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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08985/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione del termine a difesa per la nomina di un nuovo difensore di fiducia prima del giudizio di appello (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità per concorso nei fatti per i quali è stato condannato (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché non spettava alcun termine a difesa al nuovo difensore, evidenziando come questo sia stato nominato due giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di appello, e quindi dopo il decorso dei termini sia per chiedere la trattazione in forma orale del giudizio di impugnazione, sia per presentare memorie o conclusioni; Osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché l'attuale ricorrente deve ritenersi abbia consapevolmente collaborato a scaricare e trasportare lo stupefacente giunto in Italia dalla Spagna in tre distinte occasioni (cfr., in particolare, pagg. 5-13 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione del termine a difesa per la nomina di un nuovo difensore di fiducia prima del giudizio di appello (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità per concorso nei fatti per i quali è stato condannato (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché non spettava alcun termine a difesa al nuovo difensore, evidenziando come questo sia stato nominato due giorni prima dell'udienza fissata per il giudizio di appello, e quindi dopo il decorso dei termini sia per chiedere la trattazione in forma orale del giudizio di impugnazione, sia per presentare memorie o conclusioni; Osservato che anche il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché l'attuale ricorrente deve ritenersi abbia consapevolmente collaborato a scaricare e trasportare lo stupefacente giunto in Italia dalla Spagna in tre distinte occasioni (cfr., in particolare, pagg. 5-13 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbra
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