CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di quattro anni di reclusione (senza pena pecuniaria), in relazione alla illecita detenzione di kg. 2,260 di cocaina. La ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la censura appare manifestamente infondata a fronte delle pertinenti considerazioni svolte dalla Corte territoriale riguardo sia all'insufficienza del contributo fornito dall'imputata alla prosecuzione delle indagini sia alla mancanza manifestazione di segni di resipiscenza rispetto alla condotta illecita. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].:. itl