CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 24353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11519/2023 proposta da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Puglia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - per la risoluzione del conflitto positivo di giurisdizione tra l a sentenz a n. 452/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 14/01/2015, R.G. 7465/2008, che ha confermato la sentenza n. 5/5/2007 depositata il 20/03/2007della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia e la sentenza n.563/2020 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], RG 1208/2008. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolgano il ricorso dichiarando la giurisdizione del giudice tributario e cassino senza rinvio la sentenzadel Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate (di seguito l’Agenzia) ha denunciato conflitto positivo reale di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1., cod. proc. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito la Fondazione), già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tra la sentenza n. 452 del 2015 di questa Corte, che ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia(CTR) n. 5/5/07 del 20 marzo 2007, e la sentenza n. 563 del 2020 del Tribunale ordinario di Bari, intervenute tra le parti. Ha esposto la ricorrente che entrambe le sentenze hanno definito giudizi instaurati dall’odierna controricorrente per fare accertare e dichiarare di avere maturato il medesimo credito per il versamento dell’imposta (IRPEG) in misura maggiore rispetto a quella dovuta. L’Agenzia ricorrente ha chiesto di risolvere il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario, in ragione del petitumsostanziale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilitàdel ricorso per l’inesistenza del conflitto positivo di giurisdizione, in quanto la CTR si è limitata ad emettere una pronuncia processuale e non sostanziale.Ha dedotto, altresì, che il petitum e la causapetendi sarebbero diversi nei due giudizi. Dinanzi al giudice tributario è venuta in rilievo l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato in ordine al sollecito di rimborso; dinanzi al giudice ordinario è venuto in rilievo l’indebito oggettivo e la richiesta di soddisfazione di un credito ormai certo, liquido ed esigibile, giacché consolidato per lo spirare del termine per l’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere-dovere di rettifica e controllo. 3. La trattazione del ricorso, già fissato all’adunanza camerale del 27 febbraio 2023, a seguito di istanza di rinvio formulata dall’Agenzia peresaminare la possibilità di una definizione transattiva di tutto il contenzioso, è stata differita e fissataall’odierna adunanza camerale. 4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la sussistenza del conflitto positivo reale di giurisdizione, da risolvere con l’affermazione della giurisdizione del giudice tributario, con pronuncia di cassazione senza rinvio della sentenza del Tribunale ordinario di Bari. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente, che ha contestato la giurisdizione dell’AGO dinanzi al Tribunale di Bari, ha denunciato conflitto positivo reale di giurisdizione tra la sentenza n. 452 del 2015 di questa Corte, che ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia n. 5/5/07 del 20 marzo 2007, e la sentenza n. 563 del 2020 del Tribunale ordinario di Bari, sostenendo che ambedue le pronunce sono state rese in giudizi aventi ad oggetto l’accertamento del medesimo credito d’imposta IRPEG, e dunque il medesimo petitumsostanziale, e ha chie sto che lo stesso venga risolto in favore del la giurisdizione del giudice tributario. Il conflitto di giurisdizione “reale” si verifica quando come, nella specie, tutti i giudici in conflitto abbiano affermato la propria giurisdizione con un provvedimento avente natura e contenuto decisorio, distinguendosi in tal modo dal conflitto cd. “virtuale”, risolvibile invece con l’istanza di regolamento preventivo, ex art. 41,cod. proc. civ. Presupposto indefettibile per l’operatività di questo speciale rimedio processuale è, dunque, l’identità del petitum sostanziale cui le decisioni si riferiscono, poiché, in opposta ipotesi sussisterebbe soltanto un “contrasto” di orientamenti giurisprudenziali in ordine alla risoluzione di una uguale questione. Si osserva che va ricondotto al concetto di identità del petitumsostanziale anche il caso in cui fra i giudizi vi sia parziale diversità di parti e di petitum, purché la prima non incida sulla sostanziale identità soggettiva dell’azione e la seconda si radichi in relazione alla medesima causa petendi(Cass, S.U., 27310 del 2023, n. 11744 del 2023, n. 11258 del 2022, che richiama Cass., S.U., n. 21928 del 2008). Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione può essere denunciato in ogni tempo e a prescindere dal passaggio in giudicato -come nella fattispecie in esame -o meno di una o di ambedue le sentenze contrastanti; in tale ipotesi, la pronunzia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione costituisce non già oggetto immediato della decisione, bensì effetto della risoluzione del conflitto (si v., citata Cass., S.U., n. 27310 del 2023, Cass., S.U., n. 33685 del 2018,n. 21196 del 2009, n. 21928 del 2008, n. 7108 del 2007,n. 17207 del 2003). 2. Per la decisione del conflitto di giurisdizione, è bene riassumere i fatti di causa e le domande oggetto dei giudiziintercorsi tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimborso del credito di imposta IRPEG all’Agenzia delle entrate, ritenendodi aver diritto all’aliquota agevolativa di cui all’art. 6 del dPR n. 601 1973. Ha, quindi, impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bari il prospettato silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione del credito d’imposta, con la condanna alla restituzione della relativa somma. Il giudice tributario ha accoltoil ricorso.Promosso l’appello dall’Agenzia, la CTR della Puglia ha accertato che, a fronte del dedotto silenzio rifiuto, era invece intervenuto il rigetto esplicito dell’istanza di rimborsoda parte dell’Amministrazione, di talché il silenzio rifiuto era inesistente,ed in ordine all’atto di rigetto esplicito dell’istanza di rimborso del credito d’imposta, era intervenuta la decadenza dal potere di impugnazione per il decorso del relativo termine. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 425 del 2015, ha rigettato il ricorso proposto dalla Fondazione avverso la sentenza della CTR, ponendo in evidenza, tra l’altro, che “l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla richiesta (ovvero ai suoi solleciti) di rimborso del credito indicato in dichiarazione, ha comunicato con missiva inviata al contribuente il giorno 11 novembre 2013, che il rimborso ai fini IRPEG non emergeva dalla dichiarazione per l’insussistenza in capo alla Fondazione dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa di cui all’art. 6 del dPR n. 601 del 1973. La ricorrente non impugnava tale atto (…) Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la comunicazione inviata dall’Amministrazione ha integrato un provvedimento di diniegoespresso sia nella sostanza, attesone il contenuto come sopra riportato, sia nella forma”. Nelle more della definizione del giudizio introdotto dinanzi al giudice tributario, la Fondazione ha agito dinanzi al Tribunale ordinario di Bari in sede monitoria, ottenendo decretoingiuntivo per il credito d’imposta IRPEG, per il cui accertamento e corresponsione aveva già proposto l’impugnazione del prospettato silenzio rifiuto dinanzi alla CTPdi Bari. L’Agenzia ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, con cui ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario, che era già stato chiamato a pronunciarsi. Il Tribunale ordinario di Bari, con la sentenza n. 563 del 2020,ha affermato la propria giurisdizione,in quanto la CTR ha emesso una pronuncia meramente processuale e la pretesa fatta valere dalla Fondazione ha natura di diritto soggettivo. Ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo nel merito. 3. Quanto illustrato esclude, come invece prospettato dalla resistente, che la sentenza della CTRdella Puglia n. 5/5/07, passata in giudicato, abbia definito il giudizio su di un mero presupposto processuale, in quanto la stessa è entrata nel merito della causa. In proposito, è rilevante la considerazione che il giudicato può formarsi su di una questione, quando su questa il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato, soppesando - benché non necessariamente in modo approfondito, ma pur sempre mostrando di averli presi in considerazione -gli argomenti che le parti hanno sottoposto al giudicante e dando preferenza agli uni piuttosto che agli altri, così appunto dirimendo la questione stessa e fissando, da controversi che erano, i punti di fatto e di diritto che devono ritenersi oramai immutabili tra le parti con la peculiare forza descritta dall'art. 2909 cod. civ. (Cass. , S.U., n. 24646 del 2016). Nella specie vi è stata la valutazione di merito da parte della CTR su un presupposto di fatto, la mancanza del silenzio rifiuto e l’adozione da parte dell’Agenzia di un provvedimento di rigetto non impugnato nei termini, con conseguenze decadenza della Fondazione dalla possibilità di contestarlo. Tale valutazione presuppone l’affermazione implicita da parte della CTR della giurisdizione tributaria (v., Cass. S.U.,n. 28179 del 2020). 4. Tanto premesso, sirileva che sussiste l’identità del petitum sostanziale, atteso che entrambi i giudizi vertono sull’accertamento del medesimocredito di imposta IRPEG. Né il diverso istituto processuale esperito dinanzi al giudice ordinario, ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto all’impugnazione del silenzio rifiuto promosso con il giudizio tributario, può mutare le regole del riparto tenuto conto del petitumsostanziale. 5. Il conflitto positivo reale di giurisdizione va risolto affermando la giurisdizione del giudice tributario, già esercitata con la sentenza della CTR, come chiesto dalla ricorrente, convenendosi con le conclusioni del Procuratore Generale. Nella specie la materia dei crediti d’imposta rientra nella giurisdizione tributaria e peraltro il decorso dei termini per le verifiche non consolida il diritto dell’interessato.Queste Sezioni Unite hanno affermato (Cass., S.U. , n. 761 del 2022, n. 12150 del 2021) che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 19 92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto. Ciò, in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel modello dell’indebito di diritto comune: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso; il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non può svolgersi secondo il modello dell’indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione(Cass., S.U., n. 19069 del 20 16). Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia del quantum di esso. Nella specie, nell’atto introduttivo del giudizio dinanzi alla CTP la Fondazione ha dato atto della mancata corresponsione del credito di imposta. Nel ricorso per decreto ingiuntivo la Fondazionehaterminato la narrazione dei fatti di causa alla nota di sollecito istanza di rimborso del 21 gennaio 2022 e alla risposta dell’Agenzia del 27 febbraio 2022,con cui il sollecito veniva inoltrato al centro Servizi per il completamento degli adempimenti di competenza e tale Ufficio aggiungeva che il rimborsode quo risultava in lavorazione. Ha desunto, quindi che lo spirare dei termini avrebbe consolidato il diritto rendendo il credito certo liquido ed esigibile.L’Agenzia, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo , ha completato la narrazione dellavicenda introducendo il tema del rigetto esplicito e dunque della contestazione formale del credito vantato. Peraltro, come già affermato da questa Corte (Cass., n. 2392 del 2018, n. 25464 del 2018),in tema di rimborso d'imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare ilcredito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoicrediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”. Di talché in entrambi i giudizi il petitum sostanziale ha riguardato la domanda di accertamento del medesimo diritto al rimborso del credito d’imposta IRPEG in ragione della contestazione dell o stesso da parte dell ’Agenzia, questionerimessa alla giurisdizione del giudice tributario. 6. In ragione delle considerazioni svolte il conflitto positivo reale di giurisdizioneva risolto in favore della giurisdizione del giudice tributario, con la cassazione senza rinvio della sentenza del Tribunale ordinario di Bari n. 563/2020depositata il 4 febbraio 2020 . 7. Avuto riguardo alla complessità della vicenda, si ravvisano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. PQM La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Cassa senza rin