CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 43888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CENNICOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] WIERDIS propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 11 marzo 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 9 settembre 2019 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, 161, comma 4, 163 e 420 bis cod. proc. pen. e la conseguente nullità delle sentenze di merito ex art.179 cod. proc. pen. 2.1 Tutte le notifiche del presente procedimento sono state effettuate presso la residenza del WIERDIS, sulla base di un verbale di identificazione che non contiene alcuna dichiarazione o elezione di domicilio. Tale vizio originario comporta che tutti gli atti sono stati notificati in violazione dell'art. 157 cod. proc. pen. 2.2. La declaratoria di assenza dell'imputato è nulla in quanto il ricorrente è stato dichiarato assente in mancanza di prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento. 2.3. La notifica del decreto di fissazione del giudizio innanzi alla Corte di appello è nulla in quanto effettuata in violazione dell'art. 157 cod. proc. pen.; la notifica presso la residenza del WIERDIS non si è perfezionata in quanto lo stesso è risultato «sloggiato dal sito indicato come da informazioni assunte in loco. Dall'anagrafe risulta emigrato a Napoli dal 20 aprile 2018»,, a seguito di tale mancata notifica non sono state poste in essere le nuove ricerche richieste dall'art. 157 cod. proc. né la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. L'unica notifica effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. è stata, infatti, effettuata in data 26 gennaio 2021 e, quindi, in data anteriore alla mancata notifica presso la residenza del WIERDIS; tale notifica «preventiva» non vale a sanare l'omessa notifica conseguente al mancato reperimento del ricorrente presso la sua residenza. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'assoluta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.; secondo la difesa ricorrono i presupposti di legge per la qualificazione del fatto come tenue (pena edittale inferiore rispetto ai limiti previsti dalla legge, unicità della condotta e realizzazione di un pericolo esiguo in considerazione del fatto che la società Zurich ha immediatamente scoperto che il ricorrente aveva fornito una residenza diversa da quella reale e non ha attivato alcuna polizza assicurativa). 4. In data 29 giugno 2022 il difensore ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, di conseguenza, deve esser accolto. 2. I giudici di merito non hanno fatto buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di inidoneità della notifica per compiuta giacenza ad escludere l'ignoranza incolpevole della pendenza del procedimento. Con un recente intervento le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che per poter procedere in assenza dell'accusato è necessario che il giudice verifichi che l'imputato venga effettivamente a conoscenza della pendenza del procedimento penale (vedi Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 -01). Il richiamo forte che operano le Sezioni Unite, dunque, è al canone di conoscenza effettiva e non soltanto presunta né meramente legale dell'atto di vocatio in iudicium. È quindi necessario verificare se l'imputato sia, effettivamente, venuto a conoscenza della vocatio in iudicium oppure se, nonostante le formalmente regolari notifiche presso la residenza o il domicilio dichiarato/eletto, lo stesso non abbia alcuna consapevolezza dell'inizio di un processo a suo carico. Laddove manchi la prova di tale consapevolezza ricorre, pertanto, un'ipotesi di comunicazione processuale inidonea a giustificare la declaratoria di assenza dell'imputato, anche in presenza di una notifica formalmente corretta dell'atto introduttivo del giudizio. Il processo può ritenersi, pertanto, legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato dell'accusa a lui rivolta e del giorno e luogo della citazione in giudizio, abbia rinunciato a comparire oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. 2.1. Il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte afferma, inoltre, che l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto prodromico posto in essere dalla polizia giudiziaria (nel caso di specie, il verbale di identificazione del soggetto indiziato) anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. (Sez. 1, n. 39818 del 20/10/2010, Mammì, Rv. 249015-01; Sez. 2, n. 12630 del 04/03/2015, Prroj, Rv. 262929-01). 2.2. La soluzione così prospettata appare, peraltro, l'unica coerente con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha, a più riprese, affermato che «avvisare qualcuno delle azioni intentate contro di lui costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di merito proprie a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente» (v. Corte E.D.U., Sez. 2, 12 giugno 2007, n. ric. 19321/2003, Pititto c. Italia; in precedenza, si veda Corte E.D.U., Sez. 3, 8 febbraio 2007, n. ric. 25701/3, Kollcaku c. Italia, in Corte E.D.U., Grande Camera, 1 marzo 2006, n. ric. 56581/00, Sejdovic c. Italia ed in Corte E.D.U., Sez. 2, 18 maggio 2004, n. ric. in 67972/01, Somogyi c. Italia). La Corte EDU ha sottolineato, in tali occasioni, che la conoscenza qualificata indefettibile affinché si possa configurare una consapevole e volontaria rinuncia al diritto, sancito dall'art. 6 della Convenzione, di partecipare personalmente al processo, può essere garantita solamente da un atto del procedimento che contenga una completa e dettagliata informazione sui motivi e sulla natura della accusa che viene mossa al soggetto. La mera negligenza dell'imputato non può, in caso contrario, avere un tale rilievo lesivo del suo diritto alla effettiva conoscenza del processo. 2.3. Nel caso in esame, il ricorrente è stato sottoposto ad identificazione da parte della polizia giudiziaria in data 18 settembre 2016 e, quindi, anteriormente alla formale instaurazione del processo a suo carico. Il WIERDIS non ha mai eletto o dichiarato domicilio nel presente procedimento e, di conseguenza, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio sono stati notificati presso il luogo di ultima residenza (via [OSCURATO:PERSONA] nr. 15 del comune di Calandrino -NA-) ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. (cd. compiuta giacenza). Al momento dello svolgimento dell'udienza preliminare non vi era prova che la mancata conoscenza della vocatio potesse derivare da un uso strumentale da parte dell'imputato delle proprie facoltà per sottrarsi al processo o piuttosto che fosse conseguenza della mancata attivazione, nel silenzio del difensore nominato di ufficio, delle possibilità di conoscenza del procedimento-, desunte dall'iniziale notizia di esso, collocata in una fase meramente embrionale e, pertanto, inidonea a poter sostenere un tale onere. L'esiguità degli elementi desumibili dagli atti impediva al giudice di primo grado di valutare se, nel caso concreto, si fossero o meno realizzate le condizioni storico-fattuali da cui dedurre l'esistenza di un reale conoscenza dell'instaurazione del giudizio penale ed, in particolare, l'effettiva ricezione di una vocatio in iudicium contenente l'indicazione della definitiva accusa a carico del ricorrente e del giorno e luogo di celebrazione del processo, certezza che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità non può esser desunta dalla procedura di compiuta giacenza (cfr. in proposito Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313 - 01; Sez. 4, n. 20377 del 03/02/2021, Ogunnuneide, Rv. 281177 - 01). [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare non si è attenuto a tale indirizzo ermeneutico poiché, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 420 ter cod. proc. pen., ha proceduto in assenza del WIERDIS senza provvedere a rinnovare la notifica a mezzo della polizia giudiziaria; tanto, per la sola ragione, non sufficiente a giustificare la decisione adottata, che la notifica - perfezionata con la compiuta giacenza del plico spedito alla residenza dell'imputato - fosse stata regolarmente effettuata. 3. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono, di conseguenza, essere annullate con trasmissione degli atti al -fribunale di Milano per l'ulteriore corso in quanto la dichiarazione di assenza fu invalidamente pronunciata dal giudice di primo grado. Le ulteriori doglianze sono assorbite dall'accertamento della nullità della sentenza di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo cirado disponendosi la trasmissione degli att