Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2014
ECLI:EU:C:2014:193
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012CJ0612
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
27 marzo 2014 (
*1
)
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Fissazione del prezzo lordo del bitume stradale — Fissazione di uno sconto ai costruttori stradali — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 27 — Diritti della difesa — Riduzione dell’ammenda»
Nella causa C‑612/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 dicembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA] NV,
con sede in Nieuwegein ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da A. Bosman ed E. [OSCURATO:PERSONA], advocaten,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da F. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da F. Tuytschaever, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2013,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑361/06, EU:T:2012:491; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 13 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] [caso COMP/F/38.456 – Bitume – ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, da un lato, all’annullamento parziale di tale decisione nella parte in cui determina la durata dell’infrazione che la riguarda e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.
Contesto normativo
2
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
), dispone quanto segue:
«Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la [OSCURATO:PERSONA] dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. [OSCURATO:PERSONA] basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento».
Fatti e decisione controversa
3
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 7 della sentenza impugnata e possono essere così riassunti.
4
La ricorrente dirige il gruppo [OSCURATO:PERSONA], attivo nel settore delle costruzioni nei [OSCURATO:PERSONA]. A partire dall’anno 1995, le attività di costruzione stradale del gruppo sono state centralizzate in seno alla [OSCURATO:PERSONA] en Wegen BV (in prosieguo: la «BNGW»), controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «BN [OSCURATO:PERSONA]»), a sua volta controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]. A decorrere dal 1
o
ottobre 2000, le attività di costruzione stradale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono state esercitate direttamente dalla BN [OSCURATO:PERSONA].
5
A seguito di una domanda della [OSCURATO:PERSONA] plc volta ad ottenere un’immunità dalle ammende, ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU C 45, pag. 3
), con riferimento ad una presunta intesa sul mercato del bitume stradale nei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto, il 1
o
ed il 2 ottobre 2002, a controlli a sorpresa nei locali di alcune società e ha inviato richieste di informazioni a varie società, tra cui la BN [OSCURATO:PERSONA], il 4 luglio 2003. Quest’ultima vi ha risposto il 12 settembre 2003. Il 10 febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una richiesta di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale quest’ultima ha risposto il 9 marzo 2004.
6
Il 18 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento amministrativo e ha emesso una comunicazione degli addebiti inviata il giorno successivo a varie società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la BN [OSCURATO:PERSONA], alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha replicato il 20 maggio 2005.
7
Il 13 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, in cui ha rilevato che le società destinatarie della stessa decisione avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, consistente nel fissare collettivamente, su base regolare, duranti i periodi considerati, il prezzo lordo di vendita e di acquisto del bitume stradale nei [OSCURATO:PERSONA], uno sconto uniforme sul prezzo lordo per i costruttori stradali partecipanti all’intesa e uno sconto massimo, meno elevato, sul prezzo lordo per gli altri costruttori stradali.
8
[OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta colpevole di tale infrazione per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 15 aprile 2002, al pari della sua controllata BN [OSCURATO:PERSONA].
9
In considerazione, da un lato, della partecipazione diretta della BN [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione durante il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2000 ed il 15 aprile 2002 e del suo possesso del 100% del capitale della BNGW nel periodo che andava dal 21 giugno 1996 al 30 settembre 2000, e, dall’altro, del possesso diretto e indiretto del 100% del capitale della BN [OSCURATO:PERSONA] e della BNGW da parte della [OSCURATO:PERSONA], a quest’ultima e alla BN [OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta, in solido, un’ammenda di EUR 4,65 milioni.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, da un lato, l’annullamento parziale di tale decisione nella parte in cui determina la durata dell’infrazione che la riguarda e, dall’altro, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.
11
[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi a sostegno del proprio ricorso.
12
Con il suo secondo motivo, l’unico pertinente ai fini dell’impugnazione in esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e i diritti della difesa per aver omesso di indicare, nella comunicazione degli addebiti, che la sua presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era responsabile per i fatti commessi dalla propria controllata BNGW si basava sulla circostanza che la prima esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla seconda nel periodo compreso tra il 21 giugno 1996 ed il 1
o
ottobre 2000.
13
Al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza relativa alla precisione richiesta ad una comunicazione degli addebiti affinché un’impresa sia posta in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere il proprio punto di vista sulla rilevanza dei fatti allegati. Secondo tale giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve segnatamente indicare in che qualità ad un’impresa sono contestati i fatti addebitati (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P,
EU:C:2009:500
, punto 39).
14
Ai punti da 68 a 71 della sentenza impugnata il Tribunale si è espresso nel modo seguente:
«68
Nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto ricordato che ogni gruppo di imprese in questione costituiva una sola impresa e che la società controllante il gruppo era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento delle proprie controllate (punto 324). Essa ha poi indicato che la ricorrente aveva partecipato all’intesa tramite il direttore della BNGW (punto [235] della comunicazione degli addebiti) e successivamente tramite la BN [OSCURATO:PERSONA] (punto 339 della comunicazione degli addebiti) e che, poiché la ricorrente controllava l’intero capitale della BN [OSCURATO:PERSONA] (precedentemente [OSCURATO:PERSONA] BV e BNGW) attraverso l’intermediaria [OSCURATO:PERSONA], essa presumeva l’esercizio di un’influenza determinante della società capogruppo sul comportamento di tali due controllate. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito taluni elementi supplementari relativi all’esistenza di un’impresa unitaria tra la ricorrente e la BN [OSCURATO:PERSONA] (punto 340 della comunicazione degli addebiti). Alla luce dell’insieme di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che occorreva indirizzare la comunicazione degli addebiti alla BN [OSCURATO:PERSONA] per la sua partecipazione (e quella delle sue danti causa) diretta agli accordi e alla ricorrente per la sua partecipazione attraverso l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento della BN [OSCURATO:PERSONA] (punto 342 della comunicazione degli addebiti).
69
Anche se la formulazione scelta nella comunicazione degli addebiti avrebbe potuto essere più chiara, in particolare per quanto riguarda la relazione tra la BN [OSCURATO:PERSONA] e la BNGW, dall’insieme degli elementi sin qui esposti emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla ricorrente gli elementi sufficienti per comprendere i fatti e le circostanze a sostegno dell’asserita esistenza di un’infrazione e ha precisato inequivocabilmente le persone giuridiche cui avrebbero potuto essere inflitte ammende. Infatti, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito nella comunicazione degli addebiti alcun elemento di prova supplementare relativo all’esistenza di un’impresa unitaria tra la ricorrente e la BNGW non è sufficiente a far ritenere che essa non abbia chiaramente indicato l’intenzione di applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della ricorrente sul comportamento commerciale della BN [OSCURATO:PERSONA] e della BNGW. Il Tribunale considera quindi che, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente non poteva ignorare di poter essere destinataria di una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di società capogruppo della BNGW.
70
Si deve necessariamente constatare che, in risposta a tale argomentazione formulata nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha affermato (...) che la BN [OSCURATO:PERSONA] non era l’avente causa della BNGW, bensì la sua società capogruppo al 100% e ha dedotto argomenti diretti a dimostrare l’autonomia della BNGW rispetto ad essa.
71
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che fin dalla fase della comunicazione degli addebiti la ricorrente sia stata posta nella condizione di comprendere la portata dell’addebito formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla sua partecipazione all’infrazione in qualità di società capogruppo della BNGW e di potersi efficacemente difendere».
15
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
Conclusioni delle parti
16
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
—
annullare integralmente o parzialmente la decisione del Tribunale quale enunciata nel dispositivo della sentenza impugnata;
—
in caso di accoglimento dell’impugnazione, accogliere integralmente o parzialmente le domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, e
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ai due gradi di giudizio.
17
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione e
—
condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
18
A sostegno della propria impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi vertenti, rispettivamente, su una violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 nonché dei diritti della difesa e su un’errata applicazione, da parte del Tribunale, dei principi fondamentali che disciplinano l’imputazione alle società controllanti delle infrazioni del diritto delle intese commesse dalle loro controllate.
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e i diritti della difesa
Argomenti delle parti
19
Con il suo primo motivo, diretto contro i punti da 68 a 71 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, al punto 69 di tale sentenza, che, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente non poteva ignorare di poter essere destinataria, in qualità di società controllante della BNGW, di una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA].
20
Con la propria impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto qualificare la BNGW come soggetto contravventore e informare espressamente la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che essa rischiava di essere dichiarata responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla BNGW. Orbene, il punto 342 della comunicazione degli addebiti non menzionerebbe la BNGW, alla quale, peraltro, la comunicazione degli addebiti non era indirizzata.
21
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo è infondato.
Giudizio della Corte
22
Il Tribunale non è incorso in errore di diritto nel richiamare, al punto 64 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa alla precisione richiesta ad una comunicazione degli addebiti affinché un’impresa sia posta in condizione, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere il proprio punto di vista sulla rilevanza dei fatti addebitati.
23
Come emerge dal punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato i legami tra la ricorrente e la BN [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui, al punto 342 di tale comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che occorreva indirizzare la comunicazione degli addebiti alla BN [OSCURATO:PERSONA] per la sua partecipazione (e quella delle sue danti causa) diretta agli accordi, e alla ricorrente per la sua partecipazione attraverso l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento della BN [OSCURATO:PERSONA].
24
Quanto alla partecipazione della BNGW, il Tribunale riconosce, al punto 69 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, nella comunicazione degli addebiti, alcun elemento di prova supplementare relativo all’esistenza di un’impresa unitaria tra la ricorrente e la BNGW e che, a tale riguardo, la comunicazione degli addebiti avrebbe potuto essere più chiara. Esso ha tuttavia ritenuto che ciò non sia sufficiente a far ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia espresso chiaramente l’intenzione di applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della ricorrente sul comportamento commerciale della BN [OSCURATO:PERSONA] e della BNGW.
25
In tal modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto con riferimento al requisito di precisione della comunicazione degli addebiti, requisito secondo cui tale comunicazione deve indicare in che qualità ad un’impresa sono contestati i fatti addebitati (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2009:500
, punto 39).
26
Infatti, il Tribunale ha erroneamente considerato, al punto 69 della sentenza impugnata, che la ricorrente non poteva ignorare di poter essere destinataria, in qualità di società capogruppo della BNGW, di una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], e ciò sebbene dalle stesse affermazioni del Tribunale emerga che, al punto 342 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha specificato che tale comunicazione era rivolta alla ricorrente a causa dell’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento commerciale della BNGW, e sebbene il Tribunale ammetta che la comunicazione degli addebiti non era chiara in proposito.
27
In particolare, il Tribunale non può dichiarare che la constatazione effettuata al punto 235 della comunicazione degli addebiti, secondo cui la ricorrente ha partecipato all’intesa tramite il direttore della BNGW, era idonea a indicarle chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva affermare la sua responsabilità derivata in quanto società controllante della BNGW, nonostante il fatto che la comunicazione degli addebiti menzioni quest’ultima società solamente nella sua qualità di dante causa della BN [OSCURATO:PERSONA].
28
Peraltro, l’ambiguità della formulazione della comunicazione degli addebiti è rafforzata dal fatto che nessuna comunicazione degli addebiti è stata indirizzata alla BNGW.
29
Quanto alla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti e relativa alla BNGW, menzionata al punto 70 della sentenza impugnata, non se ne può dedurre che la ricorrente avesse compreso, dalla lettura della comunicazione degli addebiti, di essere considerata responsabile, da parte della [OSCURATO:PERSONA], per le attività della BNGW.
30
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che i diritti della difesa della ricorrente non sono stati violati.
31
Dato che il primo motivo dell’impugnazione in esame è fondato, occorre accoglierlo e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il motivo della ricorrente relativo alla violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo conclusosi con la decisione controversa.
Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto per quanto riguarda l’imputazione dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA]
32
Con il suo secondo motivo, diretto contro i punti da 72 a 77 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di aver frainteso il senso degli argomenti da essa esposti nel corso dell’udienza del 30 giugno 2011 e, di conseguenza, di aver commesso un errore di diritto affermando, al punto 75 di tale sentenza, che la «[[OSCURATO:PERSONA]] non [poteva] (...) sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imputarle il comportamento illecito della BNGW per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il [30 settembre 2000] né poteva condannarla in solido al pagamento dell’ammenda», malgrado il fatto che non fosse stata accertata alcuna infrazione in capo alla sua controllata BNGW.
33
Dato che anche il motivo in esame è volto, sia pure per ragioni differenti da quelle richiamate a sostegno del precedente motivo, a contrastare l’imputazione alla ricorrente della responsabilità per il comportamento della sua controllata BNGW, tale motivo, quand’anche fondato, non può comportare un annullamento della sentenza impugnata più ampio di quello derivante dall’accoglimento del primo motivo.
34
Il suo esame è pertanto superfluo.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
35
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
36
Così è nel caso di specie.
37
A tale riguardo, la ricorrente, rinviando alle proprie osservazioni formulate in primo grado, chiede l’annullamento parziale della decisione controversa nella parte in cui la riguarda e deduce che l’ammenda in solido, di importo pari ad EUR 4,65 milioni, inflittale all’articolo 2, lettera a), di tale decisione, dev’essere ridotta.
38
Nel caso di specie, da un lato, poiché la ricorrente non è stata posta in condizione di svolgere efficacemente la propria difesa durante il procedimento amministrativo con riferimento alla sua partecipazione all’infrazione di cui trattasi in qualità di società controllante al 100% della BNGW, occorre annullare l’articolo 1, lettera a), della decisione controversa per quanto riguarda l’imputazione del comportamento della BNGW alla ricorrente per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 ed il 30 settembre 2000.
39
Dall’altro lato, per quanto riguarda il comportamento della BN [OSCURATO:PERSONA], di cui la decisione controversa imputa ancora una volta la responsabilità alla ricorrente, il Tribunale ha definitivamente ridotto l’ammenda inflitta ad un importo di EUR 3,45 milioni, dichiarando che la BN [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata responsabile, a titolo derivato, del comportamento della BNGW durante il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 ed il 1
o
ottobre 2000 (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑362/06,
EU:T:2012:492
).
40
Date tali premesse, l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla ricorrente all’articolo 2, lettera a), della decisione controversa è fissato ad EUR 3,45 milioni.
Sulle spese
41
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
42
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
43
Poiché l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta e l’ammenda inflittale è stata ridotta dalla Corte, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese relative al presente procedimento. Peraltro, alla luce dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, una parte dei quali è stata definitivamente respinta, ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese riferite al procedimento di primo grado.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑361/06) è annullata nella parte in cui respinge il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] NV vertente sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE], e dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con la decisione C(2006) 4090 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 13 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] [caso COMP/F/38.456 – Bitume – ([OSCURATO:PERSONA])].
2)
L’articolo 1, lettera a), della decisione C(2006) 4090 def. è annullato nella parte riguardante l’infrazione all’articolo 81 CE commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] NV nel periodo compreso tra il 21 giugno 1996 ed il 30 settembre 2000.
3)
L’articolo 2, lettera a), della decisione C(2006) 4090 def. è annullato nella parte in cui determina l’importo dell’ammenda dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] NV ad EUR 4,65 milioni.
4)
L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] NV dall’articolo 2, lettera a), della decisione C(2006) 4090 def. è fissato ad EUR 3,45 milioni.
5)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporta integralmente le spese sostenute nella presente impugnazione.
6)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese relative al procedimento di primo grado.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.