’attualità la sussistenza del rapporto di lavoro), fermo restando ilcoordinamento dei giudicati in esito alla definitività del processopregiudicante, pendente in cassazione a seguito di ricorso della lavoratrice.3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione laopposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, proponendo anche ricorsoNumero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/2026incidentale condizionato, assistito da memoria, al quale resiste a sua voltala Fondazione con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato la sentenza di questa Corte n.29455 del 2025, emessa nel giudizio pregiudicante, con cui è stata dispostala cassazione della sentenza d’appello con rinvio per nuovo esamelimitatamente alla legittimità dei contratti a termine stipulatisuccessivamente al 4 gennaio 2015.5. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioniscritte, sostanzialmente confermate oralmente nella pubblica udienza,chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, conassorbimento delle ulteriori doglianze, ed esprimendosi per l’inammissibilitàdel ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso principale denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., in combinato disposto con gli artt. 336 e337 e 295 c.p.c. (ex art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale – a fronte della riforma della sentenza di conversione delrapporto di lavoro – omesso di sospendere il presente giudizio in attesadella definizione del processo pregiudicante, in violazione del principio delcoordinamento tra giudicati.2. Con il secondo mezzo il ricorso principale prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dei principi sull’exceptio inadimpleticontractus (ex art. 360, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale ritenutolegittima l’eccezione di inadempimento formulata ai sensi dell’art. 1460 c.c.,omettendo di analizzare fatti decisivi per il giudizio idonei ad evidenziarel’inapplicabilità di detta previsione per difetto del requisito della buona fede,dando così luogo ad una motivazione apparente.3. Con la terza critica il ricorso principale torna a dedurre la violazionee falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dei principi sull’exceptio inadimpleticontractus (ex art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale ritenutoNumero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/2026legittima l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. nonostantel’assenza di proporzione nella condotta tenuta dalle parti nell’asseritoinadempimento.4. Infine, con la quarta doglianza il ricorso principale denuncia laviolazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015 (ex art. 360, n. 3 c.p.c.)per la ritenuta insussistenza del fatto contestato.5. Con il ricorso incidentale condizionato sono stati riproposti i motivi diappello non esaminati dalla Corte territoriale in applicazione del principiocd. della ragione più liquida.6. In via pregiudiziale, è fondata la questione sollevata con il primomotivo del ricorso principale in riferimento all’art. 336, secondo comma,c.p.c. nei termini di seguito precisati.7. Costituisce, infatti, consolidato indirizzo di questa Corte il principioper cui, nell’ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito dauna sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenzadetermina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l’appello hacarattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata aprendere il posto della sentenza di primo grado; anche nell’ipotesi in cui lasentenza d’appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha unareviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza delgiudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia,riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domandedelle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere inexecutivis sulla base della sentenza di primo grado (riformata dallasentenza d’appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzionefondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio (Cass.Sez. L, 08/07/2013, n. 16934).7.1. Con specifico riferimento al giudizio di impugnazione dellicenziamento, è stato precisato che le somme corrisposte in esecuzionedella sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono,Numero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/2026ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, risarcimento del dannoingiusto subito dal lavoratore per l’illegittimo licenziamento, di modo checon la riforma della predetta sentenza viene a cadere l’illecito civile ascrittoal datore di lavoro e non sussiste più l’obbligo del risarcimento a suo carico;pertanto, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titololegittimante e debbono essere, conseguentemente, restituite al datore dilavoro fin dal momento della riforma della sentenza, atteso che, per il nuovotesto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., non è più necessario ilpassaggio in giudicato della sentenza di secondo grado (Cass. Sez. L,30/03/2006, n. 7543; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. L,22/08/2019, n. 21617 e Cass. Sez. L, 01/04/2003, n. 4943).8. In applicazione di tali principi, occorre concludere che nel caso dispecie, una volta riformata la sentenza di primo grado che aveva dispostola conversione del rapporto a tempo indeterminato, non vi era più luogo apronunciarsi sull’impugnazione del licenziamento, che quel rapportonecessariamente presupponeva e che era stato definitivamente posto nelnulla con la sentenza d’appello. In tale situazione, come chiarito neirichiamati precedenti, non può assumere rilievo il fatto che il giudiziopregiudicante non sia stato ancora definito: infatti, anche nell’evenienza diuna pronuncia in sede di rinvio dispositiva ex novo del rapporto di lavoro,non si determinerebbe comunque la reviviscenza della sentenza di primogrado ormai riformata e l’eventuale esecuzione potrebbe fondarsi soltantosulla nuova statuizione così sopravvenuta.9. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il processo non potevaessere proseguito atteso il sopravvenuto venir meno del titolo esecutivoposto alla base del licenziamento e, dunque, della ragione d’esseredell’impugnazione oggetto del presente giudizio, con assorbimento di ognialtra questione proposta con il ricorso principale.Numero registro generale 17534/2025Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 14577/2026Data pubblicazione 17/05/202610. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale sono stati ripropostii motivi di appello non esaminati perché assorbiti, ancorché in virtù delprincipio cd. della ragione più liquida, va invece dichiarato inammissibile,non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, con eventuale facoltà diriproposizione delle stesse davanti al giudice di rinvio (in tale senso, Cass.Sez. 3, 06/06/2023, n. 15893; in senso conforme, fra altre, Cass. Sez. 3,22/12/2025, n. 33441).11. L’assoluta peculiarità della vicenda induce alla integralecompensazione delle spese dell’intero processo.12. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per il ricorsoincidentale. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nei sensi di cui inmotivazione, assorbite le ulteriori censure; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale condizionato; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchéil processo non poteva essere proseguito.Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dell’intero processo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
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