CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 08339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Salerno [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 39712/21 del Tribunale di Roma del 19/10/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha convalidato l'arresto in flagranza di reato di [OSCURATO:PERSONA], disposto dalla polizia giudiziaria in relazione all'ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, sostenendo che ai fini dell'esecuzione della misura precautelare, gli elementi non apparivano così chiari ed univoci da giustificare l'arresto, essendo stata colta all'interno della propria abitazione e venendole contestato di non avere risposto al citofono, non funzionante, in occasione di un precedente controllo ad opera della stessa polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, durante un controllo di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 284, comma 4, cod. proc. pen., avvenuto alle ore 10,30 del 18 ottobre 2021, gli agenti azionavano il citofono dell'abitazione della ricorrente, all'epoca sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, senza ricevere risposta; successivamente alle ore 12,30 si riportavano presso detta abitazione e nell'occasione, oltre a suonare nuovamente senza esito al citofono, la contattavano per via telefonica. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rispondeva di trovarsi all'interno dell'abitazione ed apriva il cancello, consentendo l'ingresso agli operanti che le contestavano l'evasione dagli arresti domiciliari e la traevano in arresto in relazione al precedente controllo. Alla luce della concreta situazione accertata, sostiene la ricorrente che persisteva quanto meno il dubbio negli operanti circa il corretto funzionamento del citofono e che, in forza di tale carenza dei presupposti di fatto, non ricorressero le condizioni per procedere all'arresto, astrattamente consentito anche al di fuori del caso di flagranza ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 atteso il titolo del reato (art. 385 cod. pen.) per cui stavano procedendo. La questione dedotta prevalentemente in punto di fatto dalla ricorrente, evoca il problema delle valutazioni spettanti ed esigibili dalla polizia giudiziaria all'atto di compiere un arresto facoltativo ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen. È noto, infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in tal caso, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto (per tutte v. Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, PM in proc. Koraj, Rv. 26588). Ora nel caso in esame, alla deduzione difensiva della mancanza di univocità degli elementi di valutazione per procedere all'arresto, è lecito plausibilmente opporre la tesi che, proprio al fine di coprire la precedente condotta di allontanamento indebito dal domicilio coatto, l'indagata potesse aver simulato il malfunzionamento del citofono, da cui la persistenza di un obiettivo margine di apprezzamento in capo agli operanti per eseguire l'arresto, oltre tutto in un cointesto normativo obiettivamente favorevole all'applicazione della misura precautela re. Ogni ulteriore considerazione deve, pertanto, ritenersi estranea rispetto all'oggetto delle valutazioni richieste al giudice della convalida ai sensi dell'art.391 cod. proc. pen., che sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione non possono mai estendersi alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità, la quale, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservata al giudice della cognizione (tra molte v. Sez. 6, n. 6878 del 05/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072). 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 20 gennaio 2022 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] I(illJ i I Angel