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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30535/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1021/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione emesso dalla regione [OSCURATO:PERSONA] in forza del mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata il 4 aprile 2015, relativa a tributi dell'anno di imposta 2010 per un importo pari a euro 497,41; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo decorso il termine prescrizionale triennale proprio delle tasse automobilistiche, compensando le spese di giudizio; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente la quale si doleva della compensazione delle spese di giudizio nonostante il giudice di primo grado avesse accolto integralmente il suo ricorso, rigettava tale appello - senza nulla disporre in merito alle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata - affermando che: il contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento relativa al pagamento di bollo auto per un'annualità che risultava prescritta alla data di notifica dell'atto impugnato; il ricorso veniva accolto esclusivamente sulla base della mancata prova fornita dalla regione [OSCURATO:PERSONA] non costituitasi in giudizio, in merito ad eventuali atti interruttivi del credito in oggetto; stante l'originaria debenza della pretesa tributaria si confermava la decisione dei giudici di primo grado in punto di compensazione delle spese di lite.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la regione [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva.

Considerato che Ric. 2021 n. 11173 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente considerato corretta la compensazione delle spese da parte del giudice di primo grado.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); Ric. 2021 n. 11173 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -3- nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha contraddittoriamente dapprima evidenziato la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado quanto all'essere maturata la prescrizione e quindi riconoscendo la piena vittoria al contribuente, ma poi a negato a quest'ultimo la liquidazione delle spese di lite: nel caso di specie quindi è stata fornita una motivazione carente ed erronea relativa al perché siano state compensate le spese, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, dal momento che a tal fine la circostanza che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non fosse estesa al merito della controversia non riveste alcuna rilevanza (su quest'ultima circostanza cfr. Cass.n. 2362 del 2021).

Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11173 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -4- Tributaria Regionale del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1021/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione emesso dalla regione [OSCURATO:PERSONA] in forza del mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata il 4 aprile 2015, relativa a tributi dell'anno di imposta 2010 per un importo pari a euro 497,41; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo decorso il termine prescrizionale triennale proprio delle tasse automobilistiche, compensando le spese di giudizio; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente la quale si doleva della compensazione delle spese di giudizio nonostante il giudice di primo grado avesse accolto integralmente il suo ricorso, rigettava tale appello - senza nulla disporre in merito alle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata - affermando che: il contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento relativa al pagamento di bollo auto per un'annualità che risultava prescritta alla data di notifica dell'atto impugnato; il ricorso veniva accolto esclusivamente sulla base della mancata prova fornita dalla regione [OSCURATO:PERSONA] non costituitasi in giudizio, in merito ad eventuali atti interruttivi del credito in oggetto; stante l'originaria debenza della pretesa tributaria si confermava la decisione dei giudici di primo grado in punto di compensazione delle spese di lite. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la regione [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva. Considerato che Ric. 2021 n. 11173 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente considerato corretta la compensazione delle spese da parte del giudice di primo grado. Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); Ric. 2021 n. 11173 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha contraddittoriamente dapprima evidenziato la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado quanto all'essere maturata la prescrizione e quindi riconoscendo la piena vittoria al contribuente, ma poi a negato a quest'ultimo la liquidazione delle spese di lite: nel caso di specie quindi è stata fornita una motivazione carente ed erronea relativa al perché siano state compensate le spese, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, dal momento che a tal fine la circostanza che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non fosse estesa al merito della controversia non riveste alcuna rilevanza (su quest'ultima circostanza cfr. Cass.n. 2362 del 2021). Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11173 sez. MT - ud. 05-07-2022 -4- Tributaria Regionale del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudiz
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