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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 207/1976

ECLI:IT:COST:1976:207
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento di lavoro vertente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed il Condominio via [OSCURATO:PERSONA], 18 Roma, ed avente ad oggetto la restituzione della somma versata dalla prima ai fini della stipula del contratto di portierato, la Corte di appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma quarto, n. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con riferimento agli artt. 3 e 4 (e 35 e 36) della Costituzione.

La norma denunziata, consentendo l'esercizio della mediazione onerosa nel rapporto di portierato, violerebbe il principio di eguaglianza, atteso che tale possibilità è esclusa dalla legge n. 339/1958 per i domestici, il cui rapporto è ugualmente ispirato, quanto alla assunzione, dal principio dell'intuitus personae, e sarebbe, ancora, in contrasto con il principio del diritto al lavoro, consentendo la eventualità di doversi esporre ad esborsi rilevanti per ottenere un posto di lavoro.

Identica questione di legittimità costituzionale la stessa Corte di appello di Roma ha sollevato, con riferimento solo agli artt. 3 e 4 Cost., anche nel procedimento del lavoro vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si sono costituite in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accoglimento della questione proposta ed adducendo i medesimi motivi sostenuti nelle ordinanze di rinvio.

Si è altresì costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo la infondatezza della questione proposta, in quanto il carattere fiduciario del rapporto di portierato dovrebbe permettere al medesimo di estrinsecarsi, anche nella genesi, in modo liberamente pattizio.

È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo il difetto di rilevanza e, comunque, la infondatezza della questione proposta.

Le ordinanze, in primo luogo, non conterrebbero alcun giudizio sulla rilevanza della questione di legittimità sollevata.

Inoltre, la diversa disciplina del rapporto di lavoro dei domestici e dei portieri troverebbe giustificazione nel carattere maggiormente penetrante dell'elemento fiduciario relativamente ai primi. :

1. - Con due ordinanze di identico contenuto la Corte di appello di Roma solleva, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", nella parte in cui esclude per i portieri il divieto dell'esercizio della mediazione.

Si osserva al riguardo che non essendo ancora stato emanato, per questa categoria di lavoratori, il regolamento sulla disciplina della mediazione previsto nella disposizione impugnata, si verifica, allo stato, una disparità di trattamento tra i portieri e i domestici, per i quali la mediazione è stata vietata con l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 339, "onde potrebbe sussistere una violazione dei principi contenuti nell'art. 3 Cost., dal momento che sia per i domestici che per i portieri prevale nella assunzione lo stesso principio dell'intuitus personae"; che inoltre l'eventualità di doversi sottomettere ad esborsi talvolta rilevanti per ottenere un portierato "potrebbe costituire violazione anche dei principi contenuti nell'art. 4 della Costituzione".

La seconda ordinanza fa anche cenno ad un eventuale contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., peraltro senza alcuna motivazione.

2. - Stante l'identità della questione i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

La difesa dello Stato ha notato nelle ordinanze la mancanza di qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione; la quale peraltro non può essere contestata, trattandosi in entrambi i casi di domande di restituzione di somme pagate a titolo di mediazione per ottenere posti di portiere.

3. - La questione, peraltro, non è fondata.

È vero che i rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, intuitu personae, e per ciò appunto la legge consente in entrambi i casi l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento.

Ma il carattere fiduciario dei rapporti non è di per sé sufficiente a determinare una piena parificazione, la quale potrebbe ammettersi unicamente nel caso di portierato al servizio della casa di abitazione d'una sola famiglia.

Di regola, invece, il rapporto di lavoro del portiere differisce da quello tipico dei lavoratori domestici, sia per la peculiarità dei compiti di vigilanza e custodia, - a cui si ricollegano la necessità della licenza rilasciata dalla autorità di polizia e la disciplina stabilita dalle leggi di pubblica sicurezza -, sia per la diversità delle prestazioni dovute hinc-inde, tra cui da un canto l'obbligo di sorveglianza continua anche per mezzo della persona idonea alla funzione, da designarsi all'atto della assunzione, e l'eventuale autorizzazione all'esercizio di un mestiere nello stabile, e dall'altro la retribuzione parte in denaro e parte in natura, comprendente l'alloggio, con acqua, luce e riscaldamento, per il portiere e la sua famiglia.

Tanto basta ad escludere che la diversità del regime legislativo vigente per i domestici quanto al divieto d'esercizio della mediazione comporti violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Spetta comunquesolo al legislatore stabilire se il ricorso alla mediazione possa essere o non ammissibile per il collocamento d'un portiere, la cui assunzione può presentare particolari difficoltà in relazione ai requisiti personali e familiari, e alle varie esigenze del servizio.

Né sussiste la prospettata violazione dell'art. 4 Cost. perché l'eventualità di dover corrispondere una somma per ottenere un posto di portiere non può, di per sé, integrare apprezzabile menomazione del diritto al lavoro, costituzionalmente rilevante.

Ed è manifesta l'infondatezza del richiamo agli artt. 35 e 36 Cost., del tutto immotivato.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento di lavoro vertente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed il Condominio via [OSCURATO:PERSONA], 18 Roma, ed avente ad oggetto la restituzione della somma versata dalla prima ai fini della stipula del contratto di portierato, la Corte di appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma quarto, n. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con riferimento agli artt. 3 e 4 (e 35 e 36) della Costituzione. La norma denunziata, consentendo l'esercizio della mediazione onerosa nel rapporto di portierato, violerebbe il principio di eguaglianza, atteso che tale possibilità è esclusa dalla legge n. 339/1958 per i domestici, il cui rapporto è ugualmente ispirato, quanto alla assunzione, dal principio dell'intuitus personae, e sarebbe, ancora, in contrasto con il principio del diritto al lavoro, consentendo la eventualità di doversi esporre ad esborsi rilevanti per ottenere un posto di lavoro. Identica questione di legittimità costituzionale la stessa Corte di appello di Roma ha sollevato, con riferimento solo agli artt. 3 e 4 Cost., anche nel procedimento del lavoro vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituite in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accoglimento della questione proposta ed adducendo i medesimi motivi sostenuti nelle ordinanze di rinvio. Si è altresì costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo la infondatezza della questione proposta, in quanto il carattere fiduciario del rapporto di portierato dovrebbe permettere al medesimo di estrinsecarsi, anche nella genesi, in modo liberamente pattizio. È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo il difetto di rilevanza e, comunque, la infondatezza della questione proposta. Le ordinanze, in primo luogo, non conterrebbero alcun giudizio sulla rilevanza della questione di legittimità sollevata. Inoltre, la diversa disciplina del rapporto di lavoro dei domestici e dei portieri troverebbe giustificazione nel carattere maggiormente penetrante dell'elemento fiduciario relativamente ai primi. : 1. - Con due ordinanze di identico contenuto la Corte di appello di Roma solleva, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", nella parte in cui esclude per i portieri il divieto dell'esercizio della mediazione. Si osserva al riguardo che non essendo ancora stato emanato, per questa categoria di lavoratori, il regolamento sulla disciplina della mediazione previsto nella disposizione impugnata, si verifica, allo stato, una disparità di trattamento tra i portieri e i domestici, per i quali la mediazione è stata vietata con l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 339, "onde potrebbe sussistere una violazione dei principi contenuti nell'art. 3 Cost., dal momento che sia per i domestici che per i portieri prevale nella assunzione lo stesso principio dell'intuitus personae"; che inoltre l'eventualità di doversi sottomettere ad esborsi talvolta rilevanti per ottenere un portierato "potrebbe costituire violazione anche dei principi contenuti nell'art. 4 della Costituzione". La seconda ordinanza fa anche cenno ad un eventuale contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., peraltro senza alcuna motivazione. 2. - Stante l'identità della questione i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. La difesa dello Stato ha notato nelle ordinanze la mancanza di qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione; la quale peraltro non può essere contestata, trattandosi in entrambi i casi di domande di restituzione di somme pagate a titolo di mediazione per ottenere posti di portiere. 3. - La questione, peraltro, non è fondata. È vero che i rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, intuitu personae, e per ciò appunto la legge consente in entrambi i casi l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento. Ma il carattere fiduciario dei rapporti non è di per sé sufficiente a determinare una piena parificazione, la quale potrebbe ammettersi unicamente nel caso di portierato al servizio della casa di abitazione d'una sola famiglia. Di regola, invece, il rapporto di lavoro del portiere differisce da quello tipico dei lavoratori domestici, sia per la peculiarità dei compiti di vigilanza e custodia, - a cui si ricollegano la necessità della licenza rilasciata dalla autorità di polizia e la disciplina stabilita dalle leggi di pubblica sicurezza -, sia per la diversità delle prestazioni dovute hinc-inde, tra cui da un canto l'obbligo di sorveglianza continua anche per mezzo della persona idonea alla funzione, da designarsi all'atto della assunzione, e l'eventuale autorizzazione all'esercizio di un mestiere nello stabile, e dall'altro la retribuzione parte in denaro e parte in natura, comprendente l'alloggio, con acqua, luce e riscaldamento, per il portiere e la sua famiglia. Tanto basta ad escludere che la diversità del regime legislativo vigente per i domestici quanto al divieto d'esercizio della mediazione comporti violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Spetta comunquesolo al legislatore stabilire se il ricorso alla mediazione possa essere o non ammissibile per il collocamento d'un portiere, la cui assunzione può presentare particolari difficoltà in relazione ai requisiti personali e familiari, e alle varie esigenze del servizio. Né sussiste la prospettata violazione dell'art. 4 Cost. perché l'eventualità di dover corrispondere una somma per ottenere un posto di portiere non può, di per sé, integrare apprezzabile menomazione del diritto al lavoro, costituzionalmente rilevante. Ed è manifesta l'infondatezza del richiamo agli artt. 35 e 36 Cost., del tutto immotivato. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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